Regolamento vincolo idrogeologico

art.1 Ambito di applicazione
art.2 Opera e movimento di terra. Procedure, modalità di presentazione e documentazione da allegare alle domande di Autorizzazione e delle Dichiarazioni per le opere e movimenti di terreno
art.3 Elenco delle Tipologie di opere e movimenti di terreno soggette a procedura semplificata
art.4 Modulistica
art.5 Procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini
art.6 Procedure e modalità di presentazione delle domande di variante in corso d’opera
art.7 Vigilanza ed accertamento delle infrazioni. Sanzioni. Ripristini
art.8 Norma finale (vigenza del regolamento e istruzione pratiche già pervenute
art.9 Ulteriori adempimenti
art.10 Deposito Cauzionale
art.11 Norme finali (pratiche già presentate prima del 31.12.2003)

Art. 1: Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica per tutti i territori del Comune soggetti al Vincolo Idrogeologico così come disciplinati dalla Legge Forestale L.R.T. 39/2000 ed è redatto nel rispetto dell’art.40 della stessa legge, nonché in attuazione della L.R.T. n.1/03 ed in esecuzione del Capo III del Regolamento Forestale della Toscana approvato con D.P.R.G. 48/R del 08.08.2003.

Art. 2: Opere e movimenti di terra

Procedure, modalità di presentazione e documentazione da allegare alle domande di Autorizzazione e delle Dichiarazioni per opere e movimenti di terreno.

Le domande di Autorizzazione o le Dichiarazioni di Inizio Lavori sono presentate su apposita modulistica di cui all’articolo 4 del presente Regolamento ad:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO UFFICIO VINCOLO PAESAGGISTICO E IDROGEOLOGICO

Le domande possono essere firmate dal richiedente davanti all’addetto al ricevimento delle stesse oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d’identità del richiedente stesso. Le domande devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant’altro previsto per gli aspetti generali dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia. In aggiunta, per quanto attiene agli aspetti tecnici, dovrà essere riportato quanto di seguito indicato.
A) AUTORIZZAZIONI

1. Chi intenda conseguire l’autorizzazione o parere ai fini idrogeologici per le opere di cui all’art. 101 del vigente Regolamento Forestale, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di esenzione anche relativamente alle procedure di acquisizione di pareri ai fini suddetti interni al settore ed all’Ente, deve inoltrare al Comune di Grosseto idonea istanza costituita da:
1.1 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in originale, con allegate due copie della stessa, firmata dal proprietario, o dall’avente titolo, ai sensi dell’art.4 del vigente Regolamento; più n.2 marche da bollo, del valore legale corrente, da apporre una sull’originale della richiesta e una necessaria per il provvedimento finale.

Ed in triplice copia:

1.2 – FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ del richiedente.

1.3 – ELENCO PARTICELLE CATASTALI ed individuazione dell’area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE.

1.4 – COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme dell’intervento.

1.5 – RELAZIONE GEOLOGICA redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dal DPGR 48/R/2003, che contenga: a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico b) stralcio della proposta di nuova perimetrazione del Vinc. Idrog. della Provincia di Grosseto c) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di “Rischio idraulico ed idrogeologico” d) dichiarazione della fattibilità dell’intervento.

1.6 – IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendente la RELAZIONE TECNICA e gli ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:

  1. piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto;
  2. individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti;
  3. stralcio di P.R.G. o di P.S. comunale e dello stato concessionato;

1.7 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate.

2. Inoltre, nei casi sotto descritti, alla richiesta di autorizzazione si dovrà allegare (oltre a quanto previsto al punto 1) anche quanto qui di seguito specificato:

2.1 – Per le opere esistenti o già approvate ai fini idrogeologici interessate da variante in corso d’opera, modifiche ai fabbricati concessionati, ecc.., dovrà essere indicato l’atto di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato, con evidenziazione in colore rosso per riporti di terreno ed ampliamenti, ed in colore giallo per sterri e demolizioni. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all’andamento naturale del terreno ed alla vegetazione ivi insistente.

2.2 – Per le domande oggetto di sanatoria, per l’acquisizione della Autorizzazione, dovranno essere presentati, sempre in 3 copie, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, gli elaborati relativi allo stato attuale e allo stato originario dell’opera oggetto di sanatoria. Le domande dovranno essere corredate anche della dichiarazione dell’effettuato pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi del Capo IV della L.R.T. 39/2000 e della fotocopia (debitamente firmata e datata) della ricevuta, o attestazione, di pagamento della sanzione stessa..

2.3 – Nel caso in cui la realizzazione dell’opera prevista comporti anche la trasformazione del bosco per una superficie superiore ai 2.000 metri quadrati; la documentazione da inoltrare è quella indicata dall’art. 81 del Regolamento Forestale.

