Approvato con Delibera C.C. n° 136 del 21.12.1998
e modificato con Delibera C.C. n° 61 del 25.06.1999
art. 1 Disciplina del servizio
art. 2 Definizione del servizio
art. 3 Licenza comunale di esercizio
art. 4 Numero delle licenze
art.5 Domanda per licenza di esercizio
art. 6 Domanda presentata da impresa già titolare di altra analoga licenza
art. 7 Esame delle domande
art. 8 Commissione comunale
art. 9 Inizio e sospensione del servizio
art. 10 Durata della licenza d’esercizio
art. 11 Gestione del servizio
art. 12 Prosecuzione dell’attività
art. 13 – Sostituzione degli autoveicoli
art. 14 Verifica degli autoveicoli
art. 15 Cronotachigrafo
art. 16 Tariffe
art. 17 Contrassegni per gli autobus
art. 18 Obbligo di esibizione della licenza comunale
art.19 Divieto di esercitare servizi di linea
art. 20 Stazionamento dell’autoveicolo
art.21 Obblighi del servizio
art. 22 Sospensione della corsa
art. 23 Decadenza della licenza comunale di esercizio
art. 24 Sospensione della licenza
art.25 Revoca della licenza
art.26 Contravvenzioni
art.27 Disposizioni finali e transitorie
Art. 1: Disciplina del servizio
Il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto con autobus per il trasporto di viaggiatori su strada, è disciplinato dal D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, dalle norme previste dal D.M. 20 Dicembre 1991 n° 448 per quanto applicabili e dalle disposizioni del presente Regolamento comunale.
Art. 2: Definizione del servizio
Per servizio di noleggio da rimessa con conducente con autobus per il trasporto di viaggiatori su strada, si intende l’attività di qualsiasi impresa che esegua il trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall’organizzazione del trasporto. Il trasporto di viaggiatori può essere fatto mediante veicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare sia più di 9 (nove) persone e fino a 17 (diciassette), autista compreso (minibus), sia un numero superiore a 17 (diciassette) persone (autobus). Il servizio può essere svolto da qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica, distinta da quella della Pubblica Amministrazione.
Art. 3: Licenza comunale di esercizio
Per esercitare il servizio di noleggio con conducente con autobus e minibus per il trasporto di viaggiatori su strada occorre licenza di esercizio rilasciata dall’Autorità comunale che dovrà riportare il tipo, le caratteristiche dell’autoveicolo a ciò destinato ed il luogo di rimessa dello stesso. La licenza dovrà essere restituita all’Ufficio Comunale competente in caso di cessazione, decadenza, revoca o sospensione dell’attività.
Il numero delle licenze di noleggio con conducente con autobus o minibus non è soggetto a contingentamento.
Art.5: Domanda per licenza di esercizio
Chi intende ottenere la licenza comunale d’esercizio per il trasporto di viaggiatori su strada deve presentare domanda al Comune di Grosseto, Servizio Attività Produttive. Nella domanda, il richiedente dovrà dichiarare, oltre alle complete generalità e codice fiscale:
- il conseguimento, da parte del Direttore Tecnico della ditta, dell’attestato di abilitazione professionale, rilasciata dal competente Ispettorato per la Motorizzazione Civile, ai sensi dell’art.6 del D.M. 448/91;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.11 del T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773;
- la titolarità meno di altre licenze di noleggio con conducente per autobus, rilasciate dal Comune di Grosseto o da altri Comuni;
- il tipo e le caratteristiche tecniche dell’autobus che si intende attribuire al servizio;
- di avere sede legale o secondaria nel comune di Grosseto;
- l’ubicazione dell’autorimessa, che dovrà trovarsi nel territorio comunale di Grosseto;
- l’ iscrizione al Registro Imprese per l’attività di trasporto persone o l’ iscrizione all’Albo degli Artigiani ai sensi della Legge 08/08/1985 n. 443;
- di non aver conseguito condanne penali che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
- di non essere incorso in provvedimenti previsti dall’art. 3 della legge 27.12.1956, n° 1423;
- di non aver in corso procedure fallimentari, né che sia stato dichiarato fallito, ovvero dell’intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.03.1942, n° 267.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- eventuale elenco del personale autista in forza all’azienda richiedente con copia autenticata dell’estratto del libro matricola, vidimato dall’INAIL;
- idonea documentazione attestante la disponibilità dei locali, ubicati sul territorio comunale, da adibire a rimessa con relativa planimetria in scala 1:100 redatta da tecnico abilitato;
- attestato di idoneità finanziaria, rilasciato da Aziende, Istituti di credito ecc. o altro documento comprovante tale idoneità, di cui all’art.5 del D.M. 448/91;
- copia dell’atto costitutivo in caso di società.
