ICI fino anno 2011

ICI

Aliquote e Detrazioni

Aree Fabbricabili

Chi deve pagare l’ I.C.I.
Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili), sia persone fisiche che società, in base alle quote di possesso, o coloro che sono titolari di un diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli immobili stessi. Dal 1998 è stato chiarito che sono soggetti all’ I.C.I. i titolari del diritto di superficie e di enfiteusi (anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno sullo stesso territorio la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività) e i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing).Si ricorda che godono del diritto di abitazione il coniuge superstite che utilizza l’abitazione di famiglia. Non devono pagare l’ I.C.I. gli inquilini o i nudi proprietari.L’imposta si riferisce all’anno in corso, quindi l’importo dovuto viene determinato dalla situazione immobiliare del contribuente al 1° gennaio dell’ anno. L’imposta deve essere riferita ai mesi di titolarità del diritto (la frazione di mese fino a 14 giorni non si calcola, per 15 giorni ed oltre di possesso si paga il mese per intero).
Esenzione I.C.I. prima casa
Si ricorda che il D.L. 93 del 27 Maggio 2008 ha previsto a decorrere dall’anno 2008 l’ esclusione dall’ Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n°504 , dell’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Sono escluse dal beneficio le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli).
Le nuove scadenze per i versamenti e le modalità di pagamento
Come da art. 37 comma 13 D.L. 223/06, il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune deve avvenire in due rate:
entro il 16 giugno (acconto);
entro il 16 dicembre (saldo).
Gli importi delle rate: (attenzione dal 2001 sono cambiati a seguito della Legge 388/2000):
Acconto: l’importo deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versato entro il 16 giugno di ciascun anno.
Saldo: l’importo deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nell’anno in corso con l’eventuale conguaglio sulla prima rata.
Unica soluzione: è consentita entro il termine del 16 giugno di ogni anno. In questo caso l’imposta dovuta si calcola applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente.
I versamenti si effettuano a favore del Concessionario direttamente agli sportelli della concessione o mediante bollettino di conto corrente postale n. 88770508 intestato a Equitalia Gerit Spa Grosseto-GR-ICI di colore grigio, oppure su internet al sito della riscossione online Gerit. 

Modulistica

La Dichiarazione I.C.I.
La Dichiarazione I.C.I. deve essere presentata limitatamente agli immobili siti nel Comune, per i quali si sono verificate variazioni nel corso dell’anno precedente (es. nel 2008 si presentano le Dichiarazioni I.C.I. relative a variazioni avvenute nel corso del 2007)e deve essere presentata solo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’ imposta, dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’ art. 3-bis del D.Lgs.463 del 18 Dicembre 1997, concernente la disciplina del modello unico informatico.

I modelli ministeriali di dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione, possono essere ritirati presso il sottostante indirizzo dalla fine di maggio, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.
La dichiarazione deve essere presentata al Comune di Grosseto – Dipartimento Tributi – Uff. I.C.I. – Via Colombo,5 – 58100 Grosseto in uno dei seguenti modi:
1. con spedizione a mezzo posta, del modello di dichiarazione, con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
2. con consegna diretta all’ufficio su indicato che restituisce la copia con la ricevuta.
La Dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod.Unico).
Scarica i modelli :

Normativa/e di riferimento

D.L. n. 93 del 27 Maggio 2008 “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”
D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
D.L. n. 223/2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”

Legge n. 388/2000 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”
D.Lgs. n. 463 del 18 Dicembre 1997 “Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell’articolo 3, comma 134, lettere f) e g) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662”
Art. 74 L. n. 342/2000 Attribuzione e Modificazione delle Rendite Catastali L.296/06 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”
D.P.R. n. 917/1986 “Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi”
L. n. 383 del 18/10/2001 “Primi interventi per il rilancio dell’economia”
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”

I Regolamenti

Aliquote e Detrazioni

Guida al Contribuente

  • Chi deve pagare l’ I.C.I.
  • Come si calcola l’ I.C.I.
  • Calcola la tua I.C.I.
  • Le scadenze dei versamenti e modalità dei pagamenti
  • La Dichiarazione I.C.I.
  • Il Ravvedimento Operoso

Contatti interni

Contatti ad enti/uffici esterni

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Link utili

Calcolo I.C.I.

