Unioni civili

Con l’entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la:“ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “ è seguito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76. (16G00156) (GU Serie Generale n.175 del 28-7-2016) (entrato in vigore il 29/07/2016),il quale ha stabilito le norme transitorie necessarie per la tenuta dei registri dello Stato Civile in attesa dell’entrata in vigore dei decreti legislativi che nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge dovranno essere adottati dal Governo .

Di seguito, le prime indicazioni ricavate dal testo della Legge.

Il nuovo istituto relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso è regolato dall’art. 1, dai commi dall’ 1 al 35:

– Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione e dopo almeno quindici giorni conseguente conferma, di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

-L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nel predisposto Registro.

Regime patrimoniale

Le parti hanno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali

Il cognome

Viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.

La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.

Diritti e doveri

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato

Diritto agli alimenti

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari

Diritti successori

In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

Coloro che desiderassero sciogliere l’unione civile devono prenotare un appuntamento al numero 0564 488767 – 488569 (negli orari sopra indicati) per manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento. La domanda di scioglimento è proposta, decorsi 3 (tre) mesi da detta manifestazione di volontà, la normativa di riferimento degli articoli 6 e 12 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertitio in Legge 10 novembre 2014, n. 162.

Chi ha contratto matrimonio all’estero

Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. Occorrerà a riguardo attendere l’emanazione dei decreti legislativi emessi dal Governo.

Requisiti

I due interessati devono essere maggiorenni e dello stesso sesso, entrambi/e con l’interesse di costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

Modalita’

Gli interessati possono prenotare un appuntamento per la stesura del primo processo verbale di richiesta, telefonando al numero 0564 488569 – 721 – 767 – 726

oppure inviando una email a ufficio.statocivile@comune.grosseto.it

La documentazione da presentare è indicata dall’Ufficiale agli interessati.

Regolamenti
Normativa
    • Legge n. 76 del 20 Maggio 2016
    • DPCM 144 del 23 Luglio 2016
    • Decreto Legislativo n. 5 /2017
    • Decreto legislativo n.6 / 2017
    • Decreto legislativo n. 7 / 2017