Regolamento manufatti precari

COMUNE DI GROSSETO
DIPARTIMENTO II° – SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

Testo approvato con D.C.C. n.19 del 08/03/2006

Installazione di manufatti precari a servizio delle attiità commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Art. 1: Generalità
Art. 2 Localizzazione e superfici
Art. 3 Procedure
Art. 4 Occupazioni di suolo pubblico
Art. 5 Tipologie, Caratteristiche costruttutive e materiali
Art. 6 Temporalità
Art. 7 Onerosità
Art. 8 Garanzie e cauzione
Art. 9 Norma transitoria. Adeguamento manufatti precari

Art. 1: Generalita

L’Amministrazione comunale con il presente Regolamento disciplina l’installazione di manufatti precari a servizio delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande che risultino carenti di adeguati spazi per la somministrazione e/o eventuale organizzazione ed intrattenimento della clientela.

Sono da ritenersi manufatti precari le installazioni di tipo semifisso collegate, in via esclusiva, ad una attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande (bar, ristoranti, pizzerie, birrerie e simili), con esclusione di quelle in muratura tradizionale, che non abbiano alcun tipo di fondazione, ancorché fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio e, quindi, per tali caratteristiche, da considerarsi strutture di scarsa rilevanza urbanistica.

Sono escluse dal presente regolamento i grigliati aventi copertura permeabile (tende, cannucciati e simili) per i quali è necessaria autorizzazione edilizia ai sensi del vigente R.E.C.

Art. 2: Localizzazione e superfici

I manufatti precari possono essere installati in aree pubbliche o private, all’intemo dei centri abitati o in territorio aperto, di norma, in adiacenza all’attività commerciale di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande o, subordinatamente, previa valutazione da parte degli Uffici competenti, anche in aree prossime all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande ritenute, per natura ed ubicazione, funzionali all’attività medesima e compatibili con il pubblico interesse.

In prossimità di edifici di pregio e/o monumenti, in aree di particolare pregio ambientale, nello spirito di salvaguardia e tutela dei beni naturalistici, storici e artistici, l’installazione dei manufatti precari potrà essere vietata, limitata o sottoposta a speciali prescrizioni e/o nulla-osta.

La superficie dei manufatti di cui al presente regolamento non dovrà, di norma, essere superiore al 50 della superficie complessiva dell’esercizio.

Ove dovessero essere presentate domande confliggenti tra due o più esercizi si terrà conto, in via preliminare e preferenziale, del “diritto di insistenza” del concessionario del manufatto preesistente. Ove il criterio anzidetto non sia applicabile, l’Amministrazione comunale si riserva di valutare in modo equitativo le eventuali istanze concorrenti.

Art. 3: Procedure

I manufatti precari sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) da presentarsi allo Sportello Unico almeno venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.

La DIA deve essere corredata da dettagliata relazione tecnica descrittiva a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali segnatamente riguardo ai materiali e agli arredamenti e, per le installazioni in aree pubbliche, previa acquisizione dell’autorizzazione amministrativa per l’occupazione del suolo pubblico secondo le prescrizioni contenute al successivo art. 4.

Il richiedente in allegato alla DIA deve altresì produrre alla Dirczione Gestione del Territorio una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento, al deposito della polizza fidejussoria di cui all’art. 8, alla rimozione del manufatto precario alla scadenza prevista al successivo art. 6 ed al ripristino dell’originario stato dei luoghi, nonché all’utilizzo dello stesso solo se provvisto di agibilità la cui attestazione deve essere presentata nelle forme di legge da un professionista abilitato alla Direzione Gestione del Territorio.

Art. 4: Occupazioni di suolo pubblico

La realizzazione dei manufatti precari in questione è subordinata, in via generale, al rispetto delle seguenti prescrizioni in materia di occupazione di suolo pubblico:

  1. In zona aperta al pubblico transito
    1. occupazione di marciapiede
      1. deve essere concessa in adiacenza al fabbricato;
      2. deve essere concessa entro le proiezioni all’esterno dei muri perimetrali sede dell’attività; può essere concessa ulteriore occupazione previo nullaosta dell’avente titolo per le porzioni eccedenti il fronte stesso;
      3. deve rimanere libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno dei metri ‘2;
      4. non può comunque ricadere all’intemo dei triangoli di visibilità dell’intersezione di cui all’art. 18 comma 2 del D. Lgs. 285/1992. può essere delimitata con vasi, con parti ornamentali e fioriere in adiacenza ai fabbricati o a delimitazione della stessa;
      5. al fine di consentire il superamento delle barriere architettoniche può essere concesso ai gestori l’attività di pubblico esercizio la collocazione di pedane protette per la allocazione di tavoli e sedie, in conformità del vigente Regolamento igienico edilizio comunale (oggi art. 65 bis).
    2. occupazione di carreggiata
      1. può essere concessa soltanto alle attività di pubblico esercizio che:
        1. non abbiano la possibilità di occupazione di detto marciapiede se non contrastando il disposto dell’ari. 20 del D. Lgs 285/1992;
        2. siano nella sola possibilità di occupare detto marciapiede in misura minore allo spazio che può essere concesso sulla carreggiata
      2. può essere concessa sulla carreggiata solo nei tratti ove è consentita la fermata e la sosta dei veicoli con esclusione di tutti gli altri casi e comunque solo nelle strade aventi i requisiti costruttivi indicati nelle lettere E ed F secondo la classificazione prevista dall’alt. 2 del vigente Codice della Strada;
      3. può essere concessa con larghezza massima equivalente allo stallo di sosta ivi presente ( mt. 2.00 parallelo all’asse stradale, mt. 4.80 a spina e mt. 5.00 a pettine ) per la lunghezza compresa entro le proiezioni esteme dello stesso fronte sede dell’attività;
      4. non può comunque ricadere all’intemo dei triangoli di visibilità dell’intersezione di cui all’art. 18 comma 2 del D. Lgs 285/1992.
      5. per l’occupazione
        1. in presenza di marciapiede rialzato: dovrà essere collocata una pedana che crei un unica quota di piano di calpestio con lo stesso marciapiede;
        2. in assenza di marciapiede: qualora la struttura non sia munita di tamponatura laterale, dovranno essere collocati elementi di arredo a delimitazione della stessa (compresi nella larghezza) non facilmente scavalcabili (circa O.,80 -1,00 metri di altezza) tipo vasi, fioriere, balaustre tali da costituire un valido deterrente per l’entrata e l’uscita dalla stessa direttamente sulla carreggiata;
        3. le strutture dovranno essere evidenziate, nel senso di marcia dei veicoli dell’adiacente corrente di traffico, da elementi rifrangenti tipo quelli posti sui cassonetti della raccolta della nettezza urbana indicati dall’ari 68 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al Codice della Strada (fìg. esemplificativa 479/a).
  2. In area pedonale o ZTL
    1. deve essere concessa entro le proiezioni all’esterno dei muri perimetrali sede dell’attività; può essere concessa ulteriore occupazione previo nullaosta dell’avente titolo per le porzioni eccedenti il fronte stesso.

