Matrimoni concordatari e altri culti ammessi

MATRIMONI CONCORDATARI E ALTRI CULTI AMMESSI

  • Il matrimonio religioso concordatario o acattolico può essere celebrato dal Parroco o dal Ministro di Culto dopo il rilascio da parte dell’Ufficiale di stato civile del certificato di avvenute pubblicazioni (nel caso di matrimonio cattolico) o dell’autorizzazione per la celebrazione del matrimonio al Ministro di Culto (nel caso di matrimonio acattolico);
  • I nubendi che intendono contrarre matrimonio concordatario devono adempiere alle formalità che regolano i rapporti tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, rivolgendosi al Parroco che ha la giurisdizione sul territorio in cui risiede almeno uno dei nubendi.
  • Il Parroco predispone la richiesta di pubblicazione da farsi nella Casa Comunale.
  • Si eseguono le pubblicazioni, pubblicato tale atto decorsi i termini di legge l’Ufficiale di stato civile rilascia il certificato di eseguite pubblicazioni da inoltrare a cura dei nubendi al Parroco richiedente il quale concorderà la data della celebrazione con i Medesimi.
  • Il Parroco inoltrerà la richiesta di trascrizione dell’atto, nel termine di 5 giorni dalla celebrazione all’Ufficiale di stato civile del Comune di Grosseto il quale provvederà alla sua trascrizione nel relativo registro: il matrimonio produce gli effetti civili nello Stato Italiano.
  • La celebrazione dei matrimoni davanti ai Ministri dei vari Culti è regolata da specifiche intese con lo Stato Italiano.
  • Il Ministro di Culto provvede a richiedere all’Ufficiale di stato civile l’autorizzazione alla celebrazione, che la rilascia in doppia copia ai nubendi, dopo aver eseguito le pubblicazioni.
  • Successivamente tale autorizzazione dovrà essere inoltrata, a cura del Ministro di Culto, insieme all’atto di matrimonio da trascrivere all’Ufficiale di Stato Civile entro 5 giorni dall’avvenuta celebrazione del matrimonio.
  • In base alla vigente normativa l’Ufficiale di stato civile provvede in alcuni casi, prima delle pubblicazioni a leggere ai nubendi gli artt. 143-144 e 147 del codice civile, ciò verrà dichiarato nella delega rilasciata per il suo inoltro al Ministro di Culto.
Normativa
  • D.P.R. 396/2000
  • Legge n. 218/1995
  • Codice Civile Artt. 106 e succ.
  • Legge n. 847/1929
  • Legge n. 810/1929
  • Regio Decreto n. 1238/1939
  • Legge n. 121/1985
  • Circolari vari Ministeri esplicative
  • Legge n. 1159/1929
  • Regio Decreto 289/1930 e sucessivi accordi ed integrazioni, nonché Circolari di vari Ministeri esplicative.