Regolamento di utenza
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Responsabilità nell’uso dell’alloggio
Art. 3 Annullamento e decadenza dall’assegnazione
Art. 4 Divieti
Art. 5 Interventi strutturali a carico dell’Ente Gestore
Art. 6 Interventi a carico dell’assegnatario.
Art. 7 Manutenzione ordinaria relativa al singolo alloggio
Art. 8 Manutenzione ordinaria relativa alle parti comuni
Art. 9 Visite alloggio
Art. 10 Responsabilità per danni
Art. 11 Interventi a carico dell’Ente Gestore
Art. 12 Autorizzazione per lavori diversi
Art. 13 Miglioramenti o addizioni autorizzati
Art. 14 Spese per servizi a carico degli assegnatari
Art. 15 Canone di locazione
Art. 16 Rapporto di locazione
Art. 17 Mobilità degli assegnatari
Art. 18 Casi di risoluzione
Art. 19 Sanzioni
Art. 20 Responsabilità
Art. 21 Rilascio dell’alloggio
Art. 1: Oggetto
- Il presente regolamento disciplina il rapporto di utenza in alloggi destinati alle finalità proprie di emergenza abitativa non rientranti nell’ ambito di applicazione della L.R. 96/96. Le disposizioni contenute nel presente regolamento integrano il contratto di locazione.
- Per “assegnatario”, salvo diversa precisazione si intende l’ intero nucleo familiare
Art. 2: Responsabilità nell’uso dell’alloggio
- Gli alloggi sono assegnati per essere adibiti ad uso esclusivo di abitazione.
- Gli assegnatari devono servirsi dell’ alloggio e sue pertinenze con ogni cura e diligenza, assumendo a loro carico tutti quei lavori che si rendano necessari e che comunque sono specificamente dettagliati nel presente regolamento.
- Gli assegnatari rispondono di tutti i deterioramenti prodotti all’ alloggio, al fabbricato e loro pertinenze, per colpa loro o di persone da essi ammesse, anche temporaneamente, all’ uso dell’ alloggio. Ne sono esonerati nel caso in cui provino che i danni sono derivati da causa a loro non imputabile, ai sensi dell’ art. 1588 del C.C.
- Al termine della locazione i locali dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d’ uso, secondo quanto risulterà dall’ apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Art. 3: Annullamento e decadenza dall’assegnazione
- A norma di legge è disposto dal Direttore del Servizio l’ annullamento dell’ assegnazione, con conseguente risoluzione del diritto del rapporto locativo, in caso di:
- assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell’ assegnazione medesima;
- assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazione mendaci odi documentazioni d’ uso;
- A norma di legge è dichiarata dal Direttore del Servizio la decadenza dall’ assegnazione, con conseguente risoluzione di diritto del rapporto locativo, nel caso in cui l’ assegnatario:
- abbia ceduto, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;
- ospiti, senza autorizzazione, persone terze;
- non abiti stabilmente l’ alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso;
- abbia adibito l’ alloggio ad attività illecite;
- abbia perduto i requisiti prescritti per l’ assegnazione;
- abbia rinunciato all’ alloggio assegnato senza che sussistano gravi e giustificati motivi;
- non abbia stabilmente occupato l’ alloggio nei termini assegnati;
- si renda moroso o inadempiente nel pagamento dei canoni e accessori; compia atti o si trovi in situazioni non consentite dal contratto di locazione e dal presente regolamento di utenza e non abbia ottemperato all’ intimazione dell’ Ente Gestore per la rimessa in pristino e/o cessazione del comportamento illecito nei termini assegnati.
- La decadenza dell’assegnazione, potrà inoltre essere dichiarata nel caso di superamento del limite di reddito previsto dalla normativa vigente, nonché nel caso di mancata presentazione della documentazione reddituale, richiesta dall’ Ente gestore.
