Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri

Allegato alla deliberazione C.C. n° 48 DEL 19/04/2007

art.1: Oggetto e finalità
art.2: Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di ossa.
art.3: Caratteristiche delle urne cinerarie – consegna – trasporto
art.4: Affidamento e dispersione delle ceneri
art.5: Modalità di conservazione delle ceneri
art.6: Luoghi di dispersione delle ceneri
art.7: Sanzioni Amministrative e controlli.
art.8: Senso comunitario della morte
art.9: Registrazione delle autorizzazioni
art.10: Procedura
art.11: Deposito provvisorio
art.12: Tariffe
art.13: Informazione ai cittadini
art.14: Norma transitoria e di rinvio

Art. 1: Oggetto e finalità

  1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell’ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90, del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circolare MS 24/93 e la Circolare MS n° 10/98, il Regolamento dei Servizi Cimiteriali e Funebri approvato con delibera CC. n. 97 del 6 Agosto 2001 e successive modifiche.
  2. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2: Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di ossa.

a. Cremazione di cadaveri

  1. 1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall’ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
    1. disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
    2. iscrizione fino al momento del decesso, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione;
  2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
  3. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. La dichiarazione, resa su carta libera, è consegnata all’Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
  4. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all’Autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

b. Cremazione di resti mortali e di ossa

  1. Le ossa ed i resti mortali tumulati possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell’Ufficiale di Stato Civile rilasciata in mancanza di cause ostative.
  2. Per le ossa contenute in ossario comune la cremazione è disposta dal Sindaco.

Art. 3: Caratteristiche delle urne cinerarie – consegna – trasporto

  1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all’esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto e comunque rispondenti alle vigenti disposizioni.
  2. Per il trasporto dell’urna cineraria si richiama l’applicazione dei competenti articoli del DPR 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all’interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l’estero.
  3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
  4. La consegna dell’urna cineraria alla persona autorizzata deve risultare da apposito verbale del Responsabile del Crematorio redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile dello stesso; il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l’autorizzazione alla cremazione; il terzo esemplare deve essere conservato da chi prende in consegna l’urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest’ultimo conservato,
  5. La destinazione delle ceneri può avvenire tramite: la tumulazione, l’interramento, l’affidamento ai familiari o la dispersione.

Art. 4: Affidamento e dispersione delle ceneri

  1. Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell’urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in assenza, dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
  2. L’affidamento dell’urna cineraria è effettuato previo rilascio di autorizzazione da parte del comune destinatario dell’urna cineraria; tale documento è consegnata al soggetto affidatario e costituisce documento che accompagnerà le ceneri; copia dell’autorizzazione è conservata presso il comune in cui è avvenuto il decesso
  3. Resta valida la possibilità di rinuncia all’affidamento dell’urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all’affidamento deve risultare da dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.)
  4. In caso di rinuncia all’affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all’articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria). Nei casi citati gli aventi diritto possono disporre la tumulazione o l’inumazione dell’urna negli appositi spazi e manufatti posti all’interno del cimitero con oneri a carico dell’affidatario.

Art. 5: Modalità di conservazione delle ceneri

    1. L’urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

      1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro;
      2. la durata della tumulazione è stabilita con apposita normativa nel Regolamento dei Servizi Cimiteriali attualmente vigente, secondo il tipo di manufatto;
      3. la tumulazione , in loculo dura per il periodo concessorio residuo, salvo rinnovo;

b) Inumata in area cimiteriale:

      1. l’inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
      2. la durata dell’inumazione è prevista in cinque anni;
      3. le fosse per l’inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni di metri 0,30, sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a metri 0,25. e d’obbligo uno strato minimo di metri 0,30 tra l’urna ed il piano di campagna;
      4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da un cippo,costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, nonchè di un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. A richiesta degli aventi diritto può essere effettuata l’istallazione a loro carico, con obbligo di manutenzione e conservazione, di un copritomba in materiale lapideo di dimensioni non superiori alla superficie della fossa;
      5. l’urna cineraria di inumazione deve essere di materiale biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;

c) conservata all’interno del cimitero:

    1. nei luoghi di cui all’articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all’articolo 4.

