Regolamento di autotutela in materia tributaria

Regolamento di autotutela in materia tributariaDeliberazione n.23 adottata nella seduta del 31/03/2000

art.1: Oggetto del regolamento
art.2: Annullamento e revoca in caso di autoaacertamento
art.3: Rinuncia all’imposizione
art.4: Ipotesi di annullamento d’ufficio o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento
art.5: Organi competenti per l’esercizio di annullamento e di revoca d’ufficio o di rinuncia al tributo in caso di autoaccertamento
art.6: Adempimenti degli uffici
art.7: Richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento
art.8: Aggiornamento dei valori
art.9: Interpello del contribuente
art.10: Entrata in vigore

Art. 1: Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, di revoca o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 2: Annullamento e revoca in caso di autoaccertamento

  1. Il potere di annullamento o di revoca d’ufficio dell’atto recante la pretesa tributaria, viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l’Ente, qualora si voglia estinguere totalmente o parzialmente l’effetto.

Art. 3: Rinuncia all’imposizione

  1. Il potere di rinuncia all’imposizione viene esercitato in considerazione di critreri di economicità relativi ed assoluti, definiti dal rapporto tra l’esiguità delle pretese tributarie ed i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.
  2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima e il valore dichiarato non sia superiore al 5% (cinquepercento)
  3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
    • Fino a € 10,00 (dieci euro) per tassa rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.), imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.), tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), tassa sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente tutte le fattispecie impositive diverse dalle aree fabbricabili;
    • Fino a € 20,00 (venti euro) per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) afferente le aree fabbricabili;
    • fino a € 100,00 (cento euro) in caso di attività contenziosa per la probabilità della soccombenza derivata dall’analisi delle sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive, e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio

Art. 4:Ipotesi di annullamento d’ufficio o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento

  1. L’Amministrazione comunale può procedere, in tutto o i parte, all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro:
    1. errore di persona
    2. evidente errore logico o di calcolo
    3. errore sul presupposto della tassa o dell’imposta
    4. doppia imposizione o tassazione
    5. mancata considerazione di pagamenti di imposta o di tassa, regolarmente eseguiti
    6. mancata documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decorrenza
    7. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati o sconosciuti
    8. errore materiale del contribuente, facilemente riconoscibile dall’Amministrazione Comunale

Art. 5: Organi competenti per l’esercizio di annullamento e di revoca d’ufficio o di rinuncia al tributo in caso di accertamento

  1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l’atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Dirigente e, in sua sostituzione, al Segretario Comunale
  2. Se l’importo della pretesa tributaria fatta valere con l’atto che si intende annullare è superiore a € 1.000,00 (mille euro), il Responsabile del tributo deve informare la Giunta Comunale.

Art. 6: Adempimenti degli uffici

  1. Dell’eventuale annullamento o rinuncia all’imposizione, in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e all’organo giurisdizionale davante al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonchè, in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, al Responsabile che ha emenato l’atto.

Art. 7: Richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento

  1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate all’Ufficio Tributi del Comune
  2. Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad Ufficio Comunale incompetente, questo è tenuto a trasmetterlo all’Ufficio Tributi, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 8: Aggiornamento dei valori

  1. I valori di cui al trezo comma dell’art.3 del presente Regolamento potranno essere aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indici I.S.T.A.T. o comunque in tutti i casi in cui siano intervenute maggiorazioni delle spese incidenti sui costi di recupero

Art. 9: Interpello del contribuente

  1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto, all’Ufficio competente in materia di entrate specifiche richieste di parere, concernenti l’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria, al caso rappresentato.
  2. L’Ufficio competente dovrà rispondere entro novanta giorni. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l’Amministrazione relativamente alla questione in oggetto della istanza di interpello

Art. 10: Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito del favorevole esame dell’Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune