Contatti
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Riferimenti legislativi
- Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 – Norme per il governo del territorio. (Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 novembre 2014)
- DPGR 14 febbraio 2017, n. 4/R – Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione. (Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017)
- DGR n. 1112 del 16-10-2017 – LINEE GUIDA SUI LIVELLI PARTECIPATIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO. 36, COMMA 5, L.R. 65/2014 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” E DELL’ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO 4/R/2017. Approvazione
Materie trattate
Il Garante dell’informazione e della partecipazione, come previsto dall’art. 38 della L.R.T. n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” e ss.mm.ii, assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l’attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), della suddetta Legge, per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati.
Il Garante redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e), evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti.
Della pubblicazione del rapporto sull’attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell’informazione e della partecipazione di cui all’articolo 39 della L.R.T. N. 65/2014.
A seguito dell’adozione degli atti di governo del territorio, il garante dell’informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 20 della L.R.T. N. 65/2014.