Elezioni europee

Le elezioni europee sono elezioni che nell’Unione europea hanno lo scopo di eleggere i membri del Parlamento europeo. Le elezioni sono a suffragio universale e si svolgono ogni 5 anni. In base al risultato delle elezioni, il Consiglio europeo sceglierà il candidato per la presidenza della Commissione europea, che dovrà ottenere la fiducia dalla maggioranza del parlamento. Ogni Stato membro ha il diritto di eleggere un numero determinato di deputati al Parlamento europeo. La ripartizione dei seggi è definita nei trattati europei sulla base del principio della proporzionalità della popolazione e della equa rappresentanza di ciascun Stato. Le elezioni europee si svolgono solitamente in un arco di quattro giorni per andare incontro alle diverse modalità dei vari Stati.

Sistema elettorale in Italia

L’elezione avviene con sistema proporzionale con una soglia di sbarramento al 4%, ed è possibile esprimere il voto di preferenza per singoli candidati. Il territorio è diviso in cinque circoscrizioni elettorali: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole; ciascuna circoscrizione elegge un numero di deputati proporzionale al numero di abitanti risultante dall’ultimo censimento della popolazione. L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto. Si traccia un segno sul partito prescelto e si possono esprimere anche voti di preferenza, non più di tre, scrivendo nome e cognome del deputato nelle righe previste accanto al simbolo. I candidati sono espressi dal partito politico nazionale, ed una volta eletti deputati al Parlamento europeo, la maggior parte di loro decide di aggregarsi a gruppi politici transnazionali. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Legge elettorale

Esistono norme comuni a livello europeo per le elezioni, organizzate in larga misura in base alle tradizioni e alle leggi nazionali. Spetta a ciascuno Stato membro decidere se utilizzare un sistema di liste aperto o chiuso o una soglia di sbarramento specifica, purché questa non sia superiore al 5%. L’età minima per votare è 18 anni in quasi tutti i paesi.

Candidature al Parlamento europeo

Per presentare una lista alle elezioni europee in Italia è necessario raccogliere le firme, per ogni singola circoscrizione, di almeno 30.000 e non più di 35.000 elettori, tranne nel caso in cui la lista abbia partecipato alla precedenti elezioni al Parlamento italiano o europeo con un proprio simbolo e ottenendo almeno un seggio. Le liste vanno depositate presso l’Ufficio elettorale di ciascuna circoscrizione al più tardi 39 giorni prima del voto. L’età minima per essere candidati alle elezioni varia da paese a paese, per l’Italia è di 25 anni. Sono inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi. La legge 24/01/1979 n. 18, prevede una serie di cause di incompatibilità con la carica di membro del Parlamento europeo.

Aventi diritto al voto/eleggibilità

Possono votare tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali. Sono altresì elettori i cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea iscritti nell’apposita lista elettorale del comune italiano di residenza. I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) possono esercitare il diritto di voto nel luogo di residenza. Sono eleggibili in Italia anche i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall’ordinamento italiano e da quello dello Stato membro di origine.

Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini dell’Unione europea per le elezioni del Parlamento europeo

I cittadini dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) residenti in Italia possono richiedere presso il proprio Comune di residenza, l’iscrizione in apposite liste elettorali per l’elezione del Parlamento europeo. In attuazione alla direttiva della Comunità n. 93/109, il Decreto Legislativo del 24/06/1994 n. 408, ha stabilito le modalità di esercizio del diritto al voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini membri dell’Unione europea che risiedono in Italia. I cittadini residenti dell’Unione europea, residenti nel Comune, che intendano esercitare tale diritto, devono presentare apposita “domanda di iscrizione” presso l’Ufficio Elettorale, oppure spedirla mediante raccomandata o fax, con allegata copia di un documento di identità, per essere iscritti nell’apposita lista elettorale aggiunta.

Normativa di riferimento

Legge n. 18 del 24/01/1979

D.L. n. 408 del 24/06/1994 (convertito con Legge n. 483 del 03/08/1994)

Legge n. 128 del 24/04/1998

Legge n. 78 del 27/03/2004

Legge n. 90 del 08/04/2004

Legge n. 10 del 20 /02/2009