L’assegno è stato introdotto dalla legge n. 448/98, art. 66, con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dall’art. 74 del D. Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
L’assegno consiste in un contributo di € 383,46 per l’anno 2023 per cinque mensilità per un totale di € 1.917,30.
La domanda può essere presentata dalle madri residenti nel Comune di Grosseto, che siano cittadine italiane, comunitarie, extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno, ed in possesso dei seguenti requisiti :
- Non avere copertura previdenziale a carico dell’Inps. Tuttavia le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno del Comune possono avanzare richiesta per la quota differenziale;
- Non beneficiare dell’assegno di maternità di competenza dell’INPS;
- Essere in possesso di risorse economiche familiari, calcolate in base all’indicatore della situazione economica (ISEE) non superiore per l’anno 2023 a € 19.185,13.
La richiesta deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia per i casi di adozione o affidamento pre adottivo.
Documentazione da presentare:
- Domanda da compilare su appositi modelli predisposti dall’ufficio e consegnata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
- Dichiarazione Sostitutiva Unica; ai fini dell’Attestazione ISEE è comunque possibile ricevere aiuto nella compilazione da parte dei CAAF.
- Carta d’identità
- Per gli extracomunitari essere in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno.
- Codice IBAN
- N.B. TUTTO IN FOTOCOPIA
La produzione di documentazione non veritiera ed un uso improprio del beneficio comporterà la decadenza immediata del beneficio stesso, oltre che l’applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti ed indicati nel DPR 445/2000.
Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento. L’assegno è pagato dall’INPS in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.
L. 448/98 art. 66 e successive modifiche