Il permesso di soggiorno consente agli stranieri che hanno fatto regolare ingresso nel territorio dello Stato di permanere in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il Regolamento (Ce) nr. 1030/2002 del Consiglio dell’Unione europea, datato 13 giugno 2002, ha istituito un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, nel caso in cui lo straniero soggiorni per periodi superioriai 90 gg..
L’Italia ha, pertanto, previsto la realizzazione di un permesso di soggiorno in formato elettronico, quale prototipo documentale concepito con caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.
Il permesso di soggiorno elettronico è stato adottato a decorrere dall’11 dicembre 2006, dopo una prima fase sperimentale; è stato attribuito all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il compito di produrre e attivare il documento, previa acquisizione dei dati relativi all’identificazione del richiedente da parte delle questure.
Tale documento consiste in una smart card, resistente all’usura; a tal fine i dati stampati sono protetti da una sottilepellicola trasparente, che viene applicata su entrambi i lati in fase di emissione, e riporta:
- le generalità del titolare;
- la foto;
- la tipologia del documento;
- la data di emissione e di validità dello stesso;
- le generalità dei figli;
- il codice fiscale.
Per i figli minori di anni quattordici, inseriti sul titolo di soggiorno di uno dei genitori è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno del genitore.
Infatti, riporta la stessa numerazione e la medesima scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalità e la fotografia del minore.
Al figlio minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico autonomo. Il documento elettronico è concepito per essere utilizzato anche come carta di accesso a servizi telematici, che saranno messi a disposizione dalla P. A. e fruibili, in genere , via web..
Il rilascio
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare tramite gli uffici postali abilitati, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d’ingresso.
In applicazione della Direttiva del ministro dell’Interno del 20 febbraio 2007, lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, autonomo o di ricongiungimento familiare, ha i medesimi diritti connessi al possesso del citato titolo.
Il rinnovo
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora tramite gli uffici postali abilitati, almeno:
- novanta giorni prima della scadenza, nel caso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato di durata biennale;
- sessanta giorni prima, nel caso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato annuale;
- trenta giorni prima per le altre tipologie di permesso di soggiorno.
In applicazione della Direttiva del ministro dell’Interno del 5 agosto 2006, lo straniero titolare della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ha i medesimi diritti connessi al possesso del citato titolo.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza del contratto di soggiorno per lavoro, nonché di un ’autocertificazione a firma del datore di lavoro, con cui questi dichiari la disponibilità di un alloggio per il lavoratore.
La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è quella prevista dal contratto di soggiorno; non può, comunque, superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due anni per quello a tempo indeterminato.
Le tipologie dei permessi di soggiorno
L’interessato può inoltrare l’istanza di soggiorno tramite gli uffici postali utilizzando l’apposito kit a disposizione, oppure rivolgendosi a comuni e patronati affinché precompilino l’istanza, che dovrà comunque essere inoltrata attraverso i medesimi uffici postali.
Tale procedura va osservata per il rilascio, il rinnovo, l’aggiornamento, il duplicato e la conversione delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
- Affidamento
- Lavoro subordinato – Attesa occupazione
- Attesa riacquisto cittadinanza
- Rifugiato (solo rinnovo)
- Famiglia
Lavoro autonomo - Lavoro subordinato
- Lavoro subordinato per i casi particolari previsti dall’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
- Lavoro subordinato-stagionale
- Missione
- Motivi religiosi
- Residenza elettiva
- Ricerca scientifica
- Apolide (solo rinnovo)
- Studio (se il soggiorno è superiore a 3 mesi)
- Tirocinio-formazione professionale
- L’istanza deve
Normativa/e di riferimento
- Dlgs 286/1998
- Dpr 394/1999
- Dlgs 30/2007
- Direttiva 2004/38/CE
- Articolo 57. Moduli e formulari – d.lgs 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale
Contatti ad enti/uffici esterni
A – Responsabili Uffici Anagrafe dei Comuni Italiani
B – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Servizi agli stranieri
Link utili
B – Notizie utili in materia anagrafica da deaweb.org
C – Notizie utili in materia anagrafica da anusca.it