L’ingresso e il soggiorno

Lo straniero o l’apolide, in provenienza diretta dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen, può entrare in Italia solo se:

  • si presenta presso un valico di frontiera;possiede un passaporto o un documento di viaggio equipollente, riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
  • è titolare, nei casi in cui è richiesto, del visto d’ingresso o di transito valido;
  • esibisce documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno;
  • dimostra la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, tranne che per i soggiorni per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza;
  • non è segnalato, ai fini della non ammissione, nel Sistema d’informazione Schengen;
  • non è considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
  • non risulta condannato, anche a seguito di patteggiamento, per i reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
  • siano decaduti gli effetti di una precedente espulsione, avendo ottenuto la speciale autorizzazione del ministro dell’Interno a rientrare in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso;
  • non deve essere espulso o non è segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

Lo straniero o l’apolide che non soddisfa tali condizioni, pertanto, è respinto alla frontiera e non entra in Italia.

Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale deve:

chiedere il permesso di soggiorno alla questura della provincia ove si trova;

oppure

rendere la dichiarazione di presenza, anziché chiedere tale permesso, solo se è entrato in Italia per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per visite, affari, turismo e studio.

L’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è assolto dallo straniero o dall’apolide:

  • qualora proveniente da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, entrando nel territorio dello Stato attraverso il valico di frontiera, ove è apposta l’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento HLdi viaggio;
  • qualora proveniente da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen, presentandosi entro otto giorni dall’ingresso in Italia presso la questura della provincia in cui si trova, per sottoscrivere il prescritto modulo;
  • in alternativa, qualora dimori in una struttura alberghiera, può firmare l’apposita scheda per alloggiati. Copia del documento redatto è rilasciata allo straniero per attestare che ha adempiuto all’obbligo di legge;
  • tale copia va esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Lo straniero può chiedere al questore del luogo ove ha la residenza il rilascio, per sé e per i propri familiari, del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;

è necessario, a tale fine, che:

  • sia titolare, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità.
  • soddisfi determinati requisiti di reddito e alloggiativi.

Tale documento:

  • non ha scadenza, in quanto è a tempo indeterminato;
  • è rifiutato a chi è pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Lo straniero o l’apolide, in provenienza diretta dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen, può entrare in Italia solo se:

  • si presenta presso un valico di frontiera;
  • possiede un passaporto o un documento di viaggio equipollente, riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
  • è titolare, nei casi in cui è richiesto, del visto d’ingresso o di transito valido;
  • esibisce documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno;
  • dimostra la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, tranne che per i soggiorni per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza;
  • non è segnalato, ai fini della non ammissione, nel Sistema d’informazione Schengen;
  • non è considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
  • non risulta condannato, anche a seguito di patteggiamento, per i reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
  • siano decaduti gli effetti di una precedente espulsione, avendo ottenuto la speciale autorizzazione del ministro dell’Interno a rientrare in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso;
  • non deve essere espulso o non è segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

Lo straniero o l’apolide che non soddisfa tali condizioni, pertanto, è respinto alla frontiera e non entra in Italia. Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale deve: chiedere il permesso di soggiorno alla questura della provincia ove si trova;

oppure

rendere la dichiarazione di presenza, anziché chiedere tale permesso, solo se è entrato in Italia per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per visite, affari, turismo e studio.

L’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è assolto dallo straniero o dall’apolide:

  • qualora proveniente da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, entrando nel territorio dello Stato attraverso il valico di frontiera, ove è apposta l’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento HLdi viaggio;
  • qualora proveniente da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen, presentandosi entro otto giorni dall’ingresso in Italia presso la questura della provincia in cui si trova, per sottoscrivere il prescritto modulo;
  • in alternativa, qualora dimori in una struttura alberghiera, può firmare l’apposita scheda per alloggiati. Copia del documento redatto è rilasciata allo straniero per attestare che ha adempiuto all’obbligo di legge;
  • tale copia va esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Lo straniero può chiedere al questore del luogo ove ha la residenza il rilascio, per sé e per i propri familiari, del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;

è necessario, a tale fine, che:

  • sia titolare, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità.
  • soddisfi determinati requisiti di reddito e alloggiativi.

Tale documento:

  • non ha scadenza, in quanto è a tempo indeterminato;
  • è rifiutato a chi è pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

I DOCUMENTI DI VIAGGIO

(circolare del ministero Affari Esteri del 24 ottobre 2001, n. 14)

Per l’ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano.

Il passaporto può essere: diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici) od ordinario; individuale (con l’eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori) o collettivo(intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggino tutte insieme e per la stessa finalità, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza e che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen); ogni componente la comitiva deve essere in possesso di un documento individuale d’identità, corredato di fotografia).

In alternativa al passaporto, sono considerati validi per il

passaggio delle frontiere i seguenti documenti di viaggio:

  • titolo di viaggio per apolidi. È rilasciato a coloro che sono considerati apolidi, ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, ratificata con legge 1 febbraio 1962, n. 306;
  • documento di viaggio per rifugiati. È rilasciato a coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato, in applicazione della Convenzione sullo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata dall’Italia il 24 luglio 1954;
  • titolo di viaggio per stranieri. È rilasciato a chi non può ricevere un valido documento di viaggio dalle autorità del Paese di cui è cittadino;
  • libretto di navigazione. È il documento professionale rilasciato ai marittimi per la loro attività e valido per l’ingresso nello Spazio Schengen, solo per le esigenze professionali del marittimo;
  • documento di navigazione aerea. È rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle compagnie aeree civili per l’esercizio della loro attività e esenti dall’obbligo di visto, solo se l’ingresso è determinato da esigenze professionali;
  • lasciapassare delle Nazioni unite. È rilasciato al personale Onu e a quello delle istituzioni dipendenti;
  • documento rilasciato da un quartier generale della Nato.È rilasciato al personale civile e militare in servizio in uno Stato dell’Alleanza Atlantica. I membri delle forze Nato sono esenti dal visto, ma non i familiari né il personale civile al seguito;
  • carta d’identità per i cittadini degli Stati della Ue. È valida anche per l’espatrio per motivi di lavoro, in esenzione dal visto; carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto. È valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno dei citati Stati per viaggi di durata inferiore a 3 mesi, senza obbligo di visto;
  • elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della Ue.È rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della Ue, che sono esenti dall’obbligo di visto;
  • lasciapassare. È un foglio sostitutivo del passaporto, che viene rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen o solo per l’Italia;
  • lasciapassare (o tessera) di frontiera. È concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.

LA DISPONIBILITÀ DI MEZZI FINANZIARI

(direttiva del ministro dell’Interno 1 marzo 2000)

Lo straniero che entra nello Spazio Schengen o in Italia deve disporre di mezzi finanziari per il proprio sostentamento; la disponibilità dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato può essere dimostrata mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito (v. tabella n.1).

Lo straniero deve inoltre indicare l’esistenza di un alloggio idoneo nel territorio nazionale e la disponibilità della somma necessaria al rientro nel Paese di origine, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.

A tali importi è subordinato, ad esempio, l’ingresso in Italia per motivi di affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo e per motivi religiosi.

Nel caso in cui lo straniero debba dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei propri familiari, esso deve essere pari a quello indicato nella tabella n. 2.

Contatti ad enti/uffici esterni

A – Responsabili Uffici Anagrafe dei Comuni Italiani

B – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Servizi agli stranieri

Link utili

A – DCSD – Ministero Interno

B – Notizie utili in materia anagrafica da deaweb.org

C – Notizie utili in materia anagrafica da anusca.it