Regolamento per la disciplina dell’attività cinotecnica

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 07/04/2004 pubblicata il 16/04/2004 in vigenza dal 01/05/2004.

Art.1 – Oggetto del Regolamento
Art.2 – Campo di applicazione
Art.3 – Determinazione delle zone di rispetto
Art.4 – Caratteristiche dell’ Allevamento
Art.5 – Dotazioni
Art.6 – Vigilanza
Art.7 – Sanzioni Amministrative
Art.8 – Norme di Raccordo con gli Strumenti Urbanistici
Art.9 – Entrata in Vigore del Regolamento

Art. 1:Oggetto del regolamento

  1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell’attività cinotecnica così come definita dalla Legge 23 agosto 1993, n. 349 e conseguente D.M. 28 gennaio 1994.

Art. 2:campo di applicazione

  1. Sono legittimati all’esercizio dell’attività cinotecnica gli imprenditori agricoli iscritti nel registro degli allevatori e nel registro dei proprietari, che esercitano l’attività volta all’allevamento, alla selezione e all’addestramento di cani di razza iscritti nel Registro del Libro Genealogico, secondo le disposizioni del D.M. n. 20894 del 18 aprile 2000.
  2. La condizione di allevatore-proprietario dovrà essere dimostrata dal Programma di Miglioramento Agricolo e ambientale di cui all’art. 4 della L.R.T. n. 64/95 e successive integrazioni e modificazioni.

Art.3:Determinazione delle Zone di Rispetto

  1. L’attività cinotecnica è vietata nelle aree ricadenti negli ambiti definiti a “prevalente funzione agricola” così come identificati nell’art. 2 delle Norme Tecniche Attuative (NTA) del Piano del Territorio Aperto approvato con D.C.C. n.75 del 24/07/2002.
  2. L’attività cinotecnica è consentita nelle aree ricadenti negli ambiti definiti a “esclusiva funzione agricola” così come identificati nell’art. 2 delle Norme Tecniche Attuative (NTA) del Piano del Territorio Aperto approvato con Deliberazione C.C. n.75 del 24/07/2002, nel rispetto delle distanze minime seguenti:
    • Da abitazioni, da cascine e case sparse m. 500;
    • Da centri abitati, insediamenti turistici e attrezzature collettive m. 1000;
    • Da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche ( previa verifica di compatibilità igienico sanitaria) m. 50.
  3. Le predette distanze si misurano sulla retta virtuale che unisce i due punti più vicini, l’uno individuato sul perimetro dei centri abitati, insediamenti turistici, attrezzature collettive, abitazioni, cascine e case sparse (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili), l’altro sul perimetro delle aree destinate all’attività cinotecnica.
  4. Dalle strade e dagli argini, si osservano le distanze prescritte dai Regolamenti di Polizia stradale, di idraulica e di bonifica.

Art.4: Caratteristiche Dell’ Allevamento

  1. La progettazione delle strutture attinenti l’attività cinotecnica deve prevedere il massimo risparmio dell’acqua nella gestione dell’allevamento; in ogni caso è fatto divieto all’apertura di nuovi pozzi o il potenziamento della capacità di emungimento esistente.
  2. Tutti i ricoveri per animali e le loro pertinenze dovranno essere dotati di idonea raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalle coperture (gronde, pluviali ecc) distinti da quelli di altra origine; il loro recapito non può avvenire in ogni caso negli stoccaggi dei liquami o sulle aree destinate al confinamento dei cani.
  3. Tutti i ricoveri per animali e le loro pertinenze dovranno essere dotati di idonea raccolta e smaltimento delle deiezioni e delle acque di lavaggio.
  4. . Quanto previsto nel presente articolo dovrà ottenere il nulla osta dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana ( A.R.P.A.T.) e della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).

Art.5: Dotazioni

  1. L’allevamento cinotecnico deve essere dotato delle seguenti strutture:
    1. Infermeria;
    2. Locale di degenza per animali;
    3. Sala parto e reparto ricovero per cuccioli;
    4. Cucina;
    5. Magazzino;
    6. Servizi igienici per il personale addetto;
    7. Servizi igienici per il personale addetto;
    8. Spazi per la sgambatura e l’addestramento dei cani.
  2. I locali previsti ai punti a)-b)-c)-d)-e)-f) dovranno costituire un unico annesso agricolo che non potrà superare la superficie coperta di mq. 150 ed essere realizzato secondo quanto disposto dalle norme vigenti nel Comune in materia di annessi agricoli e nel rispetto della normativa in materia di Igiene e Sanità in riferimento sia al personale addetto sia agli animali.
  3. Il box per il confinamento del cane adulto- Rif. g) – dovrà avere una superficie disponibile non inferiore ad 8 mq, di cui 2 coperti; dovrà essere costruito con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabile; la pavimentazione dovrà consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munita di griglie di scarico; dovrà consentire il confinamento del cane nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di un dispositivo manovrabile dall’esterno.

Art.6: Vigilanza

  1. Ferme restando le competenze generiche degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare l’applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, è esercitata dall’amministrazione Comunale, dall’A.S.L., dall’A.R.P.A.T., nonché dagli Ispettori del Lavoro.

Art.7: Sanzioni Amministrative

  1. Tutte le violazioni delle norme di cui al presente regolamento saranno perseguite mediante applicazione delle vigenti norme in materia Urbanistico – Edilizia, di Igiene e Sanità e di Inquinamento Ambientale.

Art.8: Norme di Raccordo con gli Strumenti Urbanistici

  1. Sono fatte salve le disposizioni Urbanistiche vigenti, se più restrittive; il Piano Strutturale fisserà le eventuali salvaguardie da applicare nelle more dell’adozione del Regolamento Urbanistico.

Art.9: Entrata in Vigore del Regolamento

  1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione Consiliare esecutiva di approvazione, fermo restando una verifica della sua applicazione da effettuarsi decorso un anno dalla entrata in vigore.
Delibera di Consiglio 35 2004