Art. 6: Domanda presentata da impresa già titolare di altra analoga licenza
Qualora l’impresa individuale o società richiedente sia già titolare di altra analoga licenza rilasciata dal Comune di Grosseto entro l’ultimo quinquennio potranno essere omessi gli allegati alla domanda elencati nel precedente articolo, fatti salvi quelli di cui ai punti 2 e 3 se la rimessa è diversa da quella già utilizzata. Se l’impresa individuale o società richiedente sia già titolare di altra analoga licenza rilasciata da Ente diverso dal Comune di Grosseto, in luogo della documentazione da allegare alla domanda indicata nell’articolo precedente potrà essere presentata copia (autenticata nei modi di legge) della concessione, autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dal competente ente concedente che ne certifichi la validità attuale; in ogni caso dovrà essere presentata la documentazione relativa alla rimessa del veicolo di cui ai punti 2 e 3 del precedente art.5.
Le domande vengono accolte o respinte dall’Amministrazione Comunale entro 60 (sessanta) dalla data di presentazione.
Ai fini dell’applicazione delle norme generali e regolamentari, è istituita una Commissione Comunale con compiti consultivi, così composta:
- Dirigente del servizio Attività Produttive (o suo delegato) – Presidente
- Comandante Corpo Polizia Municipale (o suo delegato) – Componente
- Rappresentante C.N.A. Grosseto – Componente
- Rappresentante Confartigianato Grosseto – Componente
- Rappresentante Associazione dei Consumatori – Componente
- Rappresentante Associazione Autotrasportatori di persone – Componente
Svolge le funzioni di Segretario un dipendente del Servizio Attività Produttive. La durata in carica della Commissione Consultiva è di cinque anni e comunque lo scioglimento del Consiglio Comunale ne determina la decadenza. La Commissione si pronuncia sull’applicazione del presente Regolamento, promuove indagini conoscitive d’ufficio o su segnalazione degli utenti. La Commissione è valida con la presenza di almeno 4 (quattro) componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.Art. 9: Inizio e sospensione del servizio
Il servizio deve iniziare entro 90 (novanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione; il titolare della licenza, dovrà trasmettere all’Ufficio competente, entro 90 (novanta) giorni dall’inizio delle attività, la documentazione di cui all’art.16, comma 6°, del D.M. 448/91 oltre l’elenco dei conducenti che intende adibire alla guida degli autoveicoli, esibendo le relative patenti di guida. Per comprovati e documentati motivi potrà essere concessa una proroga di ulteriori 30 giorni. In caso di mancata presentazione, nel termine stabilito, dei suddetti documenti, la licenza viene revocata.
Art. 10: Durata della licenza d’esercizio
La licenza Comunale di esercizio per il noleggio da autorimessa con conducente per il trasporto di persone su strada con autobus o minibus ha validità quinquennale, è soggetta a vidimazione annuale ed alla scadenza il Comune dovrà procedere d’ufficio alla verifica dei requisiti in base ai quali l’impresa ne ottenne il rilascio, per il suo rinnovo quinquennale. Al fine di ottenere la vidimazione annuale dovrà essere presentata apposita domanda entro il 15 Dicembre di ogni anno, contenente le autocertificazioni relative al mantenimento dei requisiti previsti per il rilascio, corredata della licenza originale.
