L’immigrazione in Italia ha assunto un carattere di maggior stabilità, pertanto sono aumentate le richieste di naturalizzazione, di cui quelle per il matrimonio sono predominanti, molte donne straniere si sposano con gli italiani ma stanno aumentando anche i matrimoni di donne italiane con stranieri.
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte di uno straniero è subordinato ad un periodo di residenza legale nel nostro Paese, diverso a seconda delle motivazioni; l’istanza deve essere presentata nel nostro Territorio alla Prefettura di Grosseto che successivamente, verificata la documentazione invia al Ministero dell’Interno, che emetterà, in caso di positivo riscontro un decreto, lo invia alla Prefettura che lo notificherà in copia all’interessato.
Il decreto in originale viene inviato al Sindaco del Comune di Grosseto, l’Ufficiale di Stato Civile con delega del Sindaco provvede ad espletare tutte le incombenze riguardo alla cittadinanza, riceve entro 6 mesi dalla data della notifica al cittadino il suo giuramento ai sensi degli artt. 25 – 27 del D.P.R. n° 396/2000.
Trascrive il decreto e invia le dovute comunicazioni all’Anagrafe, alla Prefettura e al Ministero; forma gli atti che dovessero scaturire da tale acquisto: per esempio in caso di figlio minore convivente del nuovo cittadino predispone l’accertamento dei requisiti e trascrive l’attestazione necessaria per l’attribuzione della nuova cittadinanza per automatismo di legge, il minore segue la cittadinanza del genitore divenuto italiano (è italiano il figlio di genitore italiano ma potrà rinunciarvi una volta divenuto maggiorenne).
Trascrive l’atto di nascita del nuovo cittadino, annota la nuova cittadinanza, provvede ad annotare nei relativi atti l’eventuale cambio di nome/cognome attribuito al cittadino nel Decreto stesso.
Tali decreti a seconda delle motivazioni che hanno portato al conferimento della cittadinanza italiana sono emanati dal Ministero dell’Interno o dal Presidente della Repubblica.
REQUISITI (elenco di alcuni casi per cui è richiesta la cittadinanza, per altre informazioni rivolgersi alla Prefettura o visitare il sito del Ministero dell’Interno):
- Straniero il cui padre o madre o nonno sia stato cittadino italiano per nascita: 3 anni di residenza legale;
- Straniero maggiorenne adottato da italiano: 5 anni di residenza legale;
- Cittadino di Stato membro Comunità Europea: 4 anni di residenza legale;
- Apolide: 5 anni di residenza legale;
- Straniero: 10 anni di residenza legale.
- Legge n° 91/1992 e successivo D.P.R. n° 572/1993
- Varie Circolari Ministero Grazia e Giustizia e dell’Interno attinenti ed esplicative