Visto d’ingresso

Il visto d’ingresso è l’autorizzazione concessa agli stranieri per l’ingresso nel territorio italiano. È stampato su carta adesiva e applicato sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente.

Chi deve richiedere il visto

Tutti gli stranieri per entrare in Italia devono chiedere il visto d’ingresso.

Sono esenti da tale obbligo e solo per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva, i cittadini dei seguenti Paesi:

  • Andorra,
  • Argentina,
  • Australia,
  • Brasile,
  • Brunei,
  • Canada,
  • Cile,
  • Corea del Sud,
  • Costa Rica,
  • Croazia,
  • El Salvador,
  • Giappone,
  • Guatemala,
  • Honduras,
  • Hong Kong,
  • Israele,
  • Malesia,
  • Macao,
  • Messico,
  • Monaco,
  • Nicaragua,
  • Nuova Zelanda,
  • Panama,
  • Paraguay,
  • Singapore,
  • Stati Uniti,
  • Uruguay,
  • Venezuela.

La misura della esenzione dal visto si applica inoltre a:

  • cittadini britannici titolari del seguente documento di viaggio: British nationals (Overseas);
  • cittadini di Paesi sottoposti ad obbligo del visto, titolari di permesso per il traffico frontaliero locale rilasciato in applicazione del regolamento (Ce) n.1931/2006 del 20 dicembre 2006, quando esercitano il loro diritto nell’ambito di un regime di traffico locale;
  • allievi di un Paese terzo i cui cittadini sono sottoposti ad obbligo del visto, che frequentano istituti scolastici e risiedono in uno Stato membro che applica la Decisione 94/795/GAI del Consiglio del 30 novembre 1994, relativa ad un’azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di Paesi terzi residenti in uno Stato membro quando partecipano ad un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell’istituto;
  • rifugiati statutari (recognised refugees), titolari del documento di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;
  • apolidi, in possesso del titolo di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ed altre persone che non hanno la nazionalità (cittadinanza) di alcun Paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un docu- mento di viaggio rilasciato da tale Stato membro (come, ad esempio, i residenti nei Paesi Baltici e titolari di un documento di viaggio definito “Alien’s passport”)

Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel territorio nazionale.

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.

Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, lo straniero deve sempre munirsi di visto, anche se cittadino di Paese non soggetto ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno, salvo che sia titolare di permesso di soggiorno Ce per soggiornante di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro.

I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto per l’ingresso in Italia.

Tipologie di visto

Ai sensi della Istruzione consolare comune Schengen, i visti sono divisi in:

Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio di tutti gli Stati dell’area Schengen, rilasciati per:

  • transito aeroportuale (tipo A);
  • transito (tipo B);
  • soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C), fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.

A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).

Per il suo rilascio è competente la rappresentanza dello Stato Schengen che costituisce la meta unica o principale del soggiorno, oppure lo Stato di primo ingresso nel caso di viaggi attraverso più Paesi.

Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato l’autorizzazione all’ingresso, senza possibilità di accesso, neppure per il solo transito, nel territorio degli altri Stati Schengen. Esso costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU ed è ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.

Questo visto non può essere richiesto direttamente dallo straniero ma è concesso solo su iniziativa della rappresentanza diplomatica o consolare che, per particolari ragioni d’urgenza o in caso di necessità, ritiene opportuno concedere l’autorizzazione, pur non essendoci tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme.

Visti per soggiorni di lunga durata o “Nazionali” (VN),

di per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per l’eventuale transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.

Visti per soggiorni di lunga durata o “Nazionali”, aventi anche

valore di visto per soggiorni di breve durata (VDC).

Il visto inoltre può essere di tipo:

individuale, se rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale;

collettivo, se rilasciato ad un gruppo di stranieri, tutti con la stessa cittadinanza del Paese di emissione del passaporto, a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dall’Italia. Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.

Si elencano, di seguito, le più importanti tipologie di visto d’ingresso previste dall’ordinamento italiano, per ciascuna delle quali sono necessari specifici requisiti e condizioni per il rilascio:

  • Adozione
  • Affari
    • operatore economico-commerciale
    • fotomodella/o, indossatrice/ore
    • componenti di troupe televisive, radiofoniche o cinematografiche
    • trasporto
  • Coesione familiare
    • ricongiungimento familiare
    • familiari di cittadini Ue o See
    • familiari di cittadini stranieri
    • familiare al seguito
    • familiari di cittadini Ue o See
    • familiari di cittadini stranieri
  • Cure Mediche
  • Diplomatico
  • Gara sportiva
    • invito ufficiale del Coni o della Federazione sportiva italiana competente
    • invito degli organizzatori dell’evento Invito
  • Lavoro autonomo
    • libero professionista
    • imprenditore, commerciante, artigiano titolare di contratto per prestazione d’opera, consulenza, ecc.
    • sportivi e atleti
    • soci, amministratori di società in Italia
    • artisti, ballerini, lavoratori dello spettacolo
    • dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del Commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione europea lettori universitari di scambio o di madre lingua professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico traduttori e interpreti
  • subordinato
    • lavoratore dipendente
    • marittimo
    • personale addetto ai servizi marittimi complementari
    • giornalisti corrispondenti
    • sportivi e atleti
    • personale alle dipendenze delle rappresentanze diplomatiche in Italia
    • personale alle dipendenze di funzionari diplomatici/ tecnico-amministrativi delle rappresentanze diplomatiche in Italia artisti, ballerini, lavoratori dello spettacolo
  • Missione
  • Motivi religiosi
  • Reingresso
  • Residenza elettiva
  • Studio
    • immatricolazione ad università italiane
    • corsi e borse di studio
    • noviziato/formazione religiosa
  • Transito
    • transito
    • transito aeroportuale
  • Turismo
    • viaggi individuali
    • viaggi organizzati da agenzie turistiche
    • minori che partecipano ai programmi di accoglienza (Comitato per la tutela dei minori stranieri)
  • Vacanze lavoro

Come ottenere il visto

Il visto può essere richiesto dallo straniero per se stesso e per i familiari eventualmente iscritti sul suo documento di viaggio, rivolgendosi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente nel proprio Paese.

La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto formato tessera.

Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sarà apposto il visto, e la eventuale documentazione giustificativa specifica per il tipo di visto richiesto.

Lo straniero ha inoltre l’obbligo di attestare:

  • la finalità del viaggio;
  • i mezzi di trasporto e di ritorno;
  • i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;
  • le condizioni di alloggio.

Il rilascio

Il visto è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di origine o di residenza stabile del richiedente.

Tale rappresentanza deve accertare il possesso dei requisiti necessari; inoltre, dopo aver valutato la ricevibilità dell’istanza sulla base della documentazione presentata, avvia le verifiche preventive di sicurezza. A tale scopo è consultato, tramite la rete mondiale visti, l’elenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.

Al termine dei controlli, a meno che non siano necessari ulteriori accertamenti, il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta (30 per lavoro subordinato, 120 per lavoro autonomo).

La rappresentanza diplomatica o consolare può negare il visto, con provvedimento da notificare al richiedente; questi, entro 60 giorni, può opporsi al diniego, presentando ricorso al Tar del Lazio. La stessa rappresentanza, infine, può emettere un provvedimento di revoca del visto, qualora venga a conoscenza di elementi che ne avrebbero impedito la concessione.

Contatti ad enti/uffici esterni

A – Responsabili Uffici Anagrafe dei Comuni Italiani

B – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Servizi agli stranieri

Link utili

A – DCSD – Ministero Interno

B – Notizie utili in materia anagrafica da deaweb.org

C – Notizie utili in materia anagrafica da anusca.it