  • Come si calcola
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Pagamento on line

I versamenti si effettuano a favore del Concessionario anche su internet al sito della riscossione online Gerit.

Domande Frequenti

  • Chi sono i soggetti interessati al versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)?

    I contribuenti (soggetti passivi) interessati al versamento dell’ICI sono:
    -il proprietario dell’immobile (fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato);
    -il titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione sull’immobile ( per cui obbligato al pagamento del tributo non è il proprietario, ma il titolare del relativo diritto reale di godimento);
    -il titolare del diritto reale di enfiteusi e superficie sull’immobile ed il locatario di immobili oggetto di locazione finanziaria;
    -nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

  • Cosa si intende per abitazione principale?

    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Per i cittadini italiani residenti all’estero si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata.
    A tal proposito si ricorda che la Finanziaria 2007 L.296/06 comma 173 ha stabilito che, salvo prova contraria, per immobile adibito ad abitazione principale , si intende quello in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica.

  • Come si calcola la detrazione per abitazione principale?

    La detrazione va rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale e spetta, in parti uguali, a ciascun soggetto che dimori nell’immobile, prescindendo quindi dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.

  • Cosa sono le pertinenze?

    Ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”.
    Il successivo articolo 818 del Codice Civile stabilisce poi che “gli atti e rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”.
    La disciplina generale del Codice Civile ha trovato una definizione normativa, a fini fiscali, a seguito di:
    Art. 34, comma 4 – quater, D.P.R. n. 917/86 (Testo Unico dell’Imposta sui Redditi – IRPEF) che recita “..Sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate e classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente”.

  • Si è acquistato recentemente un immobile. Cosa si deve fare?

    Si devono effettuare due adempimenti:

    • Pagare l’imposta già per l’anno in cui è avvenuto l’acquisto e precisamente in due rate: acconto (1-16 giugno) per il possesso relativo ai primi sei mesi e saldo (1-16dicembre) per il restante periodo dell’anno, oppure in soluzione unica in sede di acconto (tenendo in considerazione per il primo mese il possesso per più di 15 giorni).
    • Presentare, nei casi previsti, l’anno successivo a quello dell’avvenuta variazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, la Dichiarazione di Variazione I.C.I. utilizzando uno degli stampati predisposti (in distribuzione gratuita presso i nostri uffici).
  • È morto un parente proprietario di immobili. Come debbono comportarsi gli eredi?

    Si dovrà considerare il possesso di tali immobili fino alla data del decesso e versare per quel periodo l’imposta a nome del de cuius.
    Per il successivo periodo dell’anno, l’imposta dovrà essere versata dagli eredi in ragione della quota di possesso. Ai sensi dell’art. 15 comma 2 della L. 383 del 18/10/2001, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I). L’ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

  • È stato effettuato erroneamente un doppio versamento dell’ICI. Si ha diritto al rimborso?

    Si, entro 5 anni dal versamento, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, presentando un’istanza in carta semplice indirizzata all’Ufficio I.C.I. Devono essere allegate copie fotostatiche dei bollettini di pagamento oltre l’eventuale documentazione necessaria per verificare il diritto al rimborso.

  • Quali sono i fabbricati storici ai fini I.C.I.?

    Sono i fabbricati vincolati, con apposito decreto della Soprintendenza Regionale per i beni e le attività culturali del Ministero Beni e Attività Culturali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

  • Come si calcola l’I.C.I. per i “fabbricati storici”?

    Per i fabbricati storici la rendita catastale viene ricavata applicando la tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni delle zona censuaria ove è situato l’immobile. La base imponibile si ottiene applicando il moltiplicatore 100 alle rendite catastali così determinate, incrementate della rivalutazione del 5%. Il moltiplicatore 100 si applica anche agli immobili di categorie A/10 C/1 e D.
    L’anno successivo a quello in cui il fabbricato è stato definito storico, dovrà essere presentata la Dichiarazione di variazione I.C.I.

  • Ho una casa ancora in costruzione e vorrei sapere se devo pagare ugualmente l’Ici

    Fino al giorno del completamento dei lavori, l’Ici si paga in base al valore venale dell’area fabbricabile. A fine lavori (o dall’effettiva utilizzazione del fabbricato, se precedente) l’imposta va calcolata sul valore catastale dell’immobile ( trattandosi di nuova costruzione).