Elezioni regionali

Regione Toscana

La Toscana ha una nuova legge elettorale, la n. 51 del 26 settembre 2014, pubblicata nel BURT (bollettino ufficiale della regione Toscana) n. 45 del 30/09/2014.

La nuova legge prevede l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, con eventuale doppio turno, nel caso in cui nessun candidato/a superi la soglia del 40 per cento.

Non potrà essere candidato/a Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

Le modalità di presentazione delle liste (e quindi sul numero delle firme da raccogliere), è disciplinato dall’articolo 11. Per le liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, è stato previsto che la presentazione venga effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni.

Si può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore del candidato/a Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista votata (voto disgiunto). Tornano le preferenze, e viene introdotto il principio dell’alternanza di genere. Il voto alla lista può essere accompagnato dall’espressione di uno o due voti di preferenza. In caso di due voti di preferenza, essi devono essere espressi in favore di candidati di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza; qualora un elettore esprima tre voti di preferenza, si considerano validi i primi due espressi in favore di candidati di genere diverso.

È prevista la possibilità per ciscuna lista, di presentare una “lista regionale” con un massimo di tre candidature (con alternanza di genere), questi candidati sono i primi ad essere eletti sulla base dei seggi spettanti alla lista stessa.

Il territorio regionale è suddiviso in 13 circoscrizioni, 9 di esse corrispondono alle rispettive province, mentre la provincia di Firenze è stata suddivisa in 4 circoscrizioni.

Sono previsti premio di maggioranza (60 per cento se il presidente eletto ha conseguito più del 45 per cento dei voti; 57,5 per cento se il presidente eletto ha conseguito tra il 40 ed il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione) e soglie di sbarramento (10 per cento per le coalizioni, 5 per cento per i partiti che non facciano parte di coalizione, 3 per cento per i partiti che facciano parte di una coalizione).

Normativa di riferimento

Legge regionale n. 51 del 26/09/2014