Lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, l’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso “documentale” ex legge n. 241/90 e s.m.i.
L’accesso generalizzato è stato istituito con le modifiche apportate al D. Lgs.vo n. 33/2013 con il D. Lgs. n. 97/2016. Il nuovo comma 2 dell’articolo 5 del D. n. 33 disciplina una forma diversa di accesso civico, che l’ANAC ha definito appunto “generalizzato”, in quanto derivante dal F.O.I.A. anglosassone cioè il Freedom Information Act, per il quale il diritto all’informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, con le eccezione della tutela della riservatezza.
Il suddetto comma 2 stabilisce che “…. chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 -bis.”.
L’accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui chiunque può esercitarlo anche indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato. Non è necessario inoltre fornire alcuna motivazione per presentare l’istanza di accesso generalizzato.