Elettori

Formano l’elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2 del T.U. n. 223/1967 (cittadini sottoposti ad interdizione dai pubblici uffici). Per essere elettore occorre: essere cittadino italiano, aver compiuto il 18° anno di età e non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l’iscrizione nelle liste elettorali. Per alcune tipologie di elezioni (sindaco, comunali, circoscrizionali e parlamento europeo) sono state introdotte norme per favorire l’esercizio del voto e di eleggibilità alle elezioni comunali di cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza: essi, previa domanda e iscrizione in apposite liste, possono partecipare all’elezione degli organi del Comune e delle Circoscrizioni in cui sono residenti, concorrendo quindi alla formazione del corpo elettorale attivo. L’elettorato passivo è formato dai candidati alle singole elezioni.

Capacità elettorale

La qualità di elettore, ai sensi dell’art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l’art. 1 del T.U. n. 223/1967, stabilisce che “sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2”. A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti: la cittadinanza italiana; la maggiore età (la maggiore età fa acquistare il diritto elettorale attivo ad esclusione della elezione per il Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori devono aver compiuto il 25° anno di età; l’assenza di cause ostative che precludono l’iscrizione nelle liste elettorali quali sono i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che comportano l’applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223);

Cittadini elettori (casi particolari)

  • Voto assistito: Gli elettori fisicamente impediti, possono esprimere il loro voto con l’assistenza in cabina di una persona liberamente scelta ed iscritta nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della repubblica. L’impedimento deve essere ricollegabile alla capacità visiva od al movimento delle mani. Sono escluse le infermità che riguardino la sfera psichica, a meno che questa condizione non comporti anche una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Sono considerati elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. La funzione di accompagnatore può essere esercitata per un solo elettore fisicamente impedito. Il Presidente del Seggio quindi appone una annotazione di svolgimento di tale compito sulla Tessera Elettorale dell’accompagnatore.Hanno diritto al voto assistito anche gli elettori che siano in possesso di libretto INPS recante la categoria ciechi civili ed uno dei seguenti codici 05; 06; 07; 10; 11; 15; 18; 19. Quando l’impedimento non sia evidente, dovrà essere dimostrato con certificato rilasciato dal funzionario medico incaricato all’ASL. L’azienda USL renderà noti luoghi ed orari dei medici abilitati al rilascio di certificati per l’esercizio del voto assistito. Qualora l’interessato non esibisca l’apposita certificazione medica, fuori dai casi espressamente previsti di cecità, amputazione delle mani e paralisi, spetta al Presidente di Seggio accertare l’effettiva sussistenza dell’impedimento.
  • Annotazione AVD: Le persone con difficoltà permanenti che diano diritto ad essere accompagnate in cabina elettorale, possono richiedere all’Ufficio Elettorale di apporre sulla loro Tessera Elettorale l’annotazione AVD. L’annotazione AVD è permanente e darà diritto all’accompagnamento nella cabina elettorale, anche per le future consultazioni elettorali e referendarie. Per poter usufruire dell’AVD, è necessario che l’interessato od un suo incaricato, si rechino all’Ufficio Elettorale, muniti di Tessera Elettorale e di certificazione attestante la particolare situazione rilasciata dal medico abilitato dell’Azienda U.S.L.
  • Voto domiciliare: Possono richiedere l’ammissione al voto domiciliare gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico messi a disposizione (C.R.I. – Misericordia – U.S.L.), e gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da non potersi allontanare dall’abitazione per recarsi al seggio. La sussistenza dei requisiti previsti deve essere preventivamente accertata dal medico abilitato dell’Azienda U.S.L.. La disposizione è applicabile solo nel caso in cui l’elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nel territorio del Comune. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve essere presentata al Comune nelle cui liste l’interessato è iscritto “non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione”. L’Ufficio Elettorale, accertata la regolarità e completezza della domanda, notificherà l’accoglimento della richiesta all’elettore. Il Presidente del seggio elettorale interessato concorderà con l’elettore e/o con i familiari, l’orario più opportuno per la raccolta del voto ed avrà poi cura di assicurare la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alla salute dell’elettore.
  • Cittadini degenti in ospedali e case di cura: I degenti in ospedali e case di cura, sono ammessi a votare nel luogo di ricovero. Tale ammissione al voto, avviene previa presentazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, mediante apposita domanda recante l’attestazione del Direttore Sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite della Direzione Sanitaria del luogo di cura, deve pervenire al suddetto Comune “non oltre il terzo giorno antecedente la votazione”. Il Sindaco del Comune in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi della sezione elettorale prevista per il luogo di cura ed a rilasciare all’interessato una attestazione della sua inclusione negli elenchi anzidetti.
  • Cittadini naviganti (marittimi e aviatori): In occasione delle Elezioni Politiche, i naviganti (marittimi o aviatori) che si trovano fuori residenza per motivi di imbarco, sono ammessi a votare in qualsiasi Comune in cui si trovano, mediante apposita domanda da far pervenire al suddetto Comune “non oltre il giorno antecedente la votazione” e previa esibizione della tessera elettorale. Il Sindaco del Comune in questione, appena ricevuta la domanda, dopo averne accertato la regolarità, provvede ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi della sezione elettorale prevista ed a rilasciare all’interessato una attestazione della sua inclusione negli elenchi anzidetti. Il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del Comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, la tessera elettorale, l’attestazione al voto rilasciatogli dal Sindaco del predetto Comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto o dell’aeroporto nel quale si attestano i “motivi di imbarco” prescritti dalla normativa.
  • Militari e appartenenti a corpi militari, Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: I militari delle Forze Armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il Servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, possono esercitare il diritto di voto previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di sevizio. A tale scopo, appare comunque consigliabile che i Comandanti di Reparto predispongano una apposita dichiarazione, nella quale attestino che il dipendente presta servizio di stanza nell’anzidetto Comune così da poterlo esibire al Presidente di Seggio.
  • Cittadino irreperibile: Un cittadino che viene cancellato per irreperibilità anagrafica, incorre automaticamente anche nella cancellazione dalle liste elettorali. Seppure in possesso di una tessera elettorale non potrà esercitare il diritto di voto né ottenere il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali necessario a corredo di accettazioni di candidature, di sottoscrizioni a sostegno di candidature, di proposte di legge di iniziativa popolare o referendum.La nuova iscrizione nelle liste elettorali, per ricomparsa da irreperibilità, in seguito al perfezionamento dell’iscrizione anagrafica, avviene in sede di revisione dinamica delle liste elettorali secondo il calendario previsto dalla normativa: al cittadino viene inviata una nuova tessera elettorale previo ritiro della tessera precedente che verrà conservata nel fascicolo personale dell’elettore. Se il cittadino non è in grado di produrre la tessera precedente (mancata consegna o smarrimento/furto), può egualmente ritirare la nuova rendendo all’Ufficio Elettorale una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà spiegante la motivazione della mancata consegna.La cancellazione dalle liste di fatto annulla la tessera precedente che, in caso di successivo rinvenimento deve essere consegnata all’ufficio elettorale che provvederà a conservarla nel fascicolo personale dell’elettore.
Normativa di riferimento

DPR n. 361 del 30/03/1957

DPR n. 570 del 16/05/1960

Legge n. 17 del 05/02/2003

D.L. n. 1 del 03/01/2006 (convertito con legge n. 22 del 27/01/2006)

D.P.R. n. 361 del 30/03/1957