  1. i servizi di tumulazione ed inumazione delle urne e la fornitura del cippo comprensivo di targhetta sono effettuati dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;

Art. 6: Luoghi di dispersione delle ceneri

  1. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita nei seguenti luoghi:
    1. Nel cinerario comune di cui all’articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
    2. a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
    3. in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
    4. negli invasi ad oltre cento metri dalla riva
    5. nei fiumi, a distanza di oltre duecento metri dalla foce;
    6. in aree naturali;
    7. in aree private;
  2. La dispersione delle ceneri nel territorio di altri comuni è consentita previo nulla osta dell’Autorità competente del luogo di destinazione.
  3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
  4. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all’aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo, in ogni caso, a fini di lucro.
  5. La dispersione in mare, nei fiumi ed altri corsi d’acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti o altre strutture anche se mobili.
  6. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale indicato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune presso le aree cimiteriali preposte.

Art. 7: Sanzioni Amministrative e controlli.

  1. La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 6) ed al successivo articolo 9 comma b) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
  2. Le violazioni di cui all’art. 2 della Legge 130/01 sono punite ai sensi della vigente normativa di legge.
  3. Il comune vigila e controlla l’applicazione delle direttive contenute nel presente Regolamento.

Art. 8: Senso comunitario della morte

  1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell’urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all’articolo 2, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla legge RT 29/4, é realizzata nel cimitero apposita targa individuale, di dimensioni standard, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell’affidatario dell’urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni.
  2. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 9: Registrazione delle autorizzazioni

  1. Deve essere predisposto apposito Registro presso l’Ufficio dello Stato Civile nel quale deve essere evidenziato:
    1. Le generalità dell’affidatario ed i dati del defunto cremato;
    2. il luogo di custodia o di dispersione delle ceneri.
  2. I dati di tale registro dovranno essere comunicati al Responsabile dei Sevizi Cimiteriali interessato ed alla Regione Toscana per le competenze spettanti.

Art. 10: Procedura

    1. procedura per la concessione dell’autorizzazione all’affidamento delle ceneri ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004

nella istanza, da parte del soggetto individuato dovranno essere indicati:

      1. i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
      2. l’indirizzo dell’unità immobiliare di conservazione delle ceneri e la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata;
      3. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell’urna;
      4. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
      5. che non sussistono impedimenti alla consegna delle ceneri derivanti da provvedimenti dall’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
      6. l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale, entro 30 giorni della variazione della residenza del richiedente e del luogo di conservazione dell’urna.
    1. Procedura per la concessione dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 come sotto indicata:

nella istanza, da parte del soggetto individuato ai sensi della L.R. 29/04. dovranno essere indicati:

    1. i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
    2. la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri e le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che vi provvederà nel rispetto della normativa vigente;
    3. l’Autorizzazione dell’Ente Pubblico o l’eventuale autorizzazione del privato, proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
    4. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art. 11: Disposizioni in materia di controlli

  1. E’ consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dell’urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l’affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d’ufficio al Cinerario Comune.

Art. 12: Tariffe

  1. Le tariffe per l’effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 13: Informazione ai cittadini

  1. Il comune di Grosseto promuove e favorisce l’informazione ai cittadini sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate anche tramite il sito del Comune di Grosseto all’indirizzo: http://www.gol.grosseto.it

Art. 14: Norma transitoria e di rinvio

  1. Ai familiari, che ne fanno richiesta è concesso l’affidamento delle ceneri, secondo la volontà del defunto, anche per le tumulazioni precedenti l’approvazione del presente regolamento; in tal caso il recesso dalla concessione del loculo non potrà comportare alcun onere o rimborso da parte dell’Amministrazione e le spese faranno carico ai familiari richiedenti;
  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento Servizi Cimiteriali e Funebri aggiornato alla delibera CC. n. 97 del 6 Agosto 2001 e successive modificazioni.
Delibera di Consiglio 48 2007