B) PARERI

Per le domande oggetto di parere in sanatoria per opere realizzate in assenza della prescritta autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico presentate ai sensi dell’art.32 della legge 28/02/1985 n.47 e all’art.39 della Legge n.724/94, dovrà essere presentata, sempre in 3 copie ed oltre alla documentazione di cui alla lettera (A – Autorizzazioni), gli elaborati relativi allo stato attuale e allo stato originario dell’opera oggetto di sanatoria.

C)DICHIARAZIONI INIZIO LAVORI

La Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L.) deve essere compilata su appositi modelli predisposti dal Comune di Grosseto. La presentazione di D.I.L. su modelli diversi da quelli prima richiamati non sono valide.
Chi intenda presentare la Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L.) per le tipologie di intervento previste dall’art. 100 del vigente Regolamento Forestale e dall’art. 3 del vigente Regolamento comunale, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di esenzione anche relativamente alle procedure di acquisizione di pareri ai fini suddetti, interni al settore ed all’Ente, deve inoltrare, nel rispetto dell’art. 71 del Regolamento Forestale:

1) la DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI (D.I.L) in unica copia utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dell’amministrazione comunale. La Dichiarazione, in bollo (è sufficiente n.1 marca da bollo), deve indicare la data presunta dell’inizio dei lavori, la quale, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell’Amm.ne Comunale. Una copia in carta semplice, e relativi allegati, dovrà essere trasmessa contestualmente al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato interessato per territorio;
alla D.I.L. sono inoltre allegati:

2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ del richiedente;

3) ELENCO PARTICELLE CATASTALI e individuazione dell’area di intervento su ESTRATTO DI PLANIETRIA CATASTALE ;

4) COROGRAFIA in scala 1:25.000 con individuazione puntiforme dell’intervento;

5) RELAZIONE GEOLOGICA (dove prevista) redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dall’art. 75 del Regolamento di attuazione della L.R.T. 39/2000 e succ. modif. di cui al DPGR 48/R/2003, che contenga: a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico b) stralcio della proposta di nuova perimetrazione del Vinc. Idrog. della Provincia di Grosseto c) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di “Rischio idraulico e idrogeologico” d) dichiarazione della fattibilità dell’intervento.

5) RELAZIONE GEOLOGICA (dove prevista) redatta in conformità e con le modalità di indagine previste dall’art. 75 del Regolamento di attuazione della L.R.T. 39/2000 e succ. modif. di cui al DPGR 48/R/2003, che contenga: a) stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico b) stralcio della proposta di nuova perimetrazione del Vinc. Idrog. della Provincia di Grosseto c) verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di “Rischio idraulico e idrogeologico” d) dichiarazione della fattibilità dell’intervento.

6) IL PROGETTO delle opere e dei lavori comprendenti la RELAZIONE TECNICA ed ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:
d) piante e sezioni tipo dell’intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto
e) individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti
f) stralcio di P.R.G. o di P.S. comunale e dello stato concessionato

7) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate.

Nel caso di interventi di cui al comma 9 dell’art. 100 del DPGR 48/R/2003, la D.I.L. dovrà essere corredata da quanto previsto ai punti 1), 2), 3) e 4) del suddetto comma.

Art. 3: Elenco delle Tipologie di opere e movimenti
di terreno soggette a procedura semplificata

3.1 Opere e movimenti terra liberamente eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione 

Sono ricomprese nella presente sezione varie tipologie di opere e movimenti terra tra cui anche quelle incluse negli articoli 98 e 99 del Regolamento Forestale (qui di seguito riproposte). Per l’esecuzione delle opere e movimenti di terreno indicati nella presente sezione non è richiesta autorizzazione o dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, a condizione che siano rispettate:

  • le norme tecniche generali per l’esecuzione dei lavori di cui al Regolamento Forestale (DPGRT 48/R/2003);
  • le specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

