TARES – Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi
Informazioni
Dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato TARES, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
Il nuovo tributo deve essere corrisposto in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.158/1999.
La superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. In sede di prima applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della precedente tassazione.
Alla tariffa sopracitata, i Comuni devono applicare una maggiorazione statale pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, quali illuminazione pubblica, istruzione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc., modificabile in aumento, da parte del comune, fino a 0,40 euro. Il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune.
Per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 10 comma 2, lett. c) del Decreto Legge 8 aprile, n. 35, la maggiorazione è riservata, nella misura dello 0,30 al mq esclusivamente allo Stato.
Sono soppresse le addizionali per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex eca e maggiorazione ex eca), mentre è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.
Scadenza pagamenti per l’anno 2013
Il Consiglio Comunale, ai sensi del D.L. 8/4/2013 n. 35, all’art. 10, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 64 del 6.6.2013, ha disposto con deliberazione n. 54 del 26/06/2013, per il solo anno 2013, le seguenti disposizioni:
procedere alla riscossione diretta della Tares istituendo un conto corrente postale apposito, utilizzabile per le sole rate in acconto, mentre , a partire dalla rata a saldo, il pagamento dovrà avvenire con il modello F24 ovvero utilizzando gli appositi bollettini di cc/p conformi al modello ministeriale, approvati con D.M. 14 maggio 2013, da compilare a cura del contribuente e reperibili presso tutti gli Uffici Postali;
di riscuotere la Tares in n. 3 rate, n. 2 acconti ed un saldo scadenti, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 31 dicembre 2013 mediante invio di avviso bonario di pagamento;
l’importo da corrispondere in acconto è calcolato nella misura del 90% delle tariffe Tarsu in vigore per l’anno 2012;
Il saldo Tares verrà calcolato sulla base delle tariffe inerenti la corrente annualità al netto dell’importo già emesso in acconto da versare entro il 31 dicembre 2013 con l’apposito modello di pagamento unificato (F24) allegato all’avviso bonario di pagamento.(codice tributo 3944)
La maggiorazione per servizi indivisibili pari allo 0,30 a mq., dovrà essere corrisposta entro il 16 dicembre 2013 allo Stato, tramite modello di pagamento unificato (F24), allegato all’avviso stesso.(codice tributo 3955).
Maggiorazione TARES Comune di Grosseto
Il Comune di Grosseto ha già provveduto ad inviare la quota Tares dovuta come maggiorazione insieme alla rata di saldo Tares allegando un apposito modello F24 con scadenza 16 dicembre 2013.
Pertanto i contribuenti del Comune di Grosseto non sono tenuti ad effettuare alcun versamento ai fini Tares alla data del 24.01.2014.
Il decreto Salva Italia (dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011) con l’articolo 14 ha introdotto, dal primo gennaio 2013, la nuova imposta Tares, in sostituzione di Tarsu e Tia. Tale decreto all’art.14 comma 13 prevede che in tutti i Comuni debba essere pagata una maggiorazione Tares, da 30 centesimi al metro quadrato. Per l’anno 2013 tale maggiorazione deve essere pagata allo Stato. Tutti i Comuni, erano tenuti a riscuoterla entro il 16 dicembre. Dato che, tanti Comuni non hanno attivato la riscossione dell’imposta entro lo scorso 16 dicembre inviando i modelli di versamento ai contribuenti, lo Stato con la Legge di Stabilità (L. 147/2013) ha provveduto a posticipare il versamento al 24 gennaio 2014. Si riporta il testo dell’art. 1 comma 680 della L.147/2013: “Alla stessa data del 24 gennaio 2014, fermo restando l’accertamento delle relative somme nel 2013, (1) e’ comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013.”
Riduzioni tariffarie
Utenze domestiche
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune, su autocertificazione: riduzione del 30% della parte variabile;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale: riduzione del 30% della parte variabile;
c) per i coltivatori diretti e gli altri soggetti iscritti negli elenchi previsti dall’art. 11 della Legge n. 9/1963 e tenuti al pagamento dei contributi ex SCAU, che risiedono nella parte abitativa della costruzione rurale, su presentazione di idonea documentazione probatoria: riduzione del 30% della parte variabile;
d) a favore dei nuclei familiari con soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 in condizioni di gravità riconosciuta dalla Commissione medica competente: riduzione del 40% della parte variabile;
e) per le abitazioni (con esclusione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1-A8 e A/9), la cui utenza è intestata a pensionati ultra sessantacinquenni il cui nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, presenti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 8.000,00 (ottomila), se composto da unico componente, ed ulteriori € 2.000,00 (duemila) per ogni componente oltre il primo, con certificazione ISEE riferita all’anno precedente il tributo: riduzione del 45% della parte variabile;
Utenze non domestiche
f) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente purchè per un periodo non superiore a 183 giorni nell’anno solare risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’ esercizio dell’ attività svolta o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità: riduzione del 30%;
g) è prevista l’esenzione e la riduzione, nelle forme di seguito specificate, della tassa per le nuove attività produttive, commerciali e di servizi, costituite, a decorrere dall’anno di entrata in vigore del presente regolamento, da giovani di età inferiore ai 35 anni, nonché per quelle a conduzione femminile. L’esenzione sarà totale il primo anno mentre la tariffa unitaria sarà ridotta del 65% e del 30%,rispettivamente, nella seconda e nella terza annualità;
h) previa presentazione di idonea probatoria documentazione, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), di cui all’art.10 del D.Lgs. 460/97, relativamente alla superficie degli immobili utilizzati come sede e di quelli strumentali per le proprie attività istituzionali: riduzione del 50%;
i) per i locali destinati ad attività espositive e le aree scoperte utilizzate per attività artigianali: riduzione del 30%;
Le riduzioni di cui sopra si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Per la riduzione prevista per le utenze domestiche alla lettera e) il termine di presentazione delle documentazione ISEE riferita ai redditi dell’anno precedente è del 31 maggio e decorre da inizio anno.
Riguardo l’applicazione di altre riduzioni ovvero esenzioni si rimanda agli articoli del vigente Regolamento.
Versamenti Tares per residenti all’estero
Per i soli contribuenti che dall’estero volessero effettuare il pagamento TARES, occorre fare due bonifici
Per la parte STATO
Effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia utilizzando il codice
IBAN IT80R0100003245348001150300.
E’ necessario, inoltre, indicare il codice BIC “BITAITRRENT”, corrispondente alla Banca d’Italia.
Come causale del versamento devono essere indicati:
- codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “MAGG. TARES”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955;
- l’annualità di riferimento.
Per la parte COMUNE
Effettuare un bonifico utilizzando il codice
IBAN IT 21 E 01030 14300 00000 3288381.
Il codice BIC è PASCITMMGRO
Come causale del versamento devono essere indicati:
- numero di matricola, codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “TARES”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3944;
- l’annualità di riferimento.
D.P.R. n. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”
Art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 “Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”
Art. 10 del D.L. n. 35/2013, all’art. 10, comma 2 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”
Legge n. 64/2013 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria”
D.L. n. 201/2011 convertito con la Legge 214/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014)
Legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
Art.10 del D.Lgs. 460/1997 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 37/E/2013 del 27 maggio 2013 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione – articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni”.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 42/E/2013 del 28 giugno 2013 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Enti pubblici, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione – articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni”.