Art. 11: Gestione del servizio
Il servizio deve essere gestito dall’imprenditore, sia esso persona fisica che giuridica, nonché da qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica, distinta da quella della Pubblica Amministrazione. Non sono consentite per alcun motivo sub-concessioni di servizio. La licenza di esercizio non può essere trasferita senza l’assenso del Comune, che lo potrà concedere solo a seguito di regolare trasferimento di azienda, o di ramo d’azienda, in favore di chi possiede tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento.
Art. 12: Prosecuzione dell’attività
Qualora, con il decesso del titolare dell’impresa individuale, l’impresa resti priva di un gestore munito d’idoneità professionale é consentito l’esercizio provvisorio da parte degli eredi per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell’esercizio provvisorio l’impresa dovrà risultare munita dei titoli d’idoneità professionale e finanziaria di cui al D.M. 448/91. In caso di morte o sopraggiunta incapacità del dirigente, munito del titolo d’idoneità professionale dell’impresa come persona giuridica le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Nei casi di cui ai commi precedenti, l’esercizio dell’impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo d’idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda per almeno cinque anni. Non è ammessa deroga al requisito dell’idoneità morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.
Art. 13: Sostituzione degli autoveicoli
Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza l’ autorizzazione dell’autorità comunale, che la rilascia seguendo le modalità del precedente art.3.
Art. 14: Verifica degli autoveicoli
Gli autoveicoli di cui al presente regolamento potranno essere sottoposti a controlli da parte degli organi di vigilanza comunali per verificare lo stato di efficienza, di pulizia e di decoro. Il titolare dovrà eliminare gli inconvenienti riscontrati entro e non oltre quindici giorni dalla notifica del provvedimento; in caso di inadempienza si provvederà alla sospensione della licenza per 20 (venti) giorni; in caso di persistente inadempienza alla scadenza del periodo di sospensione la licenza verrà revocata.
Gli autobus e minibus adibiti al servizio di cui al presente Regolamento debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla Legge 13.11.1978 n. 727 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Nuovo Codice della Strada.
Nell’esercizio dell’attività, di cui al presente Regolamento, devono essere praticate tariffe il cui corrispettivo è direttamente concordato tra l’utenza e il vettore.
Art. 17: Contrassegni per gli autobus
Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo delle dimensioni di cm. 10 di altezza e cm. 50 di larghezza, recante le seguenti scritte:
- Comune di Grosseto a caratteri neri;
- Lo stemma del Comune (grifone argentato su fondo rosso);
- Il numero della licenza a caratteri neri;
- ” N.C.C.” di colore rosso;
Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
- sulla parte superiore, la scritta “Comune di Grosseto” e “N.C.C.”;
- al centro lo stemma del Comune (grifone argentato su fondo rosso);
- nella parte inferiore, il numero dell’autorizzazione.
Art. 18: Obbligo di esibizione della licenza comunale
La licenza comunale, di cui all’art.3, deve essere sempre presente sull’autoveicolo, unitamente ai documenti di circolazione ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti preposti al controllo del traffico.
Art.19: Divieto di esercitare servizi di linea
Ai titolari del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone su strada con autobus o minibus è vietato, salvo autorizzazione ai sensi della normativa vigente, esercitare servizi di linea o servizi ad itinerario fisso con orari e prezzi prestabiliti.
Per infrazione al presente divieto è disposta dall’autorità comunale la sospensione della licenza per un periodo non superiore ai venti giorni. In caso di recidiva la sospensione può arrivare fino a 60 (sessanta) giorni e per i casi di maggiore gravità può essere disposta la revoca.
Art. 20: Stazionamento dell’autoveicolo
E’ fatto divieto agli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone su strada con autobus o minibus di stazionare su strade o aree pubbliche.