Art. 4: Divieti
- E’ fatto divieto agli assegnatari, pena l’applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 27 e 28 della L.R. 96/96:
- caricare eccessivamente i pavimenti e i balconi o comunque pregiudicare la solidità e la consistenza di qualsiasi parte dei locali assegnati;
- destinare al proprio uso particolare qualsiasi parte dei locali comuni, come cortili, giardini, terrazze, muri esterni e finestre; occuparli con mobili ed altri oggetti o comunque impedirne o limitarne l’uso da parte degli inquilini;
- fare lavori di cui al successivo art. 15 senza consenso scritto dell’ ente gestore;
- tenere animali o cose che rechino disturbo o danno all’alloggio o a terzi, e comunque in modo tale da pregiudicare l’igiene e la salute collettiva;
- esercitare attività o mestieri che – pur non violando l’ obbligo di cui all’art. 2- risultino rumorosi, pericolosi o che comunque rechino disturbo agli assegnatari;
- esporre senza efficace riparo vasi di fiori o altro sui davanzali delle finestre e sulle ringhiere dei balconi;
- gettare alcunchè dalla porta e dalle finestre;
- stendere biancheria, spaccare legna, depositari immondizia al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- tenere nell’ alloggio o sue pertinenze materie infiammabili o combustibili in quantità maggiore di quella che possa occorrere per normali usi domestici;
- circolare con mezzi motorizzati o parcheggiare all’interno dei complessi immobiliari, nei luoghi non adibiti espressamente a tale scopo;
- lavare veicoli nei cortili o parti comuni del fabbricato, salvo che non sia individuata un’apposita area a tale scopo;
- a) effettuare iscrizioni o affissioni nelle scale ed in qualsiasi altra parte del fabbricato;
- mantenere l’ alloggio e le sue pertinenze in modo incompatibile con l’igiene e/o la decenza;
- tenere comportamenti contrari alle norme di legge e di regolamenti municipali o altri provvedimenti amministrativi in materia.
Art. 5: Interventi strutturali a carico dell’Ente Gestore
- Gli alloggi sono assegnati ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all’ atto della consegna e comunque idonei all’ uso.
- In conseguenza di ciò, successivamente alla consegna gli assegnatari non avranno diritto di ottenere dall’ Ente gestore installazioni o integrazioni dei servizi e/o impianti esistenti nell’ alloggio o nel fabbricato, ovvero modifiche strutturali, coibentazioni o simili, salvi gli interventi programmati dall’ ente gestore, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 6: Interventi a carico dell’assegnatario
- Gli assegnatari devono provvedere agli interventi utili alla conservazione dell’alloggio per la parte posta a loro carico dalla legge e dal presente Regolamento.
- Poiché l’immobile assegnato è stato dotato di impianti strutturati secondo le normative e regole di esecuzione vigenti al momento della costruzione, fatti salvi gli adeguamenti di legge, gli assegnatari dovranno verificare che l’ utilizzazione degli impianti sia compatibile con le caratteristiche tecniche e di sicurezza degli impianti stessi.
- In particolare per l’impianto elettrico, mentre dovrà essere esclusa ogni alterazione dei vari componenti, gli assegnatari verificheranno che i materiali e gli accessori in genere siano adeguati rispetto agli apparecchi installati, provvedendo in caso contrario alle sostituzioni e/o integrazioni necessarie.
- In mancanza di ciò l’Ente gestore sarà esonerato da ogni responsabilità, mentre gli assegnatari risponderanno di tutti i danni eventualmente prodotti.
