Indicazione del nome (articolo 36)

INDICAZIONE DEL NOME art. 36 D.P.R. n. 396/2000

Il cittadino che ha avuto attribuito alla nascita prima del 30/03/2001, data di inizio operatività del Nuovo Regolamento di Stato Civile, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro può presentare istanza all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è nato, dichiarando come devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici di Stato Civile e di Anagrafe. Tale istanza deve essere presentata o inviata unitamente a copia fotostatica del proprio documento di identità, tale richiesta può essere inoltrata per il minore da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela con le stesse modalità.

Si precisa altresì che tale norma trova applicazione solamente nel caso di motivata volontà dell’interessato e soltanto per “sanare situazioni pregresse” in cui risulti una discordanza tra il nome risultante nell’atto di nascita e l’uso fattone (per esempio nome attribuito nell’atto di nascita: Maria, aggiuntivo: Giovanna, Lucia; uso fattone Maria Giovanna nella certificazione anagrafica- atto di matrimonio-carta di identità, patente di guida, ecc. ecc.).

Nel caso in cui il cittadino fosse stato indicato per un lungo periodo, con l’uno o l’altro degli elementi del nome, egli avrà, comunque diritto garantito dalla norma di legge, di decidere con quale nome deve essere indicato, naturalmente senza alterare l’ordine degli elementi onomastici.

Diverso il caso in cui l’istanza sia motivata non dalla mera volontà, ma dall’uso fattone nel tempo: in tale ipotesi, da dimostrare documentalmente a cura del richiedente, sara’ possibile variare il numero e/o l’ordine dei vari elementi del nome, tutto ciò naturalmente dovrà essere assolutamente chiaro e comprovato dalla documentazione inoltrata dal cittadino richiedente.

Nei casi sopra menzionati, resta esclusa la possibilità da parte dell’Ufficiale di Stato Civile, rilevata la difformità di procedere d’ufficio senza l’istanza del richiedente.

L’Ufficiale di Stato Civile al quale è inoltrata l’istanza, verificata la documentazione o le motivazioni, provvede:

– all’annotazione nell’atto di nascita e comunica quanto dovuto al Comune di residenza per le successive variazioni anagrafiche;

– alle altre comunicazioni di sua competenza ai sensi della vigente normativa ( variazione nome nell’atto di matrimonio del richiedente, negli atti di nascita dei figli, ecc.).

Tale procedimento non si applica:

  • ai cittadini stranieri
  • alle persone nate dopo il 30/03/2000, per le quali potrà essere rivolta l’istanza di cambiamento di nome al Prefetto di Grosseto, luogo della sua residenza.
Normativa
  • Art. 36 del D.P.R. n. 396/2000
  • Circolari Ministero dell’Interno
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