Manutenzioni

  1. la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati; in particolare: le modifiche interne, le modifiche esterne senza alterazione della sagoma del fabbricato e della superficie impermeabilizzata, ristrutturazioni, opere di manutenzione e cambio di destinazione d’uso dei fabbricati, realizzazione di cordoli di sottofondazione;
  2. la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale che non comporti modificazioni dell’ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate o (livellamento del piano viario, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali, ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse, rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate, installazione di reti parasassi, taglio della vegetazione forestale con le modalità indicate dall’art. 41 del Regolamento Forestale d’attuazione e di quant’altro necessario per ripristino dello stato autorizzato della rete viaria). Non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le eventuali modeste variazioni della larghezza della stessa (< 20% della larghezza esistente) conseguenti ai lavori di manutenzione purché non vengano riprofilate le scarpate od eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque;
  3. la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui alla lettera b);
  4. la sostituzione di pali esistenti di linee elettriche, telefoniche, cartelloni pubblicitari e segnaletici o ad essi assimilabili che comporti i soli movimenti di terra necessari per tale sostituzione, anche in adiacenza a quelli esistenti;
  5. la manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni (acquedotti, fognature, ecc..) o di linee elettriche o telefoniche interrate che non comporti modifiche di tracciato delle stesse;
  6. la manutenzione ordinaria e straordinaria di argini di fiumi e canali, delle opere idrauliche o di bonifica purché nel rispetto delle specifiche norme di legge;
  7. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei terreni (fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, ecc.) che non comporti l’eliminazione di terrazzamenti, gradoni o ciglioni, o modificazioni dell’assetto morfologico dei terreni e che non alteri le esistenti linee di sgrondo delle acque. Nella costruzione o ricostruzione, parziale o totale, di muri a secco devono essere garantite le capacità di drenaggio di detti muri;
  8. la rimozione di materiali franati e la relativa sistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, quando gli interventi sono urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi (frane, alluvioni, ecc..);
  9. il rifacimento di muri esistenti fino all’altezza di 1,5 metri.

Opere di regimazione delle acque e di sistemazione dei terreni 

  1. La realizzazione delle opere necessarie alla corretta regimazione delle acque superficiali (tipo canalette di sgrondo, fossette, sciacqui trasversali ecc..) a condizione che:
    1. lo sgrondo delle acque non venga convogliata in aree in frana e avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione.
    2. Nei terreni boscati, non comporti eliminazione di piante d’alto fusto o di ceppaie per l’esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere.
  2. Sono altresì consentite, fatte salve le stesse condizioni di cui alla lettera a) la realizzazione di graticciate o viminate, o di piccoli tratti di muro a secco di altezza inferiore ai 100 cm , per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno.

Altre opere e movimenti di terreno

  1. le recinzioni in pali e rete, compresa l’installazione di cancelli o simili, a condizione che:
    1. siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all’infissione dei pali e sostegni;
    2. siano poste al di fuori dell’alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
    3. non comportino l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l’infissione di rete o di sostegni sulle stesse;
  2. l’infissione di pali di sostegno per linee elettriche in cavo isolato o telefoniche, cartelloni pubblicitari e segnaletici o ad essi assimilabili, per la quale siano necessari i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo e che non comporti l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio;
  3. l’installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per GPL (gas propano liquido) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
    1. l’installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
    2. le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
    3. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997;
    4. non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;
    5. nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
  4. l’installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
    1. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
    2. lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d’acqua al suo interno;
    3. le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
    4. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997;
    5. non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;
    6. nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno
  5. l’installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche e impianti di depurazione superficiali o interrati delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica od in superficie (impianti di fitodepurazione, vasche a tenuta, depuratori) a condizione che:
    1. per gli scarichi in superficie si convoglino le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d’acqua;
    2. lo scavo non ecceda, lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d’acqua al suo interno; il materiale di risulta sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997;
    3. non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree;
    4. che non recapitino le acque stesse nel sottosuolo;
    5. non sia realizzata in area in frana.
  6. la posa in opera di tubazioni (acquedotti, reti per combustibili, vapordotti ecc..), cavi interrati (linee elettriche e telefoniche ecc..) ed opere accessorie interrate (tipo tombini e piccoli manufatti), a condizione che:
    1. non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
    2. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;
    3. lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d’acqua all’interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
    4. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997;
    5. non sia necessaria l’eliminazione di piante o ceppaie arboree e , all’interno delle aree boscate, non sia necessaria l’eliminazione di piante arbustive.
  7. la realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:
    1. non comportino scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
    2. non abbiano superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzate per almeno il 70% con materiali permeabili (massetti autobloccanti su letto di sabbia o simili);
    3. sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
    4. non comportino eliminazione di piante d’alto fusto o di ceppaie.
  8. altri piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l’intervento:
    1. non sia volto all’attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
    2. non sia connesso all’esecuzione di opere o lavori soggetti alle norme di cui agli articoli 100 e 101 del Regolamento Forestale;
    3. non determini, nemmeno temporaneamente o durante l’esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.
  9. Indagini sul suolo e sottosuolo, prospezioni geofisiche ecc. realizzate anche mediante opere temporanee di scavo, perforazione, sondaggi, finalizzate o propedeutiche alla progettazione di opere o interventi a condizione:
    1. che a termine delle operazioni sia ripristinato lo stato originale dei luoghi e i lavori siano eseguiti nel rispetto delle norme tecniche generali per l’esecuzione dei lavori di cui all’art.75 del Regolamento Forestale;
    2. non sia necessaria l’eliminazione di piante arboree e arbustive.
  10. la realizzazione, nei terreni non boscati, di piccole opere edilizie del tipo pavimentazione a singole lastre per percorsi pedonali nell’area di pertinenza di fabbricati ad uso abitativo e muretti fino ad 1 metro di altezza a condizione che siano realizzati senza l’eliminazione di piante arboree e arbustive e i movimenti terra siano limitati allo stretto indispensabile per la realizzazione dell’opera.
  11. la realizzazione, nei terreni non boscati, di pergolati, gazebo o altre opere precarie ad esse assimilabili, prive di tamponamenti laterali, all’interno dell’area di pertinenza dei fabbricati a condizione che:
    1. realizzati con materiali permeabili (sia per la copertura e sia per il basamento) all’infiltrazione delle acque meteoriche e superficie d’ingombro fino a 20 mq di superficie;
    2. siano realizzati senza l’eliminazione di piante arboree e arbustive;
    3. i livellamenti siano limitati all’area di intervento e non superino i 20 cm in scavo e in riporto;
    4. per i quali siano necessari i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo (sono escluse fondazioni a cordolo continuo).
  12. la realizzazione, nei terreni non boscati, di porticati dei fabbricati a condizione che:
    1. non comportino livellamenti, in scavo e riporto, superiori a 0,5 metri;
    2. lo scavo per la messa in opera delle fondazioni sia limitato allo stretto indispensabile;
    3. non determinino complessivamente superficie coperte superiori alla superficie al suolo del fabbricato e comunque fino ad un massimo di 20 metri quadrati;
    4. sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
    5. non comportino eliminazione di piante d’alto fusto o di ceppaie;
    6. non siano realizzati in area in frana.