In caso di necessità e sempre quando il servizio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito agli autoveicoli di sostare agli scali di arrivo o di partenza in attesa di coloro per conto dei quali è stato contrattato il servizio.
L’imprenditore nonchè il conducente dell’autoveicolo hanno l’obbligo di:
- iniziare il servizio contrattato nell’ora e sul posto concordato;
- usare modi corretti e cortesi con gli utenti del servizio;
- non deviare di loro iniziativa dall’itinerario precedentemente concordato;
- non fermare o sospendere senza giustificato motivo il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o dell’organizzatore del viaggio, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o per avaria del veicolo;
- mantenere costantemente l’interno dell’autoveicolo in perfetto stato di pulizia e decoro;
- eseguire ad ogni fine servizio un controllo su oggetti o cose abbandonate nel mezzo. Qualora sia impossibile procedere all’immediata restituzione, gli oggetti o cose ritrovati dovranno essere depositati presso il Comando di Polizia Municipale entro ventiquattro ore .
Art. 22: Sospensione della corsa
Qualora, per avaria dell’autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, il servizio in atto debba essere sospeso e interrotto, il titolare dell’impresa ha l’obbligo di provvedere a sua cura e spese alla sostituzione dell’autoveicolo in avaria e riprendere in ogni caso il servizio interrotto.
Art. 23: Decadenza della licenza comunale di esercizio
La licenza comunale di esercizio viene a decadere:
- per il mancato inizio del servizio, ovvero per la mancata presentazione dei documenti entro i termini di cui al precedente art.9;
- per esplicita rinuncia del titolare;
- per interruzione del servizio senza giustificato motivo per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni;
- per perdita anche di uno solo dei requisiti morali, finanziari e professionali, previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base dei quali venne rilasciata la licenza;
- per decesso del titolare, salvo quanto disposto dal precedente art.12.
Art. 24: Sospensione della licenza
La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di infrazioni a norme di legge e di Regolamento diverse da quelle che ne determinano la decadenza e la revoca. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Dirigente del servizio competente. Del provvedimento di sospensione sarà contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per i conseguenti adempimenti di competenza.
La revoca della licenza comunale di esercizio è disposta nei seguenti casi:
- quando venga a mancare qualcuno dei requisiti previsti per svolgere l’esercizio;
- quando l’attività viene svolta da persone che non siano i titolari della licenza o con personale con il quale l’azienda non abbia stipulato un regolare contratto di lavoro dipendente;
- quando il titolare della licenza abbia trasferito stabilmente lo stazionamento del mezzo in altro Comune;
- quando l’autobus o il minibus di noleggio senza la prescritta autorizzazione sia stato adibito ad esercitare servizi ed itinerari fissi con offerta indifferenziata ed orari, tariffe e frequenze prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- quando l’attività non risulti esercitata nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio stesso;
- quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire attività illegali;
- quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
- quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio e si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- quando il titolare sia incorso in due sospensioni della licenza ai sensi del precedente articolo 24 nel corso di un anno;
- quando si verificano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 14 e/o dell’art.19;
- per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio.
Il provvedimento di revoca viene comunicato all’Ufficio Provinciale M.C.T.C. per il conseguente ritiro della carta di circolazione.Art.26: Contravvenzioni
Le infrazioni al presente Regolamento non contemplate dal Nuovo Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e quando non è disposta la revoca della licenza, sono punite con una sanzione amministrativa da £. 200.000 a £. 1.000.000, nonché nei casi di maggiore gravità e di recidiva con la sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni.
Art.27: Disposizioni finali e transitorie
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.L. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992, al D.M 448/1991 e agli altri Regolamenti comunali per quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento. Coloro che sono titolari di licenza da noleggio con conducente per il trasporto di viaggiatori su strada rilasciata prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare l’attività senza ulteriori adempimenti a condizione che abbiano ottenuto l’attestato di idoneità professionale (modelli B e C del D.M. 20/12/1991 n. 448).