Con ordinanza del Ministro della Salute 28 Aprile 2022 pubblicata in Gu n.100 del 30 aprile, sono state emanate “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” e sono stati dettagliatamente individuati i casi in cui permane l’obbligo di indossare la mascherina di protezione ffp2.
Con circolare 1/2022, il Ministro della Pubblica amministrazione ha fornito ulteriori indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie rimandando a ciascuna Amministrazione la possibilità di adottare le misure ritenute più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo ovviamente conto sia dell’evoluzione del contesto epidemiologico che delle prescrizioni di carattere sanitario eventualmente adottate, anche a livello locale, dalle competenti autorità.
Dal 2 maggio 2022, l’Amministrazione comunale ritiene in via cautelativa, dover proseguire con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro per il proprio personale e nei luoghi aperti al pubblico, in linea con le raccomandazioni dell’ordinanza ministeriale al fine di monitorare l’evoluzione del contesto epidemiologico.
Pertanto, la mascherina di protezione ffp2 dovrà comunque essere utilizzata:
– dal personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
– dal personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
– nel corso di riunioni in presenza salvo che non si svolgano in spazi ampi che garantiscano la congrua distanza;
– nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio);
– coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”;
– in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
– negli ascensori;
– in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;
– nei concorsi o selezioni pubbliche;
Non sarà invece necessario:– in caso di attività svolta all’aperto;
– in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente;
– in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.
È consigliato l’uso della mascherina, per le sedute dei consigli comunali e per l’accesso agli uffici pubblici al chiuso da parte di cittadini e utenti.
Come previsto dal Decreto 21 marzo 2022 n. 21, in tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.