3.2 Opere e movimenti di terreno soggetti a Dichiarazione di Inizio Lavori ( D.I.L. ) nei terreni vincolati

    1. La realizzazione delle seguenti opere o movimenti di terreno è soggetta a dichiarazione a condizione che gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui alla Sezione IV del Capo I del Titolo III del Regolamento Forestale, e purché siano rispettate le norme tecniche speciali di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno. Restano ferme eventuali prescrizioni che possono essere dettate entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione stessa.<

Per le Dichiarazione di inizio lavori, in continuità con il precedente Regolamento Provinciale, la “proposta di nuova perimetrazione del Vincolo Idrogeologico (cartografia approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n°58 del 28/04/1999 e successive integrazioni o modifiche) costituisce l’elaborato grafico di riferimento per l’applicazione della procedura di Dichiarazione Inizio Lavori (D.I.L.) all’interno delle aree effettivamente vincolate dalla vigenti disposizioni di legge. Sono ricomprese nella presente sezione varie tipologie di opere e movimenti terra tra cui anche quelle incluse nell’art. 100 del Regolamento Forestale (qui di seguito riproposte).

  1. la realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che:
    1. lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell’opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l’immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
    2. siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno;
  2. la costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo, in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che:
    1. gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
    2. le opere siano poste al di fuori dell’alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
    3. le opere non comportino l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l’infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
  3. la realizzazione di muri di contenimento del terreno dell’altezza massima di 1,5 metri, a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare;
  4. la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato, lastricato, ecc., a condizione che:
    1. le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
    2. le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
    3. i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l’immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
    4. per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;
  5. l’ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l’ampliamento planimetrico dell’edificio stesso, a condizione che dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall’edificio è compatibile con la stabilità del versante;
  6. le opere di cui all’art. 99, commi 3 e 4 1, del DPGR 48/R/2003 per serbatoi di capacità superiore a 3 metri cubi e fino a 10 metri cubi, ferme restando le norme tecniche indicate ai suddetti commi;
  7. varianti in corso d’opera relativi ad interventi già autorizzati mediante Dichiarazione Inizio Lavori, nei limiti di quanto disposto dall’art. 72, comma 7, del DPGR 48/R/2003;
  8. demolizione senza ricostruzione e successivo ripristino dello stato dei luoghi, di manufatti e infrastrutture puntuali o a rete a condizione che:
    1. gli interventi da eseguire non siano in contrasto con eventuali condizioni e prescrizioni previste in precedenti autorizzazioni;
    2. gli interventi all’interno delle aree boscate limitino al minimo indispensabile l’intervento di mezzi meccanici;
    3. l’eventuale taglio della vegetazione sia limitato contenuto all’interno della fascia di pertinenza della infrastruttura e prevedano la ricostituzione della vegetazione di interesse forestale eventualmente eliminate per l’esecuzione dei lavori;
    4. gli scavi non eccedano lo stretto necessario e le buche siano immediatamente tamponate con terreno naturale;
  9. realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di invasi d’acqua naturali e artificiali a condizione che:
    1. gli interventi da eseguire non siano in contrasto con eventuali condizioni e prescrizioni previste nelle precedenti autorizzazioni;
    2. l’esecuzione dei lavori sia necessaria per il ripristino della funzionalità dell’opera nel rispetto e nei limiti del progetto originariamente autorizzato ai fini del Vincolo Idrogeologico;
    3. siano indicate le modalità e la destinazione finale del materiale di scavo in eccesso nonché della vegetazione di interesse forestale da eliminare;
    4. la Relazione geologica, allegata alla D.I.L., dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica dell’intervento.

