Attestazione di cittadinanza

L’Ufficiale di stato civile accertata la sussistenza delle condizioni previste, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. N° 572, derivanti da automatismo di legge per l’attribuzione della cittadinanza italiana, inoltra all’Autorità competente la richiesta di accertamento, nel caso nostro al Sindaco che trasmette successivamente all’Ufficiale di stato civile tale esito se positivo per la formazione dell’atto: attestazione sindacale.

L’Ufficiale di stato civile provvede alla trascrizione nei Registri di cittadinanza l’attestazione ricevuta, alle relative annotazioni da fare o comunicare all’Ufficiale di stato civile competente – nel caso il cittadino sia nato in altro Comune italiano – l’annotazione da fare sul relativo atto di nascita; trascrive l’atto di nascita del cittadino e esegue la relativa annotazione che determina un cambiamento di status: in questo caso della cittadinanza e fa le dovute comunicazione all’Ufficio Anagrafe.

Le attestazioni per l’acquisto, la perdita, la rinuncia e il riacquisto della cittadinanza italiana comportano sempre la formazione da parte dell’Ufficiale di stato civile di un atto, dopo aver acquisito la documentazione necessaria ed aver verificato i requisiti di legge; tali attestazioni quindi non sono dovute soltanto ad automatismi di legge ma devono essere fatta ogni volta che si cambia lo status del cittadino rispetto alla sua cittadinanza.

ATTESTAZIONI che saranno formate e di competenza del Sindaco non in quanto Ufficiale di stato civile ma nelle sue funzioni di Ufficiale di Governo per alcune sue tipologie e precisamente, quando l’interessato sia residente nel nostro Comune:

  • di cittadinanza a seguito riconoscimento di figlio naturale riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
  • rinuncia alla cittadinanza da parte dell’adottato nei casi in cui tale adozione è stata revocata nei termini di legge;
  • dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana da parte dello straniero nato e residente legalmente in Italia, al compimento dei 18 anni e con istanza prima de 19° anno;
  • dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza in alcuni casi;
  • dichiarazione di riacquisto della cittadinanza italiana nel primo anno di residenza in Italia o in caso di richiesta per le stesse motivazioni, inoltrata al comune di Grosseto dall’Autorità straniera competente;
  • acquisto della cittadinanza del figlio minorenne convivente con genitore che acquisti o riacquisti la cittadinanza,
  • dichiarazione di rinuncia della cittadinanza italiana da parte di chi l’abbia acquistata per riacquisto della cittadinanza da parte del genitore convivente nel corso della sua minore età, sempre che possa dimostrare che ha un’altra cittadinanza,
  • a seguito di adozione di minore nel caso di adozione nei casi particolari, ecc. ecc.

Considerata la particolarità di tali procedimenti si consiglia al Cittadino utente di informarsi presso l’Ufficio di stato civile – Via Saffi n° 17 o mettersi in contatto anche via e-mail con l’Ufficio stesso, poiché è impossibile precisare la documentazione occorrente per tali attestazioni, nonché quanto precisato sopra riguarda i casi più comuni e non può essere completamente esauriente rispetto all’argomento.

Normativa

Legge n° 23 del 31/01/1901 sulle migrazioni

Legge n° 555 del 13/06/1912

Costituzione della Repubblica Italiana

Legge n° 151 del 19/05/1975

Legge n° 123/1983

Legge n° 180/1986

Legge n° 184/1983 – Disciplina dell’adozione dei minori e successive Circolari vari Ministeri

Legge n° 91/1992 e successivo D.P.R. n° 572/1993

Varie Circolari Ministero Grazia e Giustizia e dell’Interno attinenti ed esplicative

Varie Convenzioni Internazionali

Link utili