Imposta sulla pubblicità fino al 2020

Ogni tipo di messaggio pubblicitario diffuso attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetto all’imposta sulla pubblicità.

Se la pubblicità è invece realizzata attraverso il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto il relativo diritto

Sono rilevanti, ai fini dell’imposizione, i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

L’imposta ed il diritto sopra citati sono dovuti a favore del Comune nel cui territorio vengono effettuate le esposizioni pubblicitarie e le affissioni.

Come si applica
L’ imposta viene calcolata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario utilizzato, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

L’imposta non si applica alle superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’ imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per quelli aventi dimensioni volumetriche l’ imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo.

I festoni di bandierine e simili si considerano come un unico mezzo pubblicitario.

La scritta pubblicitaria su tenda è soggetta a imposta, ma limitatamente alla superficie effettiva occupata dalla scritta stessa.

Da chi è dovuta
Soggetto passivo dell’ imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E’ solidalmente obbligato al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Quando e come si paga
L’ imposta per la pubblicità annuale viene corrisposta per l’anno solare di riferimento e ha scadenza il 30 Aprile. L’imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare deve essere corrisposta in un’unica soluzione al momento della dichiarazione, prima dell’effettuazione della pubblicità.

Il pagamento può essere effettuato a mezzo:

– tramite Mod. F24

– versamento su bollettino di c/c postale n.10699585 intestato a Comune di Grosseto Servizio Tesoreria Pubblicità;

– tramite IBAN IT39J0760114300000010699585 intestato a Comune di Grosseto Servizio Tesoreria Pubblicità;

– presso la sede dell’Ufficio Pubblicità in Via Colombo n.5 mediante POS.

Le ricevute di pagamento devono essere conservate per almeno cinque anni ed esibite a richiesta degli agenti e personale autorizzato.

Rateizzazioni
Qualora l’imposta per la pubblicità annuale sia di importo superiore ad euro 1549,37, il pagamento può essere effettuato in quattro rate bimestrali nell’anno di riferimento del tributo, senza interessi e di uguale importo; qualora la pubblicità permanente abbia inizio successivamente alla data di scadenza della penultima rata ancora utile, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio della pubblicità e nel mese di dicembre dello stesso anno.

La dichiarazione da presentare
L’interessato, prima di iniziare la pubblicità, deve presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, dei mezzi pubblicitari utilizzati nel territorio comunale, con le caratteristiche, durata della pubblicità e ubicazione dei mezzi utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie espositiva o del tipo di pubblicità effettuata, con la corresponsione dell’eventuale conguaglio.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Si avvisa che nel caso in cui non venga prodotta denuncia di cessazione entro il termine previsto per il pagamento del tributo annuale, l’obbligo tributario si rinnova anche per l’anno solare in corso .

Normativa/e di riferimento
  • Decreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507 (da art.1 ad art.37)“Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonche’ della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n 421, concernente il riordino della finanza territoriale”
Link utili
Le tariffe
Le Pubbliche Affissioni

Le Pubbliche Affissioni nel territorio del Comune di Grosseto sono gestite dalla società in House “Sistema srl”, Viale Monterosa 12 – 58100 Grosseto – Tel. 0564 488900