3.3 Opere e movimenti terra soggetti a Dichiarazione di Inizio Lavori ( D.I.L. )in terreni vincolati ad esclusione dei terreni boscati, in frana e in aree D (elevata pericolosità geomorfologica)

Le opere e movimenti terra sotto elencati sono soggette a Dichiarazione Inizio Lavori:

  1. Costruzione di fabbricati ed opere varie compresi in piani di lottizzazione o attuativi che hanno già ottenuto il parere favorevole ai fini del Vincolo Idrogeologico a condizione che:
    1. le opere siano realizzate nel pieno rispetto della rappresentazione grafica prevista nel piano già oggetto di parere favorevole ai fini idrogeologici;
    2. siano rispettate le eventuali condizioni prescrittive per l’esecuzione dei lavori e realizzazione delle opere previste nei precedenti pareri ai fini del vincolo idrogeologico descritti;
    3. non ricadano all’interno di aree soggette ad esondazione o a pericolosità idraulica come definita dalla DCR 1212/1999;
    4. la Relazione geologica, allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica dell’intervento;
    5. venga predisposta la documentazione progettuale prevista al comma 9 dell’art.100 del DPGR 48/R/2003.
    6. le D.I.L. di opere non conformi ai piani urbanistici e attuativi per i quali la Provincia ha già espresso il proprio parere ai fini del Vincolo idrogeologico, non sono valide.
  2. Interventi di demolizione e fedele ricostruzione (non delocalizzata) di manufatti nei limiti dei 50 mq. di superficie e costituiti da un solo piano in elevazione a condizione che:
    1. venga predisposta la documentazione progettuale prevista al comma 9 dell’art.100 del DPGR 48/R/2003.
  3. La realizzazione di Piscine private di superficie inferiore a 80 mq. e di profondità non superiore a 2 metri a condizione che:
    1. non sia necessario l’abbattimento o l’asportazione di piante arboree;
    2. al fine di ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli, intorno alla piscina è ammessa la pavimentazione (di qualsiasi forma) fino ad un valore max di superficie equivalente all’impermeabilizzazione di una fascia larga 1,5 metri intorno al bordo della piscina. Ulteriori pavimentazioni sono possibili nel limite di 50 mq realizzate con materiale permeabile (betonelle forate, grigliato, evergreen ecc..);
    3. non comportino modifiche al profilo morfologico originale del terreno, in scavo e riporto, superiori a 1 metro;
    4. le acque reflue delle piscine prima dello scarico nel corpo idrico ricettore o nell’impianto di depurazione dovranno essere declorate;
    5. la Relazione geologica, allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologicadell’intervento;
    6. venga predisposta la documentazione progettuale prevista al comma 9 dell’art.100 del DPGR 48/R/2003.
  4. Variante in corso d’opera per interventi già autorizzati: 1) Per traslazione del manufatto o fabbricato all’interno dell’area di pertinenza o del resede del fabbricato principale e comunque entro un raggio massimo di metri 20 lineari dal perimetro del manufatti/fabbricato. 2) Per diversa distribuzione dei volumi e/o delle superfici coperte e non (senza aumenti volumetrici e di superficie) purché gli scavi siano eseguiti nel rispetto delle modalità esecutive del progetto già autorizzato. A condizione che:
    1. siano rispettate le prescrizioni e condizioni di cui al precedente atto autorizzativo;
    2. non sia necessaria l’eliminazione di piante arboree e arbustive;
    3. la nuova ubicazione non interessi terreni di diversa natura geologica-geotecnica e non rientri all’interno di aree soggette ad esondazione o a pericolosità idraulica come definita dalla DCR 1212/1999;
    4. venga predisposta la documentazione progettuale prevista al comma 9 dell’art.100 del DPGR 48/R/2003.
  5. Realizzazione di volumi accessori di piccole dimensioni (interrati o fuori terra) a fabbricati per locali cantina , garage, autoclavi, caldaie, legnaie ecc, fino a 20 mq di superficie e una profondità massima di interramento di 2,50 metri, ricadenti nell’area di pertinenza del fabbricato principale, a condizione che:
    1. i lavori non comportino modifiche del profilo morfologico originale del terreno in scavo e riporto superiori a 1 metro di altezza;
    2. non ricadano all’interno di aree soggette ad esondazione o a pericolosità idraulica come definita dalla DCR 1212/1999;
    3. non comportino eliminazione di piante arboree e/o arbustive;
    4. venga predisposta la documentazione progettuale prevista al comma 9 dell’art.100 del DPGR 48/R/2003.
  6. la realizzazione di porticati, di superficie inferiore a quella del fabbricato e comunque fino ad un massimo di 50 metri quadrati, a condizione che:
    1. siano realizzati in aree pianeggianti (pendenza massima 10%);
    2. lo scavo per la messa in opera delle fondazioni sia limitato allo stretto indispensabile;
    3. sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
    4. non comportino eliminazione di piante arboree e/o arbustive;
    5. non ricadano all’interno di aree soggette ad esondazione o a pericolosità idraulica come definita dalla DCR 1212/1999;
    6. venga predisposta la documentazione progettuale prevista al comma 9 dell’art.100 del DPGR 48/R/2003.
  7. Costruzione di modesti ampliamenti volumetrici in aderenza al fabbricato per una superficie non superiore al 20% di quella coperta esistente e comunque non superiore a mq.100; in questo caso l’autorizzazione mediante DIL può essere richiesta una sola volta. Detto intervento potrà interessare il sottosuolo per una profondità massima di ml. 2,50, a condizione a condizione che:
    1. non comporti eliminazione di piante arboree e/o arbustive;
    2. non ricada all’interno di aree soggette ad esondazione o a pericolosità idraulica come definita dalla DCR 1212/1999;
    3. la Relazione geologica, allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica dell’intervento;
    4. venga predisposta la documentazione progettuale prevista al comma 9 dell’art.100 del DPGR 48/R/2003.
  8. Costruzione di nuovi annessi rurali di superficie inferiore a 100 mq e Costruzione di silos per attività rurali e concimaie, a condizione che:
    1. non ricadano all’interno di aree soggette ad esondazione o a pericolosità idraulica come definita dalla DCR 1212/1999;
    2. la Relazione geologica, allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica dell’intervento;
    3. non comportino eliminazione di piante arboree e/o arbustive;
    4. venga predisposta la documentazione progettuale prevista al comma 9 dell’art.100 del DPGR 48/R/2003.
  9. La realizzazione di muri di contenimento e sostegno del terreno fino ad un’altezza di 2,5 metri a condizione che:
    1. non sia necessaria eliminate piante arboree e arbustive;
    2. la Relazione geologica, allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica dell’intervento;
    3. venga predisposta la documentazione progettuale prevista al comma 9 dell’art.100 del DPGR 48/R/2003.
  10. Realizzazione delle opere necessarie al superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche o di scale esterne di accesso ai fabbricati a condizione che:
    1. non sia necessaria eliminate piante arboree e arbustive;
    2. venga predisposta la documentazione progettuale prevista al comma 9 dell’art.100 del DPGR 48/R/2003.
  11. L’infissione di pali di sostegno per linee elettriche aeree in cavo in conduttori nudi per i quali sono necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e non comportano l’eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.
  12. Realizzazione di cabine di derivazione (elettriche e telefoniche), stazioni di monitoraggio microsismico e ambientale, di superficie non superiore a 20 mq e volumi di scavo inferiori a 10 mc, a condizione che:
    1. non ricadano all’interno di aree soggette ad esondazione o a pericolosità idraulica come definita dalla DCR 1212/1999;
    2. non comportino eliminazione di piante arboree e/o arbustive;
    3. venga predisposta la documentazione progettuale prevista al comma 9 dell’art.100 del DPGR 48/R/2003.
  13. L’installazione di stazioni radio per telefonia mobile previste nei piani di sviluppo della rete di comunicazione, privilegiando l’accorpamento degli stessi, che hanno già ottenuto il parere favorevole ai fini del Vincolo Idrogeologico a condizione che:
    1. siano rispettate le eventuali condizioni prescrittive per l’esecuzione dei lavori previste nei precedenti pareri ai fini del vincolo idrogeologico;
    2. non ricadano all’interno di aree soggette ad esondazione o a pericolosità idraulica come definita dalla DCR 1212/1999;
    3. la Relazione geologica, allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica dell’intervento;
    4. non comportino eliminazione di piante arboree e/o arbustive;
    5. venga predisposta la documentazione progettuale prevista al comma 9 dell’art.100 del DPGR 48/R/2003.
  14. La realizzazione di pozzi per qualsiasi uso a condizione che:
    1. la Relazione geologica, allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica dell’intervento e in particolare che attesti la compatibilità dell’emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche, con la circolazione idrica profonda, non comporti turbativa al regime delle sorgenti e pozzi ad uso idropotabile, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti;
    2. non ricadono nelle aree in cui siano espressamente vietata la loro realizzazione per effetto di specifiche norme di settore ( ad esempio: norme e misure di salvaguardia redatte ai sensi della legge sulla Difesa del Suolo – L 183/89 e di Tutela della risorsa idrica);
    3. non siano realizzati ad una distanza inferiore ai 100 mt dai litorali marini;
    4. non comportino eliminazione di piante arboree e/o arbustive;
    5. non ricadano all’interno dei sistemi dunali o dei tomboli della fascia costiera;
    6. non ricadano all’interno delle aree di tutela di pozzi e sorgenti;
    7. non interessino aree in cui sono presenti condizioni di criticità connesse alla salinizzazione delle falde;
    8. al termine dei lavori di perforazione a condizionamento del pozzo, dovrà essere presentata una relazione tecnica sull’esito della ricerca di acque sotterranee eseguita. La relazione, oltre alle caratteristiche tecniche della perforazione, dovrà contenere la caratterizzazione geochimica delle acque rinvenute ( almeno cloruri, solfati e carbonati ), nonchè la conducibilità elettrica delle acque. Nel caso di pozzi per usi diversi dall’uso domestico, dovranno essere eseguite prove di portata per la definizione delle caratteristiche dell’acquifero rinvenuto. Il pozzo dovrà essere attrezzato con foro di ispezione per poter eseguire misure di livello e delle caratteristiche di conducibilità in modo che gli Enti preposti possano eseguire controlli e prelievi delle acque. La relazione di cui soprà dovrà essere allegata alla dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti secondo il provvedimento legittimante.

