La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori (se sono coniugati), da entrambi (se non sono coniugati), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre a non essere nominata. Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se uniti in matrimonio con altra persona. I genitori naturali di età inferiore a 16 anni, non possono riconoscere il bambino.
La dichiarazione di nascita può essere resa:
- entro 10 giorni dalla nascita presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o presso quello del Comune di Residenza dei genitori;
- entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuto l’evento: in questo caso l’atto di dichiarazione di nascita è trasmesso dal Direttore Sanitario al Comune di residenza dei genitori.
IMPORTANTE: Se la dichiarazione di nascita, non è resa entro i 10 giorni utili, l’Ufficiale di Stato Civile può riceverla con l’indicazione delle motivazioni che hanno causato il ritardo.
Documentazione da presentare:
- attestazione di nascita rilasciata dall’Ostetrica o dal Medico che ha assistito al parto ;
- Documento di identità valido;
- per i genitori stranieri occorre esibire il passaporto o documento equipollente;
Doppio cognome:
Dall’01/06/2022, dalla pubblicazione nella Gazzetta n.111 serie speciale, n. 22 della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27/04/2022, la regola, in contrasto a quella precedente la quale prevedeva l’attribuzione del cognome paterno, diviene quella dell’assegnazione al nuovo nato del doppio cognome, paterno e materno nell’ordine scelto di comune accordo dai genitori.
In deroga alla regola generale è comunque prevista la possibilità per i neogenitori di attribuire al figlio solo il cognome paterno oppure solo quello materno purché ci sia l’accordo di entrambi.
I genitori di bambini stranieri sono invitati a rendere la dichiarazione di nascita presso l’Ufficio di Stato Civile al fine di ottenere la certificazione per l’eventuale iscrizione nel loro permesso di soggiorno; copia integrale dell’Atto di Nascita da inoltrare alle competenti Autorità. I genitori, nel caso abbiano cittadinanze diverse, devono dichiarare la cittadinanza da attribuire al bambino; nel caso di dubbio devono necessariamente presentare un’attestazione di cittadinanza rilasciata dalla loro Autorità in Italia (Ambasciata/Consolato).
- Codice Civile Art. 131 e segg.
- D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’Art. 2, comma 12, della Legge 15/05/1997, n. 127”
- D.P.R. n.445 del 28/12/2000
- Legge n. 218 del 31/05/1995
- D.P.R. n. 223 del 30/05/1989