Giuramento Cittadinanza – Richiesta appuntamento

DESCRIZIONE:

Cittadinanza concessa con Decreto del Presidente della Repubblica (Art. 9 Legge n. 91/1992)

– allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
– al cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea che risiede da almeno 4 anni nel territorio italiano;
– all’apolide o rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
– allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
– allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
– allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

Cittadinanza concessa con Decreto del Prefetto per Matrimonio con Cittadino Italiano (Art. 5 Legge n. 91/1992)

Il coniuge straniero di cittadino italiano può richiedere la concessione della cittadinanza italiana se, dalla data del matrimonio, risiede legalmente:

– in Italia da almeno 2 anni
– all’estero da almeno 3 anni

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dal matrimonio o adottati.
Il vincolo del matrimonio deve rimanere fino al momento dell’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza.

Una volta terminata favorevolmente l’istruttoria della domanda di cittadinanza, l’autorità italiana competente emana il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana che deve essere notificata all’interessato.

NOTIFICA

Dal 1 febbraio 2024, la notifica del Decreto avviene esclusivamente tramite la Piattaforma PagoPA.
In caso di fallimento della notifica in via digitale, la Piattaforma provvede all’invio al destinatario di una raccomandata semplice che lo informerà della presenza sulla piattaforma di una notifica nei suoi confronti e delle istruzioni necessarie per prendere visione e scaricare il decreto di cittadinanza.

GIURAMENTO:

Entro sei mesi dall’avvenuta notifica deve essere effettuato il giuramento (art. 10 Legge n. 91/1992) presso il Comune di residenza.

La formula da pronunciare è: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” (formula n. 81 del decreto del Ministero dell’Interno del 5/04/2002).

Il giuramento non è altro che il momento in cui il cittadino si impegna, mediante la lettura dello stesso, a rispettare tutti i doveri e diventa portatore dei diritti concessi ai cittadini italiani.

APPUNTAMENTO:

Ricevuta la notifica digitale tramite la Piattaforma PagoPA, è necessario prenotare l’appuntamento per il giuramento presso il Comune di Grosseto, tramite le seguenti modalità:

Inviando un’email di richiesta a: ufficio.statocivile@comune.grosseto.it

con allegati:

– l’Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) della notifica con Identificativo Univoco di Notificazione (IUN).

– il Decreto di concessione della cittadinanza italiana scaricato in formato digitale dalla Piattaforma tramite il link o il QR-code contenuto nell’Avviso di Avvenuta Ricezione.

In alternativa, chiamando dal Lunedì al Venerdì dalle ORE 12:00 alle ORE 13:00 lo 0564/488731

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE IL GIORNO DEL GIURAMENTO:

– Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) della notifica con Identificativo Univoco di Notificazione (IUN)

– Decreto di concessione della cittadinanza italiana scaricato in formato digitale dalla Piattaforma tramite il link o il QR-code

– Documento di identità (passaporto e carta d’identità)

– Permesso di soggiorno originale

– Passaporto e permesso di soggiorno di eventuali figli minori

– Atto di nascita/Certificato di Nascita tradotto e legalizzato utilizzato per il procedimento di cittadinanza (in originale)

– Atto di nascita/Certificato di Nascita tradotto e legalizzato di eventuali figli minori nati all’estero

– Marca da bollo di € 16,00

I FIGLI MINORI DI ETÀ

A seguito del giuramento, anche i figli minori che convivono con il genitore che ha giurato diventano cittadini italiani, previa attestazione del Sindaco.

Spetta al genitore richiedente fornire, attraverso documentazione idonea, la prova della convivenza stabile ed effettiva, facendo riferimento alla data di acquisizione della cittadinanza italiana. L’Ufficio di Stato Civile avvia quindi una pratica di accertamento della convivenza con il genitore. Tale pratica ha una durata massima di 30 giorni. Se il minore vive all’estero non può diventare cittadino italiano.

Alla maggiore età, i figli hanno la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana se detengono altre cittadinanze.

VINCOLI

Le date dei giuramenti verranno calendarizzate dall’Ufficio di Stato Civile sulla base della data di presentazione delle richieste.

Non è possibile anticipare la data del giuramento stabilita dall’Ufficio, se non per gravi motivi certificabili.

TEMPI E SCANDENZE

Il giuramento è obbligatorio per l’acquisizione della cittadinanza italiana e deve avvenire entro 180 giorni dalla notifica del decreto.