3.4 Opere in aree a rischio irrilevante soggette alla Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L)

Nelle aree non boscate e nel rispetto di quanto disposto nel punto 1 e 2 della sezione 3.2 del presente articolo, qualsiasi opera e movimento di terreno, è soggetta a Dichiarazione Inizio lavori a condizione che le stesse:

  1. non comportino, nei terreni agrari, modifiche morfologiche ed altimetriche del terreno diverse da quelle liberamente consentite dal regolamento forestale;
  2. non ricadano nelle aree B,C e D della cartografia della Provincia di Grosseto “proposta di modifica dei perimetri del Vincolo Idrogeologico”;
  3. non comportino l’eliminazione o il taglio di piante arboree e arbustive;
  4. non ricadano in aree in frana o soggette ad esondazione o a pericolosità idraulica come definita dalla DCR 1212/1999;
  5. gli impianti per lo smaltimento dei liquami non recapitino i reflui nel sottosuolo;
  6. la Relazione geologica, allegata alla DIL, dichiari la compatibilità e fattibilità idrogeologica dell’intervento;
  7. venga predisposta la documentazione progettuale prevista al comma 9 dell’art.100 del DPGR 48/R/2003.

Art. 4: Modulistica

  1. Le domande di Autorizzazione, le Dichiarazioni nonché le comunicazioni sono presentate al Comune di Grosseto nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 2 e 3 del presente Regolamento mediante la modulistica riportata nell’allegato A del presente Regolamento.

Art.5: Procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini

  1. Le procedure di cui al presente articolo sono disciplinate come segue:
  2. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l’avvio del procedimento avviene solo a seguito dell’invio da parte dell’interessato dei dati o della documentazione mancanti, in modo particolare tutti gli allegati previsti nei vari modelli di intervento.
  3. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni, ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l’esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell’avvio dell’istruttoria.
  4. Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.
  5. Dell’interruzione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo deve esserne dato atto nella comunicazione o nella richiesta integrativa di cui sopra.

Art. 6: Procedure e modalità di presentazione delle domande di variante in corso d’opera

  1. Le varianti in corso d’opera riferibili agli interventi di cui all’art 101 del Regolamento Forestale sono disciplinate all’art.2 – lettera A del presente Regolamento.
  2. Le varianti in corso d’opera soggette alla Dichiarazione Inizio Lavori sono disciplinate dall’articolo 2 – lettera C del presente Regolamento per le tipologie di opere e movimenti terra inclusi nell’articolo 3 dello stesso Regolamento (tipologie previste al punto 3.2 – lettera H ed al punto 3.3 lettera D).

