Telefono ufficio: 0564 488846 |
Altri telefoni: 0564 488843 0564 488852 |
Fax: 0564 488817 |
Email: ufficio.agricoltura@comune.grosseto.it |
Indirizzo: Via C.Colombo, n. 5, 58100 Grosseto (GR) |
STAGIONE VENATORIA 2024/25
A partire dal giorno lunedì 12 agosto inizia la distribuzione dei Tesserini Venatori Regionali cartacei della stagione venatoria 2024 – 2025 per i residenti del Comune di Grosseto.
Il ritiro dei tesserini venatori potrà avvenire nell’orario di apertura dell’Ufficio Caccia e Agricoltura, nella disponibilità del personale presente, dal lunedì al giovedì, dalle ore 08:30 alle 13:00, e nei giorni di martedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle ore 14:30 alle ore 16:00.
Previa conferma da parte del personale adibito, potranno essere concordati appuntamenti per il ritiro dei tesserini anche in altri orari.
Per evitare code durante le operazioni di ritiro dei tesserini venatori, è possibile sin da oggi prenotare un appuntamento contattando l’Ufficio Caccia e Agricoltura del Comune di Grosseto, ubicato al piano 4 in Via C.Colombo, n. 5, ai seguenti recapiti:
- Utenti con iniziale del cognome dalla lettera “A” alla lettera “L”: Tel. 0564 488843;
- Utenti con iniziale del cognome dalla lettera “M” in poi:
Tel. e Whatsapp: 0564 488852 - ed all’indirizzo email dedicato: ufficio.agricoltura@comune.grosseto.it
Le associazioni di categoria locali ed i referenti muniti di delega al ritiro massivo di tesserini venatori, possono prenotare un appuntamento dedicato in fasce orarie concordate, fornendo in anticipo un elenco dei nominativi di cui si detiene delega, mezzo email o Whatsapp all’Ufficio Caccia e Agricoltura, così da velocizzare le procedure di rilascio dei tesserini venatori in successiva data ed orario da concordare.
In caso di code verrà data priorità agli appuntamenti concordati; tuttavia, nella disponibilità temporale del personale presente, sarà erogato il servizio a tutti gli utenti presenti.
Al fine di ritirare il tesserino ed esercitare in seguito l’attività venatoria, è necessario essere in regola con la licenza di caccia (porto d’armi in corso di validità) e con il pagamento dei tributi associati, esibire “L’allegato alla licenza di porto di fucile ad uso caccia”, il così denominato Allegato giallo, e la ricevuta di consegna del tesserino della passata stagione venatoria. Di seguito sono riepilogati i documenti necessari:
- licenza del porto d’armi in corso di validità;
- allegato giallo (non dovuto per il primo anno);
- tesserino venatorio cartaceo da riconsegnare, oppure ricevuta di riconsegna dello stesso, da esibire;
- ricevute di versamento tassa Regionale e tassa governativa in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 8 del vigente calendario venatorio regionale, permane l’obbligo di riconsegnare entro il giorno 13 settembre 2024 i tesserini venatori regionali cartacei della stagione di caccia 2023/24 oramai trascorsa, presso l’Ufficio competente in merito del proprio Comune di residenza.
Ricordiamo infine che l’utilizzo del tesserino venatorio digitale di cui all’applicazione per dispositivi mobili “TosCaccia”, totalmente gratuita, sostituisce a tutti gli effetti la compilazione ed esonera dal ritiro del tesserino venatorio cartaceo. I cacciatori residenti in nazione estera devono obbligatoriamente utilizzare la APP Toscaccia richiedendo il codice cacciatore e il QR code alla Regione Toscana. A partire dalla stagione venatoria 2023-2024, è obbligatorio l’utilizzo della APP. Toscaccia per poter effettuare attività venatoria in Pre-apertura anticipata della caccia, per l’abbattimento delle specie storno, tortora e piccione autorizzate in deroga, come previsto dal calendario venatorio regionale.
Con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 903 del giorno 29.07.2024, la Regione Toscana approva il Calendario Venatorio Regionale stagione 2024/25 per la Toscana ed i relativi allegati.
Con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 949 del giorno 05.08.2024, la Regione Toscana approva l’apertura anticipata della caccia nelle singole n. 2 (due) giornate di domenica 01 e domenica 08 settembre 2024, alle specie Storno (Sturnus vulgaris), Piccione (Columba livia forma domestica) e Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto).
