Richiesta cittadinanza

La cittadinanza italiana è trasmessa “jure sanguinis”(diritto di sangue), pertanto il figlio nato in qualsiasi Paese da madre o padre italiano è italiano; la nostra cittadinanza, regolata della legge n° 91 del 05/02/1992 e successivo decreto attuativo; contempla il diritto alla titolarità di più cittadinanze, salvo disposizioni diverse dovute ad accordi internazionali operando specifiche Convenzioni: l’acquisto da parte di un cittadino italiano di una cittadinanza straniera non comporta, quindi, automaticamente la perdita della cittadinanza italiana.

La legge n° 91 del 05/02/1992 e successivo decreto attuativo indica il principio dell’acquisto della cittadinanza italiana, come già precisato per trasmissione paterna o materna, mentre l’acquisto automatico “jure soli” (nascita sul territorio) continua ad essere limitato ai figli di ignoti, di apolidi o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori, per esempio i cittadini cubani o cileni non trasmettono jure sanguinis la loro cittadinanza ai figli.

La cittadinanza italiana si acquista trasmettendola all’interno della famiglia da un componente all’altro, per esempio con il matrimonio, dal marito alla moglie o viceversa, con il riconoscimento successivamente alla nascita da parte del padre italiano o della madre italiana, con la dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età del soggetto, con l’adozione; inoltre in presenza di determinati presupposti per “automatismo di legge”, per esempio il minorenne straniero convivente con il genitore che acquista la cittadinanza italiana ne segue la cittadinanza ed infine la “naturalizzazione” che comporta una specifica espressione di volontà da parte del richiedente per esempio per residenza legale nel nostro territorio di un cittadino straniero. In questo caso, la concessione della cittadinanza non avviene per automatismo ma dopo un’attenta valutazione dei requisiti richiesti da parte degli organi preposti: se la valutazione è positiva viene emanato un decreto da parte del Presidente della Repubblica.

I valori su cui si fonda la nostra società derivano dall’impegno di generazioni di uomini e di donne di orientamenti diversi: laici e religiosi, recepiti nella nostra COSTITUZIONE, fondata sul rispetto della dignità umana e ispirata ai principi di libertà ed uguaglianza validi per chiunque viva nel nostro Paese. La nostra carta Costituzionale tutela e promuove i diritti umani, sostenendo i più deboli, garantendo lo sviluppo delle capacità e attitudini di lavoro, morali e spirituali di ogni essere umano.

La cittadinanza era ed è il rapporto che lega un soggetto ad un Paese, determinando i diritti e i doveri; attualmente ai sensi dell’art. 17 del trattato che istituisce la Comunità Europea: “E’ istituita una cittadinanza dell’Unione. E’ CITTADINO dell’UNIONE chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima”.

Essere quindi cittadino Europeo permette di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri; il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza; il diritto di beneficiare della tutela diplomatica e consolare di qualsiasi Stato membro; il diritto di petizione al Parlamento europeo.

Informazioni in merito alla cittadinanza, vista la complessità della materia, potranno essere acquisite presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza, nel nostro caso Grosseto o presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo –

Per avere dettagliate informazioni e scaricare la eventuale documentazione necessaria entrare nel sito del Ministero dell’Interno di seguito indicato.

Normativa
  • Legge n° 91/1992 e successivo D.P.R. n° 572/1993
  • DPR. n° 396/2000
  • Circolari del Ministero dell’Interno
Contatti ad enti/uffici esterni

Prefettura U.T.G. P.zza Rosselli n° 1 – 58100 GROSSETO
Tel. centralino 0564/433111
Ufficio cittadinanza Tel. 0564/433463
Fax 0564/433455

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