Art. 7: Manutenzione ordinaria relativa al singolo alloggio
- Sono a carico e spese dei singoli assegnatari, oltre la riparazione di tutti i danni in conformità dell’ art. 3, i seguenti interventi, riguardanti l’ alloggio e sue pertinenze:
- riparazione e sostituzione della rubinetteria relativa all’impianto idrico-sanitario, di riscaldamento e del gas;
- disotturazione e riparazione degli scarichi, degli apparecchi igienico-sanitari fino alle colonne discendenti, compreso il raccordo dello scarico verticale, i pozzetti di ispezione e relative opere murarie;
- riparazione di scaldaacqua e scaldabagni nonché cassette scaricatrici e relativi accessori;
- pulizia della caldaia, dell’ impianto singolo di produzione di acqua calda;
- manutenzione dei radiatori e/o dei corpi scaldanti, con sostituzione degli accessori, quali manopole, valvole o saracinesche; ripristino del regime di funzionamento dell’ impianto alterato da presenza di aria o ostruzioni in genere;
- riparazione, integrazione e manutenzione dell’ impianto elettrico, compresa sostituzione dell’ impianto T.V. individuale;
- sostituzione di vetri;
- riparazione o sostituzione di parti di persiane, serrande e avvolgibili;
- riparazione di portoncini, porte finestre, finestre e bussole;
- tinteggiature complete delle pareti, nonché sostituzione di rivestimenti in carta da parati o simili;
- verniciatura di sportelli, infissi, ed altre parti in legno o metallo, ivi comprese ringhiere, parapetti, grate e simili; per gli esterni dovrà essere mantenuto il colore preesistente;
- riparazione o sostituzione di tratti del pavimento, del rivestimento e del battiscopa, nonché ripristino di tratti di intonaco;
Art. 8: Manutenzione ordinaria relativa alle parti comuni
- Fa carico solidalmente a tutti gli assegnatari del fabbricato la manutenzione ordinaria delle parti comuni ed in particolare i seguenti interventi:
- Impianto centralizzato di riscaldamento e/o produzione acqua calda:
- pulizia della caldaia, della canna fumaria e dei depositi di combustibili;
- manutenzione ( con eventuale sostituzione dei singoli componenti) della caldaia, del bruciatore e degli altri elementi, come premi-stoppe, ugelli guarnizioni, avvolgimenti di motori elettrici, bollitori acqua calda, pompe, termostati contatori ecc. ;
- revisione periodica di estintori e/o sostituzione dei medesimi;
- oneri per l’ incarico di terzo responsabile e controlli periodici a norma di legge, relativamente alla manutenzione ordinaria necessaria al funzionamento dell’ impianto;
- Impianto per l’approvigionamento idrico e per lo smaltimento scarichi:
- manutenzione di pompe, autoclave e relativi apparecchi accessori, per approvigionamento idrico o smaltimento scarichi;
- pulizia periodica delle vasche di deposito, riparazione o sostituzione degli apparecchi di funzionamento e chiusura dell’ impianto idrico o di smaltimento scarichi;
- manutenzione, revisione, sostituzione di idranti o prese d’ acqua a servizio delle parti comuni;
- disotturazione delle colonne di scarico nei tratti comuni;
- Impianto dell’ascensore:
- Riparazione di tutte le parti meccaniche, elettriche ed elettroniche, con sostituzione di elementi di consumo ed accessori quali pattini, serrature, lampade, pulsantiere, ecc.;
- Oneri per l’ esercizio e per l’ abbonamento alla manutenzione periodica, per ispezioni degli organi preposti e rinnovo licenze comunali;
- impianti di illuminazione, elettrici ed elettronici:
- ripristino e sostituzione di apparecchi di comando comune quali orologi, luci crepuscolari e simili;
- ripristino degli apparecchi di illuminazione delle parti comuni e sostituzione dei relativi accessori quali lampade, plafoniere e simili, interruttori, conduttori, scatole di derivazione e/o messa a terra ecc.;
- Altri interventi:
- riparazione di infissi e vetrate condominiali, con sostituzione di serrature, impianti chiudiporta, sia meccanici che elettrici, molle di richiamo, ecc.;
- riparazione e/o sostituzione di tutte le parti mobili di arredo e completamento, quali cartelli indicatori, caselle postali e relative targhette nominative, numerazioni interne, bacheche, zerbini, tappeti e guide, bidoni dell’ immondizia e relativi contenitori, panchine e fioriere;
- completa verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni interne, ivi compresi piccoli restauri, riprese di tinteggiatura e piccoli restauri a pilotis, ecc.;
- riparazione di inferriate, cancellate, ringhiere interne ed esterne, infissi e loro verniciatura;
- manutenzione completa dei giardini comuni, ivi compresi taglio dell’ erba, potatura, annaffiatura, concimazione e piantumazione.
- Impianto centralizzato di riscaldamento e/o produzione acqua calda:
- I costi di gestione e manutenzione semplice sarà ripartita tra tutti gli assegnatari, secondo quote annuali di compartecipazione secondo il principio della progressività in ragione dei componenti il nucleo familiare, fatto salva la manutenzione straordinaria che risulterà a totale carico dell’ Ente gestore.