Con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 706 del giorno 17.06.2024, la Regione Toscana approva il prelievo venatorio in deroga alla specie Storno (Sturnus vulgaris), nei giorni di apertura anticipata della caccia e nel periodo compreso tra il 01 settembre ed il 15 dicembre dell’anno 2024, nelle modalità richiamate di seguito:
- nei vigneti, negli uliveti e nei frutteti, nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri; il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (almeno due piante) purchè in piena terra;
- in presenza del frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;
- vietata la vendita dei capi prelevati.
Con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 703 e Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 704 del giorno 17.06.2024, la Regione Toscana approva rispettivamente il prelievo venatorio in deroga alla specie Piccione (Columba livia forma domestica) ed alla specie Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto), nei giorni di apertura anticipata della caccia e nel periodo compreso tra il 01 settembre 2024 e il 30 gennaio 2025, nelle modalità richiamate di seguito:
- esclusivamente nei terreni ove sono state seminate o sono presenti coltivazioni di cereali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose (elenco solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: girasole, soia, colza, fava, favino, pisello, cece, cartamo, lino, mais, grano nonché altre essenze da granella o raccolta del seme), nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, nel periodo compreso dalla semina alla raccolta del prodotto;
- vietata la vendita dei capi prelevati.
Si ricorda che permane comunque l’obbligo di utilizzo del tesserino venatorio Digitale di cui all’applicazione TosCaccia per smartphone, nelle seguenti casistiche:
- Esercizio dell’attività venatoria nella giornata di Pre-apertura anticipata della caccia;
- Esercizio dell’attività venatoria da parte di cacciatori residenti in nazione estera;
- Prelievo venatorio autorizzato in deroga delle specie Piccione (Columba livia forma domestica), Storno (Sturnus vulgaris) e Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto), ai sensi delle rispettive DGRT di approvazione del prelievo venatorio in deroga di tali specie;
- Prelievo venatorio della specie Moriglione (Aythya ferina), ai sensi dell’art. 3 della DGRT n. 903/2024 succitata.
Maggiori dettagli sono disponibili cliccando i link di seguito:
- Informativa per utilizzo Tesserino Venatorio Digitale Toscaccia;
- Pagina informativa Regione Toscana per Stagione Venatorio 2023/24;
Le attività di allenamento e l’addestramento dei cani, ai sensi di quanto indicato all’art. 5 della L.R. Toscana n. 20/2002 e del vigente calendario venatorio della Regione Toscana, sono consentite dal giorno 28 agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre (giovedì 14.09.2023), nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale. Nel periodo dal 21 agosto al 27 agosto tali attività saranno possibili nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica esclusivamente dal sorgere del sole alle ore 11,00.
Ai sensi del Calendario Venatorio Regionale l’esercizio venatorio è consentito da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:
- dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.
Fa eccezione la caccia di selezione agli ungulati che termina un’ora dopo il tramonto; la caccia alla beccaccia che inizia un’ora dopo gli orari di inizio richiamati sopra.
Questi i principali periodi di caccia:
- Coniglio selvatico, Merlo e Fagiano dal 15 settembre al 30 dicembre;
- Starna e Pernice rossa dal 15 settembre al 30 novembre;
- Lepre dal 15 settembre al 8 dicembre;
- Quaglia e Combattente dal 15 settembre al 31 ottobre;
- Allodola dal 2 ottobre al 30 dicembre;
- Beccaccia dal 2 ottobre al 30 gennaio, esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all’interno delle aree boscate (secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000);
- Cesena e Tordo sassello dal 2 ottobre al 30 gennaio;
- Tordo bottaccio dal 15 settembre al 30 gennaio;
- Moretta dal 2 novembre al 30 gennaio;
- Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Moriglione, Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione, Beccaccino e Frullino dal 15 settembre al 30 gennaio;
- Colombaccio dal 15 settembre al 30 gennaio;
- Cornacchia grigia, Ghiandaia e Gazza dal 15 settembre al 30 gennaio (gli ATC possono disciplinare il prelievo di queste specie anche all’interno delle zone di rispetto venatorio nei tempi e con le modalità previste dal calendario);
- Minilepre dal 15 settembre al 30 gennaio;
- Volpe dal 15 settembre al 30 gennaio (dal 9 dicembre la caccia alla volpe può essere esercitata da cacciatori riuniti in squadre nella forma della braccata con cane da seguita).
