Separazione e divorzio

SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE

ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

Con la Legge n. 162 , entrata in vigore dall’11 dicembre 2014, vi è la possibilità per il cittadino di procedere:

alla separazione consensuale e/o allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.

Non e’ possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

1. in presenza di figli minori della coppia;

2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci;

3. se i coniugi desiderano stipulare accordi ti tipo patrimoniale.

PROCEDIMENTO

Le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il una dichiarazione sul modello in allegato . Tale modello può essere ritirato e conseguentemente, debitamente firmato e sottoscritto, inviato a ufficio.statocivile@comune.grosseto.it allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti o altresì consegnato al medesimo Ufficio di Stato Civile.

L’ufficio di Stato Civile verificherà le dichiarazioni rese e i presupposti per poter procedere.

Se sussistono le condizioni stabilite per legge l’Ufficio di Stato Civile fisserà la data per un incontro, in accordo con le parti.

A tale incontro le parti dichiareranno di fronte all’ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.

Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo incontro che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo, inserendo nel medesimo accordo il giorno stabilito per la conferma.

Al secondo incontro l’Ufficiale di Stato Civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo incontro).

Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore giuridico.

Le parti potranno avvalersi dell’assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l’accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell’Interno.

SEPARAZIONE E DIVORZIO

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON AVVOCATI

Art. 6 D.L. 132/14

Con l’entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge n. 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale con la presenza degli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale.

La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.

Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che entrambi i coniugi siano d’accordo ad addivenire ad una soluzione consensuale.

In particolare la negoziazione assistita da un legale per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

  • separazione personale;
  • di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • di scioglimento del matrimonio;
  • di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e disciplini la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi.

L’avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell’accordo, al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla Osta oppure un’autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.

L’avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del Nulla Osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

La trasmissione della convenzione di negoziazione assistita può essere trasmessa anche da un solo avvocato (circolare n. 6/2015 Ministero Interno).

Si chiede cortesemente la Vostra collaborazione nella compilazione del modello ISTAT al fine della rilevazione statistica dovuta per legge, da trasmettere in allegato alla convenzione stessa.

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l’ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri e procedere con gli adempimenti di rito.

Normativa

L. 162 del 10 Novembre 2014 conversione del D.L. 132 del 12 Settembre 2014

L. 55 del 6 Maggio 2015