Cittadinanza jure sanguinis

Il cittadino straniero discendente di emigrato italiano, può rivendicare il possesso della cittadinanza italiana, così come si evince dalla Circolare Ministero dell’Interno K 28.1 dell’08/04/1999, facendo riferimento alla normativa dell’attuale legge n° 91/1992, dalla quale si evince che è italiano per nascita il figlio di madre o di padre cittadino del nostro Paese, pertanto ai sensi dall’art. 1 della legge sulla cittadinanza è nato italiano per diritto di sangue.

I discendenti dei nostri emigranti che non si sono naturalizzati stranieri e i cui figli hanno avuto attribuita la cittadinanza alla loro nascita jure soli nei Paesi di antica emigrazione, per esempio argentina, brasiliana, canadese, uruguaiana, australiana, ecc. ecc. e se non è intervenuta nessuna interruzione nella trasmissione della cittadinanza risultano in possesso di doppia cittadinanza: attribuita per nascita sul suolo straniero e italiana per discendenza paterna fino al giorno 01/01/1948 e successivamente trasmessa anche dalla madre; pertanto possono chiedere, seppure attualmente hanno il passaporto straniero, il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana jure sanguinis dalla nascita secondo le indicazioni della citata Circolare K 28.1.

Per ottenere tale riconoscimento, presso il comune di Grosseto, lo straniero deve essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente; così come precisato a seguito delle mutate condizioni per l’iscrizione nell’A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente) degli stranieri e precisato nella Circolare n° 32 del 13/06/07: non è necessario in questo caso “ il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all’Autorità di frontiera, al momento dell’ingresso, mentre gli stranieri che provengono dell’area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall’ingresso”.

Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana inizia con la presentazione dell’istanza, in bollo, dopo la definizione della pratica di residenza: tutta la documentazione deve essere prodotta secondo la vigente normativa, tradotta e legalizzata dall’Autorità italiana competente per territorio, secondo quanto stabilito con accordi bilaterali o multilaterali fra i vari Paesi.

La documentazione da presentare si evince anche dall’allegato alla modulistica, comunque considerata la particolarità di tale procedimento si consiglia il richiedente di informarsi presso l’Ufficio di stato civile – Via Saffi n° 17 o mettersi in contatto anche via e-mail all’indirizzo sotto precisato.

Il richiedente deve essere sicuro che l’AVO emigrato sia deceduto dopo il 17/03/1861 (proclamazione del Regno d’Italia) e che non acquistò la cittadinanza del Paese estero di emigrazione anteriormente alla nascita del discendente; presentare il relativo atto di nascita, matrimonio e morte; gli atti di nascita e matrimonio dei discendenti in linea retta fino all’atto di nascita del richiedente, nonché attestazione/i ( a secondo della loro residenza in un territorio o più territori) dell’Autorità italiana competente (Ambasciata/Consolato) del loro Paese di appartenenza dalla quale risulti che né gli ascendenti, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, vi abbiano mai rinunciato ai sensi dell’art. 7 della legge n° 555/1912 e dell’art. 11 della legge n° 91/1992.

Normativa
  • Codice Civile del 1865 (artt. 1-15)
  • Legge n° 23 del 31/01/1901 sulle migrazioni
  • Legge n° 555 del 13/06/1912
  • La Costituzione Repubblicana del 1948
  • Legge n° 151 del 19/05/1975
  • Sentenza Corte Costituzionale n° 87 del 1975 – Sentenza Corte Costituzionale n° 30 del 1983 – Parere del Consiglio di Stato n° 105 del 1983
  • Circolare del Ministero dell’Interno K 28.1 dell’08/04/1991 – (ancora operativa e giuridicamente valida anche dopo l’entrata in vigore della legge n° 91/1992 e successivo D.P.R. n° 572/1993)
  • Legge n° 91/1992 e successivo D.P.R. n° 572/1993
  • Varie circolari Ministero Grazia e Giustizia e dell’Interno attinenti ed esplicative
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