Con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 646 del giorno 13.06.2022, la Regione Toscana approva le modalità di svolgimento del servizio per le guardie giurate venatorie volontarie (GGVV) e delle guardie giurate ittiche volontarie (GGIV), ai sensi dell’art. 52 della L.R. Toscana n. 03/1994 e dell’art. 20 bis della L.R. Toscana n. 07/2005.
A seguito dl provvedimento di nomina, ciascuna guardia volontaria è tenuta a prestare giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza ovvero ad un suo delegato, ai sensi del R.D. 06 maggio 1940 , n. 635, di approvazione del regolamento per l’esecuzione del R.D. 18 giugno 1931-IX, n. 773, TULPS, e dell’art. 231 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.51.
- Caccia e prelievo venatorio, Legge Regionale n. 3 del 12.01.1994, Rilascio e ritiro dei tesserini venatori.
- Rilascio del tesserino venatorio cartaceo regionale e dell’allegato giallo al porto d’armi;
- Notifica segnalazioni recidive per violazioni in materia di prelievo venatorio, ai sensi della L.R. Toscana n. 03/1994 n. 3 art. 61, trasmesse dalla Regione Toscana;
- Presentazione istanze richiesta deroga (Ordinanza del Sindaco n. 280 del 22.05.1995 e successiva Ordinanza n. 366 del 11.07.1995) allagamento laghetti artificiali e mantenimento in vivo della Gambusie per appostamenti fissi di caccia, L.R. Toscana n. 03/1994, art. 34, D.P.G.R. Toscana 05.09.2017, n. 48/R, Regolamento di Attuazione della L.R. Toscana 12.01.1994 n. 3;
- Rilascio e rinnovo tesserino per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. Toscana n. 50/1995:
- Modulistica per richiesta rilascio nuovo tesserino tartuficoltori;
- Modulistica per richiesta del rinnovo pluriennale tesserino tartuficoltori;
- Per l’attività di ricerca e raccolta si è tenuti al versamento, ai sensi dell’art. 23 della L.R. Toscana 50/1995, della somma di euro 92,96 sul c.c.p. n. 18805507 intestato a “Regione Toscana – Autorizzazione raccolta tartufi”; ovvero mediante codice IBAN IT57O0760102800000018805507. E’ anche possibile pagare online tramite piattaforma Iris PagoPA.
Il versamento è valido fino al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento; non è dovuto in caso di non esercizio, per l’anno solare, dell’attività di ricerca e raccolta. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale della Regione Toscana, al presente link.
- Per l’attività di ricerca e raccolta si è tenuti al versamento, ai sensi dell’art. 23 della L.R. Toscana 50/1995, della somma di euro 92,96 sul c.c.p. n. 18805507 intestato a “Regione Toscana – Autorizzazione raccolta tartufi”; ovvero mediante codice IBAN IT57O0760102800000018805507. E’ anche possibile pagare online tramite piattaforma Iris PagoPA.
- Vidimazione documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, Regolamento (UE) n. 273/2018. Trasmissione mensile dei documenti vidimati al Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale delle Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari in Firenze.
- Mercato Filiera Corta dei Produttori Agricoli.
L’amministrazione ha aderito al Progetto con deliberazione del 10.12.2008, con riferimento al decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 Novembre del 2007 “Attuazione dell’art.1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
Presentazione istanza mezzo PEC all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it indirizzata all’Ufficio Agricoltura con allegato il Disciplinare sottoscritto da ogni imprenditore agricolo partecipante al Mercato. Hanno la precedenza i produttori agricoli della Provincia di Grosseto, secondariamente quelli delle altre provincia della Regione Toscana.