Art. 9: Visite alloggio
- L’ Ente gestore ha il diritto di far visitare dai propri dipendenti ed altri incaricati gli alloggi assegnati e loro pertinenze e di eseguire o far eseguire le opere ritenute necessarie.
- Gli assegnatari sono conseguentemente tenuti a consentire l’ accesso all’ immobile all’ Ente gestore e ai suoi incaricati, ai fini di cui al comma precedente. In difetto, oltre al risarcimento del danno, si applicheranno gli artt. 27 e 28 della L.R. 96/96.
Art. 10: Responsabilità per danni
- Gli assegnatari sono pienamente responsabili degli eventuali danni causati a seguito di lavori da loro eseguiti, ed in particolare di quelli relativi al manto di copertura del fabbricato.
- Gli assegnatari si assumono la piena responsabilità per ogni danno eventualmente derivante all’ Ente gestore, a coinquilini o a terzi, dalla mancata tempestiva esecuzione dei lavori di competenza degli assegnatari medesimi.
- In caso di omissione l’Ente gestore, in relazione all’ entità del danno, si riserva di eseguire o far eseguire i lavori ritenuti necessari a proprio insindacabile giudizio. In tal caso saranno poste a carico degli assegnatari inadempienti tutte le spese per materiali e mano d’ opera, oltre la quota delle spese generali ed ogni altro onere sostenuto dall’ Ente gestore, salva l’ eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’ art. 27 e le sanzioni di cui all’ art. 28 della L.R. 96/96.
- Gli assegnatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all’ Ente gestore le riparazioni e sostituzioni di competenza di quest’ ultimo; in mancanza di tale segnalazione resta esclusa la responsabilità dell’ Ente gestore stesso per eventuali danni.
Art. 11: Interventi a carico dell’Ente Gestore
- L’ Ente gestore eseguirà le opere e manutenzioni di propria competenza, nei limiti degli importi destinabili a tale finalità, in conformità delle vigenti normative e secondo le priorità indicate nei programmi di manutenzione approvati a norma di legge.
Art. 12: Autorizzazione per lavori diversi
- Nel caso in cui gli assegnatari intendano eseguire lavori all’ alloggio o a sue pertinenze, diversi dalla manutenzione posta a loro carico a norma degli articoli precedenti, sono tenuti a richiedere per iscritto all’ Ente gestore autorizzazione preventiva, fornendo la documentazione che sarà loro richiesta.
- In caso di mancata risposta dell’ Ente gestore entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dal ricevimento della documentazione , eventualmente richiesta, gli assegnatari potranno procedere ai lavori, fatto salvo quanto previsto al comma successivo
- Nell’ eseguire i lavori autorizzati o assentiti in forza del comma precedente, gli assegnatari dovranno attenersi a tutte le eventuali disposizioni date dall’ Ente gestore oltre che a tutte le norme di legge e di regolamento vigenti, nonché ottenere le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, ove previsti. In mancanza di ciò, i lavori saranno considerati a tutti gli effetti come eseguiti senza autorizzazione.
- L’ esecuzione dei lavori avverrà a totale cura e spese degli assegnatari, cui competerà anche ogni onere per manutenzione, gestione od altro.
Art. 13: Miglioramenti o addizioni autorizzati
- In caso di miglioramenti o addizioni apportati, previa autorizzazione, dagli assegnatari all’ alloggio, a accessori ed impianti, il consenso dell’ Ente gestore non comporta per gli assegnatari il diritto ad alcuna indennità, ed i suddetti miglioramenti ed addizioni verranno ritenuti gratuitamente dall’ Ente gestore al termine della locazione.
Art. 14: Spese per servizi a carico degli assegnatari
- Sono a carico dei singoli assegnatari tutti i servizi relativi all’ alloggio ed alle sue pertinenze.
- Sono a carico degli assegnatari del medesimo complesso tutti i servizi relativi alle parti comuni, quali in particolare:
- consumi di energia elettrica per servizi comuni;
- consumi di acqua per servizi comuni;
- consumi di gasolio, cherosene o gas per riscaldamento centrale;
- pulizia scale, androne, viali di accesso, disimpegni e locali in comune;
- servizi di disinfezione e di disinfestazione in genere;
- ispezione e vuotature delle fosse biologiche e dei pozzetti di raccolta delle acque bianche o nere, con eventuale sostituzione di lapidi;
Art. 15: Canone di locazione
- Agli alloggi destinati a fronteggiare l’ emergenza abitativa si applica il canone di locazione previsto dalla L.R. 96/96 e s.m.
