Fino al 15 febbraio è possibile presentare online la domanda di ammissione per le scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2024/2025.
Possono partecipare al bando i/le bambini/e che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2024 e, nello specifico, i nati nel 2021 (fascia 3 anni), nel 2020 (fascia 4 anni), nel 2019 (fascia 5 anni) i quali saranno inseriti/e nelle rispettive graduatorie di riferimento: una graduatoria per la fascia 5 anni (i quali avranno la precedenza) ed un’unica graduatoria per la fascia 3-4 anni.
Possono, inoltre, essere presentate le domande di ammissione alla scuola dell’infanzia anche per i/le bambini/e che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2025; per tali domande verrà redatta specifica graduatoria, utilizzata solo nel caso venga esaurita la lista d’attesa dei/delle bambini/e di età compresa tra i 3 ed i 4 anni.
Sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, al link https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/ammissione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali/ è possibile reperire tutte le informazioni utili.
Per compilare il modulo di domanda online è necessario essere in possesso di Spid (Sistema pubblico di identità digitale) e collegarsi al sito del Comune di Grosseto – Servizi online – Ammissione alle scuole dell’ infanzia comunali – dove è possibile accedere alla piattaforma di iscrizione.
Le domande presentate entro i termini stabiliti, se considerate ammissibili, avranno validità solo per l’anno scolastico 2024/2025.
Potranno essere accolte le domande di ammissione presentate “fuori termine” ovvero successivamente alla data di scadenza del presente bando – e comunque non oltre il 15 novembre 2024, salvo casi in cui ci siano ancora posti vacanti (saranno poste, in ordine cronologico e non di punteggio, in coda alla graduatoria stilata sulla base delle domande di ammissione pervenute nei tempi stabiliti e vi si potrà attingere solo in caso di esaurimento della suddetta graduatoria).
I minori con priorità di accesso saranno inseriti nelle graduatorie tenendo conto della priorità e non del punteggio ottenuto, ed è riservata all’ufficio competente la definizione della sede di ammissione, sia per i minori portatori di disabilità (di norma non più di due presenze nella medesima sezione), sia per le altre situazioni di disagio.