Convivenze di fatto

La disciplina delle Convivenze di Fatto (di seguito CDF) è prevista dalla Legge n. 76 del 05/05/2016, in vigore dal 05/06/2016, art. 1 commi da 36 a 65.

La dichiarazione di costituzione di CDF può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Grosseto, coabitanti ed iscritte nel medesimo Stato di Famiglia.

Nel caso in cui le condizioni citate non siano presenti o siano presenti solo in parte, è necessario rivolgersi presso l’Ufficio Anagrafe Variazioni – via Saffi 17 – Grosseto – stanza n. 9, e verificare la possibilità e l’opportunità di eventuali modifiche alla situazione anagrafica.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o di unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Come dichiarare una CDF

Gli interessati devono presentare una dichiarazione rilasciata e sottoscritta da entrambi, redatta su apposito modulo e corredata da documento di riconoscimento di entrambi, in corso di validità, e da eventuale “nulla osta” / attestazione consolare relativa alla insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio, unione civile in caso di cittadino non italiano.

La dichiarazione non può essere effettuata da parte di coloro che facciano già parte di un’unione civile i cui effetti non siano cessati al momento del rilascio della dichiarazione, né da persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

  • in presenza di fronte all’Ufficiale di Anagrafe
  • trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d’identità dei sottoscrittori:
    via posta elettronica all’indirizzo anapra@comune.grosseto.it oppure via pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it;
  • trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta digitalmente da entrambi gli interessati:
    via posta elettronica all’indirizzo anapra@comune.grosseto.it oppure via pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it;
  • spedizione a mezzo lettera raccomandata (con allegata copia dei documenti di identità dei sottoscrittori) all’indirizzo:
    Comune di Grosseto – Settore Servizi per il cittadino e per la famiglia – Servizi Demografici ed Elettorali – via Saffi, 17 – 58100 Grosseto

Cancellazione di una CDF

La cancellazione di una CDF può avvenire nei seguenti modi:

  • d’Ufficio in caso di cessazione della coabitazione e/o residenza nel comune di Grosseto di uno o di entrambi i componenti della CDF o in caso di matrimonio o unione civile.
  • Su richiesta di uno o di entrambi i componenti della CDF qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata il comune provvederà ad inviare all’altro componente una comunicazione.

Effetti della dichiarazione della CDF

In base a quanto disposto dalla L. 76/2016 i conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38).
  • In caso di malattia o di ricovero hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo la regolamentazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per il coniuge o familiari (art. 1 comma 39).
  • Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti incapacità di di intendere e di volere per le decisioni in materia di salute, oppure in caso di morte per quanto attiene le donazioni di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41).
  • Diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45).
  • Successione nel contratto di locazione nella casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o del suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44).
  • Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Popolare, qualora ne venga riconosciuto il diritto dal Regolamento dell’Ente (art. 1 comma 45).
  • Diritti del convivente nell’attività d’impresa (art. 1 comma 46).
  • Ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48).
  • In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite, si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

L’Ufficiale di Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla CDF.

Sottoscrizione di un contratto di convivenza, disciplina dei rapporti patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzioni:

  • forma scritta
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme ed attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di Grosseto entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC al seguente indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it (per favore nell’oggetto della mail indicare “contratto di convivenza” all’attenzione dell’Ufficio Variazioni Anagrafiche).

Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciscuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:

  • l’indicazione della residenza
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto è nullo nei seguenti casi:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di una unione civile o di altro contratto di convivenza
  • in mancanza dei requisiti necessari al rilascio della dichiarazione di CDF (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione, assenza di una legame affettivo di coppia stabile e di reciproca assistenza morale e materiale)
  • se una delle parti è minorenne
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente
  • in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 88 del C.C. (omicidio consumato o tentato sul coniuge)

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge fino alla sentenza di proscioglimento.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

  • accordo delle parti (è richiesto il rispetto delle formalità previste per la risoluzione del contratto)
  • recesso unilaterale. Il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne copia all’altro contraente, se l’abitazione è nelle disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere almeno 90 giorni al convivente per lasciare l’abitazione.
  • Matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile, una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza
  • morte di uno dei contraenti; il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione di risoluzione all’Anagrafe.