Riconciliazione

La riconciliazione dei coniugi è un’ipotesi prevista dal Nuovo Ordinamento di Stato Civile, i coniugi che si erano separati (la cui annotazione risulta a margine dell’atto di matrimonio) possono rendere una dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile, con la quale manifestano la loro volontà di riconciliazione. L’Ufficiale di Stato Civile competente è quello del Comune dove risulta iscritto/trascritto l’atto di matrimonio o dove erano residenti gli sposi al momento del matrimonio; accertata la sua competenza, provvede d’Ufficio ad acquisire la documentazione necessaria per la stesura dell’atto dopo aver ricevuto l’istanza da parte dei richiedenti. Acquisita la documentazione, su appuntamento l’Ufficiale di Stato Civile predispone l’atto di riconciliazione che, dopo essere stato letto agli intervenuti, viene sottoscritto dagli stessi.

Normativa
  • Codice Civile art. 157
  • D.P.R. 396/2000 : art. 63 comma 1 lettera g)
  • Circolare n. 2 M.I. del 26/03/2001