Il mercato è approvato con Delibera di Giunta, l’Ufficio Agricoltura provvede ad inviarla al capofila del Mercato ed agli Uffici comunali competenti e prima dello svolgimento del Mercato ogni azienda agricola partecipante dovrà inviare tramite SUAP on line del Comune di Grosseto: Scia Sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 e del DPRG 40/R – 2006 con i relativi allegati ed autocertificazione sul possesso dei requisiti morali. - Commercio da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 4 del DLgs. n. 228/2001 e ss.mm.ii., ai fini dell’esercizio della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e/o non alimentari provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende agricole, in locale aperto al pubblico, tramite internet ovvero su aree pubbliche. L’attività di vendita diretta al dettaglio in locali aperti al pubblico, in forma itinerante o mediante commercio elettronico, può essere esercitata a decorrere dalla data di invio al Comune dove ha sede l’azienda di produzione di una specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o destinate alla produzione primaria, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
Per l’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi del predetto art. 4 del DLgs. n. 228/2001, sono richiesti gli specifici requisiti di onorabilità di cui all’art. 4, comma 6, del medesimo D.Lgs. 228/2001; non sono richiesti i requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D.lgs. 59/2010. - Apicoltura, L.R. Toscana n. 21/2009 e ss.mm.ii., L’attività di apicoltura a fini commerciali è soggetta alla presentazione tramite SUAP on line di una SCIA d’inizio attività codice 01.49.30 ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. La SCIA dovrà essere corredata della necessaria documentazione, ai sensi dell’art.10 del Regolamento comunale per l’acustica ambientale e degli edifici; per informazioni in merito di acustica si invita a contattare il competente Ufficio Acustica ai contatti 0564 488476 – 645, come disponibili alla pagina web dedicata, di cui al presente link.
Ricordiamo che ai sensi e per gli effetti del Decreto C.ICQRF n. 1021 del 17.06.2014, è consentito utilizzare la comunicazione mezzo PEC ai fini della convalida e trasmissione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (DOCO), di cui al Regolamento (UE) n. 273/2018, in applicazione degli art. 8, comma 4 ed art. 14 del D.M. 02 luglio 2013 e del D.M. 30 ottobre 2020.
Il documento MVV da vidimare può essere inviato quale allegato PEC alla casella dell’ufficio ICQRF territorialmente competente; nello specifico per questo comune: aoo.icqrf.fi@pec.politicheagricole.gov.it.
Maggiori delucidazioni in merito sono disponibili ai link di seguito:
Specifiche informazioni inerenti la Caccia di Selezione al cinghiale ed altri ungulati, di competenza della Regione Toscana, possono essere ottenute accedendo alla pagina web dedicata, ovvero contattando l’ufficio territorialmente competente per la Regione Toscana ai recapiti di seguito:
055-4386596
055-4386598
Il conseguimento della licenza di pesca dilettantistica si ottiene effettuando il versamento degli importi richiesti nelle modalità specificate sulla pagina ufficiale della Regione Toscana, al presente link. E’ anche possibile pagare online tramite piattaforma Iris PagoPA.
L’importo delle tasse di concessione regionali dovute è così determinato:
- euro 50,00 per la licenza di tipo A (Annuale Professionale) – di seguito il link alla modulistica regionale per richiesta di licenza relativa ad acque interne per imprenditori ittici;
- euro 35,00 per la licenza di tipo B (Annuale Dilettantistica);
- euro 10,00 per la licenza di tipo C (Quindicinale);
- euro 1,00 per la licenza di tipo D (Giornaliera e per manifestazioni sportive);
L’attestazione di pagamento, quale il bollettino postale, sostituisce integralmente qualsiasi altro eventuale libretto per licenza di pesca. Non sono esenti dal pagamento gli over 65 anni; le esenzioni dal pagamento delle licenze di pesca sono riepilogate di seguito:
- I minori di 12 anni;
- L’esercizio della pesca a pagamento negli impianti in acque private (laghetti), e nelle acque in concessione.
Ulteriori delucidazioni possono essere richieste contattando l’ufficio territorialmente competente per Regione Toscana ai recapiti di seguito:
055-4386592
055-4386581
Di seguito, alcuni riferimenti utili:
- Annuncio apertura e limiti di prelievo generali:
https://www.regione.toscana.it/-/apertura-pesca-alla-trota-2021
- Zone di Protezione ed a regolamento specifico:
- Disciplina di regolamentazione per l’utilizzo di aree di pesca con canna da riva, durante il periodo di balneazione nel territorio del Comune di Grosseto, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 258/2018 ed Ordinanza del Sindaco n. 116/2021;
Normativa di riferimento: L.R. Toscana n.16 del 22 marzo 1999 aggiornata alla L.R. Toscana del 21 marzo 2011 n. 10.