Art. 5: Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali

La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, dovrà essere realizzata, di norma, in ferro, legno, alluminio o materiali plastici verniciati.

I manufatti in questione, per eventuale utilizzo nella stagione invernale, possono essere completamente chiusi purché con pannelli trasparenti asportabili. 4

Le tamponature dovranno essere trasparenti su tutti i lati e facilmente asportabili, con la possibilità di realizzare un parapetto per un’altezza di mt. 1,00.

La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota + 20 cm. dalla quota stradale e l’altezza massima in gronda non può superare mt. 2,50 e al colmo 3,00 mt., misurate all’intradosso del solaio di copertura, e comunque dovrà essere garantita un’altezza media di mt. 2,70.

Nei centri storici di Grosseto, Istia, Batignano e Montepescali è ammessa l’installazione dei manufatti precari con le tipologie descritte nel presente articolo con il solo utilizzo, per quanto si riferisce ai materiali, di ferro battuto verniciato e con copertura in rame.

I manufatti devono inserirsi esteticamente ed armonicamente nel contesto ambientale circostante anche in eventuale coordinamento con interventi similari contigui o all’intemo di aree omogenee. Gli arredamenti devono armonicamente coordinarsi con lo stile, la tipologia ed il materiale del manufatto stesso.

Qualora le attività oggetto del presente Regolamento siano svolte in immòbili che, per loro conformazione fisica preesistente, possiedano strutture fisse (quali porticati, tettoie, altane, loggiati, ecc.) è ammessa, in alternativa alla installazione del manufatto precario, la tamponatura delle superfici coperte con le modalità, condizioni,vincoli e limitazioni di cui al presente Regolamento.

La valutazionesu tutti gli aspetti estetici ed architettonici dell’intervento sarà effettuata dagli Uffici competenti o da mia specifica Commissione che potrà essere successivamente nominata dall’Amministrazione comunale.

Art. 6: Temporalità

I manufatti precari di cui al presente Regolamento possono essere autorizzati per un periodo massimo di anni tré (3), eventualmente rinnovabili previa rinnovazione della domanda e compatibilmente al rilascio dell’autorizzazione amministrativa per l’occupazione di suolo pubblico.

L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, anche durante il periodo di validità dell’utilizzo del manufatto, sia su area pubblica che privata, la facoltà di far rimuovere in via provvisoria o definitiva, con spese a totale carico dell’esercente, il manufatto per fatti, motivi e cause di interesse pubblico.

L’esercente autorizzato ad installare il manufatto precario è tenuto a rimuovere lo stesso e a rimettere in pristino l’area interessata nel termine di dieci (10) giorni dalla data di scadenza dei tré anni. In caso di mancata rimozione e remissione in pristino dell’area, l’Amministrazione comunale si avvarrà di quanto previsto al successivo art. 8.

L’utilizzo dei manufatti di cui al 3^ comma dell’art. 5 del presente Regolamento non può superare la durata di mesi sei (6); per l’utilizzo fino a mesi dodici (12) dovrà essere asportato almeno un lato della struttura.

L’Amministrazione comunale si riserva, su motivata richiesta dell’interessato e/o per particolare esigenze, di concedere autorizzazione per periodi superiori al termine sopraindicato.

Art. 7: Onerosità

La realizzazione dei manufatti precari di cui al presente Regolamento è assoggettata alla corresponsione di un contributo equiparato al 10 del costo, documentato, di costruzione dell’intera opera asseverato da Tecnico abilitato.

Art. 8: Garanzie e cauzione

A garanzia degli adempimenti imposti dal presente Regolamento all’esercente richiedente dovranno essere obbligatoriamente prodotti i seguenti documenti:

  • dichiarazione di impegno relativa alla accettazione degli obblighi e oneri imposti dal presente Regolamento
  • polizza fidejussoria relativa alla copertura del periodo di temporalità concesso per la struttura di importo pari a € 5.000,00 (cinquemila/O) a garanzia di eventuali costi derivanti da una rimozione forzata e/o di violazioni agli obblighi e vincoli imposti dal presente Regolamento.

adeguarsi a quanto stabilito dal presente regolamento agli articoli 5 – 6 – 7.

Art. 9: Norma transitoria. Adeguamento manufatti precari esistenti

I manufatti precari esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui l’esercente presenti rinnovazione della domanda, saranno assoggettati alle nonne qui contenute

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa esistente.

Delibera di Consiglio 19 2006