Trascrizione matrimonio canonico

  • Il matrimonio canonico “segreto” o “di coscienza” è un matrimonio solamente religioso/cattolico, al quale gli sposi per varie motivazioni non intendevano conferire effetti civili.
  • Su istanza di entrambi gli sposi può essere richiesta la trascrizione tardiva di tale matrimonio.
  • L’Ufficiale di Stato Civile dovrà verificare l’insussistenza di impedimenti a detta trascrizione; acquisire la documentazione per provvedere a tale trascrizione , leggerà agli sposi gli artt. 143 – 144 e 147 del Codice Civile, nel caso che il Parroco non avesse provveduto al momento della celebrazione; pubblicherà per 10 giorni +3 (per le eventuali opposizioni), l’avviso di avvenuto matrimonio cattolico.
  • Espletate tutte le formalità, l’Ufficiale di Stato Civile provvede a trascrivere l’atto stesso nei relativi registri, dà comunicazione all’Ufficiale di Anagrafe per i dovuti adempimenti.
Normativa
  • D.P.R. 396/2000
  • Codice Civile Artt. 106 e succ.
  • Legge n. 847/1929
  • Legge n. 810/1929
  • Regio Decreto n. 1238/1939
  • Legge n.449/1984
  • Legge n. 121/1985
  • Circolare Ministero di Grazia e Giustizia del 26/02/1986 n. 1/54/F.G./1(86)256