Cambio nome – cognome

Il cittadino che ha necessità di cambiare il proprio cognome, oppure il nome o cognome perché ridicolo o vergognoso o perché riveli l’origine naturale (vedi per esempio a seguito di adozione), ecc., deve intraprendere il procedimento così come precisato dal nuovo Regolamento di stato civile presentando istanza al Prefetto di Grosseto, luogo della sua residenza . I provvedimenti di cambiamento o di modificazione del nome o del cognome possono essere ammessi soltanto in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e/o da significative motivazioni. Il procedimento si conclude con l’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno o del decreto del Prefetto ai sensi della normativa vigente (per ulteriori e dettagliate informazioni rivolgersi alla Prefettura o visionare il link indicato successivamente): in entrambe le ipotesi la competenza per la trascrizione del decreto è il Comune di residenza. Il cittadino, al quale è stato notificato il decreto di concessione del cambio del proprio cognome o nome ne deve chiedere la trascrizione all’Ufficiale di stato civile del comune di Grosseto (luogo della sua residenza). L’Ufficiale, verificata la propria competenza a tale trascrizione provvede ad adempire a quanto richiesto, ad annotare tale cambiamento nell’atto di nascita, se il richiedente è nato a Grosseto, o comunica quanto necessario al Comune di nascita, che dopo averlo annotato farà le dovute comunicazioni per le successive variazioni anagrafiche e per quanto di sua competenza ai sensi della vigente normativa. A seguito della variazione del cognome paterno, i figli maggiorenni che acquisiscono il nuovo cognome, hanno la possibilità di scegliere, entro un anno dal giorno in cui vengono a conoscenza di tale modifica, di mantenere il cognome che fino ad allora era loro attribuito: in tal caso devono dichiararlo all’Ufficiale di stato civile del Comune di nascita.

  • Il procedimento relativo al cambiamento del nome o del cognome non si applica ai cittadini stranieri.
Normativa
  • Art. 28 comma 2 lett.f – artt. 84-94 del D.P.R. n° 396/2000
  • Codice civile art. 250 e segg. – Circolari vari Ministeri
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