- La stessa normativa regola l’ aggiornamento del canone di locazione e prescrive l’ obbligo per gli assegnatari di documentare il proprio reddito ai fini della collocazione nelle fasce corrispondenti per la determinazione del canone, comminando sanzioni pecuniarie e maggiorazioni del canone stesso per gli inadempienti.
- Il canone di locazione dovrà essere versato secondo i modi e i termini indicati dall’ ente gestore.
Art. 16: Rapporto di locazione
- Il contratto di locazione, in quanto attuativo dell’ atto amministrativo di assegnazione è sottoposto a limiti temporali.
- Il contratto è soggetto a registrazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
- Il regolamento di emergenza abitativa definisce le condizioni di subentro all’assegnatario originario di altri componenti del nucleo familiare.
- In ogni caso diverso, vi sarà l’ obbligo della immediata restituzione dell’ alloggio all’ ente gestore, pena l’ applicazione delle norme di legge previste per le occupazioni abusive, il risarcimento di tutti i danni, salve, se del caso, le più gravi conseguenze previste dalla legge penale.
Art. 17: Mobilità degli assegnatari
- E’ prevista per regolamento la mobilità degli assegnatari, sia a richiesta sia d’ Ufficio.
- I cambi disposti d’ Ufficio sono obbligatori per l’ assegnatario, pena l’ applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’ art. 37 comma 3, della L.R. 96/96 ( fino a € 1549,00) e la revoca dell’ eventuale riduzione del canone.
- Il regolamento definisce i casi in cui il Direttore può far eseguire coattivamente il cambio di alloggio ovvero dichiarare la decadenza dell’ assegnatario in caso di inottemperanza.
Art. 18: Casi di risoluzione
- Il contratto di locazione è risolto di diritto in caso di pronuncia di annullamento o di decadenza nei casi indicati all’ art. 3
- Il contratto è inoltre risolto quando l’ assegnatario:
- si renda moroso o inadempiente nel pagamento dei canoni e accessori;
- compia atti o si trovi in situazioni non consentite dal contratto di locazione o dal presente regolamento e non abbia ottemperato ad intimazioni dell’ Ente gestore per la rimessa in pristino e/o per la cessazione del comportamento illecito, nei termini assegnati.
Art. 19: Sanzioni
- Le violazioni di cui al precedente art. 18 lett. b)costituiscono motivo di applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’ art. 37, 2° comma L.R. 96/96 ( fino a € 930,00).
- Nel caso in cui tali violazioni siano passibili anche di sanzioni penali o amministrative, l’ ente gestore provvederà senza alcun preavviso a sporgere denuncia alle autorità competenti.
Art. 20: Responsabilità
- Anche in caso di rimessa in pristino e/o cessazione dell’inadempimento resteranno a carico degli assegnatari tutti danni comunque prodotti all’Ente gestore, a coinquilini o terzi in genere.
- Stante la diretta ed esclusiva responsabilità di cui al comma precedente, gli assegnatari eventualmente danneggiati, prendono atto dell’estraneità dell’Ente gestore rispetto a qualunque pretesa o contenzioso per il risarcimento dei danni.
Art. 21: Rilascio dell’alloggio
- In caso di dichiarazione di risoluzione, da farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli assegnatari dovranno rilasciare l’alloggio libero e vuoto da persone e cose nel termine a loro assegnato dall’Ente gestore.
- Resteranno a loro carico, oltre che le somme dovute, per qualunque titolo e non corrisposte, anche i canoni e le quote accessorie che maturino fino all’effettiva riconsegna dell’alloggio, ferma restando in ogni caso la rivalsa dell’Ente gestore per danni e spese comunque sostenute.
- Le stesse disposizioni valgono per ogni altro caso di cessazione del rapporto di locazione, salvi diversi termini e modalità specificatamente previsti.