Art.7: Vigilanza ed accertamento delle infrazioni. Sanzioni. Ripristini

  1. In base all’art. 81 comma 3 della Legge Forestale n° 39/2000, la competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla materia di cui all’art. 42, comma 5, è di competenza dell’Amministrazione Comunale.
  2. Le sanzioni per la violazione delle disposizione di legge sono quelle previste all’art. 82 della Legge Forestale n° 39/2000 e successive modificazioni.
  3. Nel caso di violazione delle disposizioni di legge che comportino una intimazione della rimessa in pristino dei luoghi da parte del trasgressore, l’Amministrazione Comunale procederà secondo il disposto di cui all’art. 85 della Legge Forestale Toscana n° 39/2000 e successive modifiche.

Art. 8: Norma finale (vigenza del regolamento e istruzione pratiche già pervenute

  1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
  2. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono considerate valide ove conformi alla normativa vigente al momento di presentazione delle stesse.

Art. 9: Ulteriori adempimenti

  1. Qualora venga richiesto nell’atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all’Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori.
  2. Nei casi di cui all’articolo 7, comma 5, del Regolamento forestale (del DPGRT48/R/2003), il Comune con apposito provvedimento a firma del dirigente responsabile o suo delegato può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell’autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori.

Art. 10: Deposito Cauzionale
Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti

  1. Per gli adempimenti di cui all’art. 44 della Legge Regionale 39/200 e dell’art. 81 del Regolamento Forestale, dovrà essere costituito un deposito cauzionale nei modi e nelle forme di legge, pari al costo del rimboschimento compensativo da realizzare maggiorato del 10%, che dovrà essere costituito, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento forestale (del DPGRT48/R/2003), mediante:
    • mediante depositi o titoli bancari vincolati o deposito infruttifero in contanti estinguibili solo su specifica autorizzazione del Comune stesso;
    • da fideiussione bancaria o polizza assicurativa vincolata a favore del Comune estinguibili solo su specifica autorizzazione del Comune stesso; la fideiussione o polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Comune.
  2. Il costo del rimboschimento compensativo da realizzare dovrà essere determinato mediante computo metrico estimativo redatto ed asseverato da tecnico professionista abilitato.
  3. Lo svincolo avverrà su richiesta del titolare e con apposito atto del Funzionario Responsabile del Settore competente e dopo istruttoria del Responsabile del Procedimento, alla richiesta dovrà essere accompagnata dichiarazione del Direttore dei lavori (se nominato) circa l’esatto e puntuale adempimento delle operazioni previste nel progetto principale e nel documento autorizzativo. In alternativa dichiarazione del C.F.S. o del Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione Provinciale, circa l’esatto e puntuale adempimento delle operazioni previste nel progetto principale e nel documento autorizzativo.
  4. Nel caso di rimboschimento compensativo, il titolare dell’autorizzazione dovrà comunicare l’inizio dei lavori e la cauzione verrà svincolata dopo tre o cinque anni dall’inizio dei medesimi, tranne il caso in cui il titolare abbia costituito due diversi depositi cauzionali di cui uno per i lavori ed uno per le cure colturali successive all’impianto; in questo caso il primo deposito verrà svincolato al termine dei lavori di rimboschimento presentando dichiarazione del Direttore dei lavori o secondo le disposizioni sopra riportate, circa l’esatto e puntuale adempimento delle operazioni previste nel progetto principale, ed il secondo, relativo alle cure colturali, dopo tre o cinque anni presentando dichiarazione del Direttore dei lavori o secondo le disposizioni sopra riportate, circa l’esatto e puntuale adempimento delle operazioni previste nel progetto principale.
  5. Qualora in fase di accertamento di fine lavori siano riscontrate fallanze superiori al 20%, il titolare dovrà procedere all’ulteriore proseguimento delle cure colturali per almeno un anno, non si da luogo allo svincolo della cauzione.
  6. Nel caso il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo, il versamento degli importi di cui all’art. 81, comma 6, del Regolamento forestale (del DPGRT48/R/2003), deve essere effettuato mediante versamento della somma prevista nelle casse dell’Amministrazione Provinciale che le introiterà su apposito capitolo di bilancio a destinazione vincolata appositamente istituito; il Comune darà comunicazione al titolare dell’utilizzo della somma versata che dovrà essere utilizzata per gli scopi di cui alla L.R. 39/00 e succ mod. per gli interventi di cui all’art. 10.

Art. 11: Norme finali (pratiche già presentate prima del 31.12.2003)

  1. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate prima del 31.12.2003 all’Amm.ne Provinciale di Grosseto sono considerate valide,ove conformi alla normativa vigente al momento di presentazione delle stesse, e l’atto autorizzativo, ove prescritto o abilitativo, sarà rilasciato dalla stessa Amm.ne Provinciale.