Possono votare per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale:
- Tutti i coloro che: hanno la cittadinanza italiana, sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Grosseto, ed hanno compiuto il 18° anno di età alla data del primo giorno della votazione
- I cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell’Unione europea residenti nel Comune di Grosseto (*)
Cittadini italiani residenti all’estero
Tutti i cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali del Comune di Grosseto, per poter esercitare il diritto di voto, devono recarsi presso il proprio Comune di iscrizione elettorale in Italia, ad essi viene inviata una cartolina avviso recante le indicazioni relative alle elezioni in corso.
(*) Cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia
La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell’Unione europea residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco e vice-Sindaco). Il cittadino straniero che intende esercitare questi diritti deve richiedere l’iscrizione in una apposita lista elettorale “aggiunta”, presentando una domanda all’Ufficio Elettorale del Comune di Grosseto. I 27 Stati dell’Unione europea oltre l’Italia, sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
D.P.R. n. 570 del 16/05/1960
D.Lgs. n. 197 del 12/04/1996
Legge n. 215 del 23/11/2012