L’autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l’autorità giudiziaria, atti da trasmettere all’estero.
Per avvalersi dell’autocertificazione direttamente agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, occorre l’autentica della firma solo quando non sia contestuale ad una istanza.
L’autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L’accertamento dell’identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:
– conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
– testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
– esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
Per i cittadini stranieri è necessaria l’esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Fatta eccezione per la firma di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative alla riscossione da parte di terzi di benefici economici come deleghe alla riscossione di pensioni deve essere autenticata dall’Ente che riceve la richiesta o dal personale preposto dell’Ufficio Anagrafe.