Regole per cittadini UE

(decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30

Tutti i cittadini dell’Unione europea hanno il diritto di entrare e soggiornare liberamente in Italia o in un altro Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, con modalità differenti a seconda che il periodo di soggiorno sia di durata inferiore o superiore a tre mesi.

Il diritto di ingresso e di soggiorno può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sicurezza dello Stato nonché per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Nelle suddette ipotesi è adottato un provvedimento di allontanamento, che può essere emesso anche per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.

Analoghe disposizioni si applicano anche per i familiari che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione, e cioè per:

il coniuge;

il partner che ha contratto con il cittadino dell’Unione europea un’unione registrata, sulla base della legislazione di uno Stato membro, equiparata dallo Stato membro ospitante al matrimonio;

i discendenti diretti con meno di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner;

gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o delpartner.

Soggiorni di durata inferiore a tre mesi

I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio.

Anche i familiari stranieri di un cittadino dell’Unione possono entrare e soggiornare in Italia senza alcuna formalità, ma devono essere in possesso di un passaporto valido e, dove richiesto, di un visto d’ingresso, tranne se sono già in possesso di una “carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione” in corso di validità.

Sia i cittadini dell’Unione che i loro familiari stranieri possono dichiarare la loro presenza in Italia, secondo specifiche modalità (si rinvia agli appositi paragrafi).

Soggiorni di durata superiore a tre mesi

Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi quando:

è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; dispone, per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi.

La dichiarazione di presenza per i cittadini dell’Unione europea

Il cittadino dell’Unione o il suo familiare, in ragione della durata del soggiorno, può dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale presso un ufficio di polizia; le modalità di presentazione di tale dichiarazione saranno definite dal ministro dell’Interno con apposito decreto.

Se l’interessato non ha reso la dichiarazione di presenza, si presume che il suo soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi, salvo prova contraria.

Ne deriva, pertanto, che tale persona:

se intende soggiornare per meno di tre mesi, non è obbligata a dichiarare la propria presenza. Il diritto di soggiornare per meno di tre mesi, infatti, si esercita senza alcuna formalità;

qualora non effettui tale dichiarazione, può comunque provare di essere in Italia da meno di tre mesi;

nel caso in cui non fornisca detta prova, è considerata soggiornante da più di tre mesi;

se sceglie di rendere la dichiarazione di presenza, deveosservare le modalità indicate con il decreto del ministro dell’Interno;

qualora intenda soggiornare per più di tre mesi, ha il solo obbligo di iscriversi all’anagrafe.

L’iscrizione anagrafica

I cittadini dell’Unione che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono chiedere l’iscrizione anagrafica al comune di residenza.

Per tale iscrizione, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per i cittadini italiani, occorre produrre la documentazione attestante:

in caso di soggiorno per motivi di lavoro: l’attività lavorativa esercitata;

in caso di soggiorno senza svolgere attività lavorativa o per motivi di studio o formazione: la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, calcolate in base all’importo annuo dell’assegno sociale in relazione al numero dei familiari a carico, anche tramite un’autocertificazione;

la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria che copra le spese sanitarie; limitatamente al soggiorno per motivi di studio, anche la documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto;

in caso di familiare del cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro, ma non un autonomo diritto al soggiorno: è necessario un documento che attesti la qualità di familiare o familiare a carico (che può essere anche autocertificata).

Il comune rilascia all’interessato un’attestazione comprovante il deposito della richiesta di iscrizione anagrafica.

I familiari del cittadino dell’Unione che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare:

un documento d’identità o il passaporto in corso di validità nonché il visto d’ingresso, se richiesto;

un documento che attesti la qualità di familiare e, qualorarichiesto, di familiare a carico;

l’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione.

Carta di soggiorno per i familiari stranieri

Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari stranieri del cittadino comunitario devono richiedere la “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”.

La domanda di rilascio può essere presentata direttamente al questore del luogo di dimora. In alternativa è previsto l’inoltro dell’istanza tramite gli uffici postali utilizzando l’apposito modulo, compilato dall’interessato, ovvero rivolgendosi a comuni e patronati per la precompilazione della pratica che dovrà essere, comunque, spedita attraverso gli stessi uffici postali.

Alla richiesta è necessario allegare i seguenti documenti:

il passaporto o documento equipollente, in corso di validità, nonché il visto d’ingresso, qualora richiesto;

un documento che attesti la qualità di familiare o di familiare a carico;

l’attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell’Unione;

4 foto, in formato tessera, recenti.

La carta di soggiorno ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio e mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare per un periodo non superiore a sei mesi l’anno, oppure fino a dodici mesi per motivi rilevanti (es: gravidanza, maternità, malattie gravi, studio, ecc.).

Diritto di soggiorno permanente

Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente.

A richiesta dell’interessato il comune di residenza rilascia un attestato che certifica tale condizione.

Il familiare straniero del cittadino comunitario acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale insieme al cittadino dell’Unione; in tale ipotesi può chiedere la “carta di soggiorno permanente”.

Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Il diritto al soggiorno permanente del cittadino dell’Unione e dei suoi familiari, nel caso di lavoratori autonomi o subordinati, può essere acquisito in anticipo rispetto al termine ordinario di cinque anni, in alcune circostanze quali il pensionamento, la sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, l’esercizio dell’attività lavorativa in un altro Stato membro.

La domanda di rilascio può essere presentata direttamente al questore del luogo di dimora. In alternativa è previsto l’inoltro dell’istanza tramite gli uffici postali utilizzando l’apposito modulo, compilato dall’interessato, ovvero rivolgendosi a comuni e patronati per la precompilazione della pratica che dovrà essere, comunque, spedita attraverso gli stessi uffici postali.

Normativa/e di riferimento

  • Dlgs 286/1998
  • Dpr 394/1999
  • Dlgs 30/2007
  • Direttiva 2004/38/CE
  • circolare del ministero dell’Interno del 6 aprile 2007, n. 19;
  • circolare del ministero dell’Interno del 18/07/2007, n. 39;
  • circolare del ministero dell’Interno dell’8 agosto 2007, n. 45;
  • decreto legislativo 28 febbraio 2008, n.32
  • Articolo 57. Moduli e formulari – d.lgs 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale

Contatti ad enti/uffici esterni

A – Responsabili Uffici Anagrafe dei Comuni Italiani

B – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Servizi agli stranieri

Link utili

A – DCSD – Ministero Interno

B – Notizie utili in materia anagrafica da deaweb.org

C – Notizie utili in materia anagrafica da anusca.it