Iscrizione del nato in Italia

La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori (se sono coniugati), da entrambi (se non sono coniugati), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre a non essere nominata. Il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se uniti in matrimonio con altra persona. I genitori naturali di età inferiore a 16 anni, non possono riconoscere il bambino.

La dichiarazione di nascita può essere resa:

  • entro 10 giorni dalla nascita presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o presso quello del Comune di Residenza dei genitori;
  • entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuto l’evento: in questo caso l’atto di dichiarazione di nascita è trasmesso dal Direttore Sanitario al Comune di residenza dei genitori.

IMPORTANTE: Se la dichiarazione di nascita, non è resa entro i 10 giorni utili, l’Ufficiale di Stato Civile può riceverla con l’indicazione delle motivazioni che hanno causato il ritardo.

Documentazione da presentare:

  • attestazione di nascita rilasciata dall’Ostetrica o dal Medico che ha assistito al parto ;
  • Documento di identità valido;
  • per i genitori stranieri occorre esibire il passaporto o documento equipollente;

I genitori di bambini stranieri sono invitati a rendere la dichiarazione di nascita presso l’Ufficio di Stato Civile al fine di ottenere la certificazione per l’eventuale iscrizione nel loro permesso di soggiorno; copia integrale dell’Atto di Nascita da inoltrare alle competenti Autorità. I genitori, nel caso abbiano cittadinanze diverse, devono dichiarare la cittadinanza da attribuire al bambino; nel caso di dubbio devono necessariamente presentare un’attestazione di cittadinanza rilasciata dalla loro Autorità in Italia (Ambasciata/Consolato).

Con Sentenza n. 286 del 21/12/2016 la Corte Costituzionale ha reso efficace l’attribuzione del doppio cognome al nascituro (paterno e materno) con dichiarazione in accordo congiunto da parte di entrambi i genitori coniugati e non coniugati, al momento della dichiarazione di nascita.

Normativa
  • Codice Civile Art. 131 e segg.
  • D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’Art. 2, comma 12, della Legge 15/05/1997, n. 127”
  • D.P.R. n.445 del 28/12/2000
  • Legge n. 218 del 31/05/1995
  • D.P.R. n. 223 del 30/05/1989