L’importo dell’autorizzazione regionale è così determinato:
- Per i residenti nella Regione Toscana: versamento di € 13,00 per 6 mesi oppure € 25,00 per 12 mesi (con decorrenza dalla data del versamento).
- Per i non residenti nella Regione Toscana: € 15,00 per un 1 giorno di raccolta, € 40,00 per 7 giorni di raccolta, € 100,00 per un anno decorrente dalla data del versamento.
Dati del conto corrente Regionale su cui effettuare il versamento: c/c n. 6750946 intestato a Regione Toscana, indicare nella causale “Raccolta funghi epigei spontanei”.
È vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a:
- quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini);
- due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo);
- È vietata inoltre la raccolta dell’ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.
Il limite di raccolta giornaliero per persona è pari a tre chilogrammi a testa (3 kg); il limite giornaliero sale a 10kg solo per residenti nei territori montani che eseguano la raccolta nel proprio comune di residenza.
Di seguito, alcuni riferimenti utili:
- Pagina informativa dedicata della Regione Toscana
- Informativa regionale raccolta funghi epigei spontanei
Ai sensi dell’art. 115 della L.R. Toscana n. 30/2015, nelle more dell’approvazione degli elenchi di cui all’Art. 83 della medesima Legge Regionale, restano in vigore gli allegati della L.R. Toscana n. 56/2000, che risulta abrogata, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni della stessa Legge.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’allegato B1, tuttora vigente, della L.R. Toscana n. 56/2000:
- Per Helix sp.pl. (Chiocciola) e Eobania vermiculata (Chiocciola marinella) sussiste divieto di raccolta dal 15/8 al 15/10 di ogni anno.
Ai sensi dell’art. 6 della L.R. Toscana n. 50/1995 il rilascio del riconoscimento del diritto di raccolta riservata spetta al Comune territorialmente competente.
Con nota della Regione Toscana prot. 329586 del giorno 21.12.2009, nelle casistiche di aree demanio idrico, quali un corso d’acqua catastalmente individuato, o reticolo idrografico minore, è ritenuta soluzione fattibile quella di far apporre dai titolari delle aree di raccolta riservata, all’intersezione tra l’alveo e il confine dell’area di raccolta riservata stessa, due tabelle sovrapposte ad angolo, l’una parallela al confine e rivolta all’esterno, l’altra parallela all’alveo e rivolta verso di esso.
Con Decreto Dirigenziale n.18783 del 27-10-2021 sono state approvate le Disposizioni e modalità di attuazione della misura F 1.22 azione c) “Interventi a favore della tartuficoltura“, per finanziare progetti di tutela, valorizzazione e ripristino ambientale del tartufo e delle aree tartufigene naturali regionali, presentati dai Comuni e dalle Associazioni dei raccoglitori di tartufi riconosciute, articolati secondo le seguenti tematiche:
- tutela, promozione, valorizzazione economica del tartufo e dei territori tartufigeni;
- possono essere finanziate iniziative quali organizzazione di fiere, manifestazioni, mostre mercato ed esposizioni, aventi per tema principale il tartufo toscano ed il territorio tartufigeno;
- ripristino ambientale delle aree tartufigene naturali;
- possono essere finanziate attività di miglioramento e manutenzione delle aree tartufigene naturali. Tra le attività possono essere inseriti: interventi selvicolturali (es. diradamenti, avviamenti all’alto fusto etc.), interventi di regimazione delle acque, interventi di ripulitura dalla vegetazione arbustiva infestante, rimozione vegetazione arborea caduta, secca e/o pericolante, anche al fine della prevenzione dagli incendi.
Nelle aree soggette agli interventi di cui alla misura non sarà possibile richiedere l’autorizzazione alla raccolta riservata di tartufi ai sensi dell’art. 6 L.R. Toscana n. 50/1995 nei cinque anni successivi alla conclusione dei lavori.
In seguito alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19, si condivide di seguito un estratto dei richiami informativi esistenti in merito e di volta in volta aggiornati nel corso del periodo emergenziale, tra cui l’Ordinanza Ministeriale del 01.04.2022, di adozione delle nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.
Di seguito, il documento riepilogativo:
Al momento non sono pubblicati Bandi o avvisi in corso.