Permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo

Il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo sostituisce la carta di soggiorno per cittadini stranieri.

Si tratta di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato che può essere rilasciato al cittadino straniero in possesso da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

Il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo costituisce documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data di rilascio o di rinnovo;

quest’ultimo è effettuato a richiesta dall’interessato e corredato di nuove fotografie.

Può essere chiesto dallo straniero anche per un proprio familiare (coniuge, figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute, genitori a carico), qualora dimostri la disponibilità di un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

Il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo consente di:

fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto, sempreché detto titolo sia stato rilasciato da uno Stato Schengen (in quanto equiparato ad un visto Schengen) e circolare liberamente nel territorio italiano, con le sole limitazioni previste dalle leggi militari;

svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero;

usufruire, sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero nel territorio nazionale, delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limitiprevisti dalla vigente normativa.

Come presentare domanda

La domanda va presentata presso gli uffici postali utilizzando l’apposito modulo, compilato dall’interessato, oppure rivolgendosi a comuni e patronati per la precompilazione dell’istanza che dovrà essere, comunque, inoltrataattraverso gli stessi uffici postali.

Alla domanda è necessario allegare:

copia del passaporto o documento equipollente, in corsoM di validità;

copia della dichiarazione dei redditi (per i collaboratori domestici – colf/badanti –è richiesta l’esibizione dei bollettini Inps o l’estratto contributivo analitico rilasciato dall’Inps);

certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;

copia delle buste paga relative all’anno in corso;

documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;

bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro);

marca da bollo (14,62 euro);

4 foto, in formato tessera, recenti.

Nel caso di richiesta a favore di un proprio familiare, è necessario allegare anche la fotocopia del certificato di idoneità dell’alloggio e dimostrare di possedere un reddito sufficienteper il sostentamento proprio e dei propri familiari.

Per ogni domanda di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo presentata presso l’ufficio postale è richiesto un versamento di 30 euro.

In questo caso, il coniuge ed i figli minori ultraquattordicenni dello straniero devono provvedere a presentare personalmente la propria istanza presso l’ufficio postale.

Stranieri in possesso di permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

esercitare un’attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

frequentare corsi di studio o di formazione professionale;

soggiornare per altro scopo lecito, dimostrando di possedere mezzi di sussistenza non occasionali, pari ad almeno il doppio dell’importo minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e stipulando una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

In questo caso lo straniero ottiene un permesso di soggiorno in relazione al motivo della sua presenza in Italia, mentre ai suoi familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Casi di esclusione e di revoca

Il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Non possono farne richiesta inoltre gli stranieri che:

soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

soggiornano per asilo o hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato (ora protezione internazionale) e sono in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;

sono diplomatici, consoli o con funzioni equiparate, nonché membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.

Il titolo può essere revocato:

se è stato acquisito fraudolentemente;

quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;

in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;

in caso di conferimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell’Unione europea;

in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo di sei anni;

in caso di espulsione.

I titolari di permesso di soggiorno in questione possono essere espulsi solo:

per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, nonché nell’ambito del contrasto del terrorismo internazionale;

nel caso in cui siano socialmente pericolosi, purché destinatari di misure di prevenzione personali.

Normativa/e di riferimento

  • Dlgs 286/1998
  • Dpr 394/1999
  • Dlgs 30/2007
  • Direttiva 2004/38/CE.
  • Dlgs 3/2007
  • Articolo 57. Moduli e formulari – d.lgs 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale

Contatti ad enti/uffici esterni

A – Responsabili Uffici Anagrafe dei Comuni Italiani

B – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Servizi agli stranieri

Link utili

A – DCSD – Ministero Interno

B – Notizie utili in materia anagrafica da deaweb.org

C – Notizie utili in materia anagrafica da anusca.it