Riconoscimento del nascituro

L’Ufficiale di Stato Civile forma l’atto di riconoscimento nei seguenti casi:

  • prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali;
  • nella dichiarazione di nascita, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali;
  • dopo la nascita del bambino, da uno o da entrambi i genitori naturali.

Il riconoscimento del figlio già riconosciuto alla nascita non può essere accettato in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo.

Il riconoscimento del figlio naturale che ha già compiuto 16 anni non può essere effettuato senza il suo consenso.

La documentazione occorrente, a secondo della casistica è varia, anche in relazione alla cittadinanza del richiedente, pertanto per ulteriori chiarimenti rivolgersi direttamente all’Ufficio.

Normativa
  • Codice Civile artt. 250 e segg.
  • Legge n. 218/95
  • D.P.R. n. 396/00