TARSU fino anno 2012

TARSU

TARSU (Tariffa Rifiuti Solidi Urbani) è la tassa è dovuta da tutti coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite. Non ha rilevanza il titolo in base al quale i locali sono occupati o detenuti (proprietà, locazione, comodato gratuito, uso di fatto) e nemmeno l’effettiva produzione di rifiuti o l’effettivo utilizzo del servizio di smaltimento. Infatti la legge presume la produzione di rifiuti nei locali o aree ove si verifica la presenza dell’uomo, mentre l’utilizzo del servizio pubblico di smaltimento è comunque obbligatorio per legge.
Come si calcola la TARSU
La tassa si calcola in base alla tariffa prevista per l’uso a cui sono destinati i locali ed alla superficie complessiva degli stessi. Più precisamente occorre moltiplicare la tariffa prevista per i metri quadrati della superficie tassabile. Tale calcolo è comunque effettuato direttamente dall’ufficio tributi, dato che il pagamento avviene a seguito di emissione di apposita cartella (non è infatti prevista l’autotassazione come per gli altri tributi comunali).
Esenzioni
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Per ulteriori specifiche si rinvia agli art. 5 e 10 del Regolamento.

Riduzioni
La tariffa ordinaria viene ridotta nelle seguenti misure:
a)  Per abitazioni con unico occupante: del 30%
b)  Per agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: del 30%
c)  Per locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’ anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’ esercizio dell’ attività svolta: del 30%
d)  Per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’ abitazione di residenza e l’ abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’ alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune: del 30%
e)  Per utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’ anno, in località fuori del territorio nazionale: del 30%
f) per attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrano di
rientrare nelle condizioni previste dall’art. 67, punto 2) del D.Lgs. 507/93: minimo del 30%
massimo del 50%;
Regolamento TARSU – 10 –
g) del 40% in favore di nuclei familiari con soggetti portatori di handicap ai sensi della
Legge n. 104/92 in condizioni di gravità riconosciuta dalla Commissione medica
competente;
h) del 45% per le abitazioni (con esclusione di quelle catastalmente classificate nelle
categorie A/1-A8 e A/9), la cui utenza è intestata a pensionati ultra sessantacinquenni il cui
nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, presenti un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (certificazione ISEE) non superiore a € 8.000,00
(ottomila), se composto da unico componente, ed ulteriori € 2.000,00 (duemila) per ogni
componente oltre il primo, con riferimento all’anno precedente il tributo;
i) previa presentazione di idonea probatoria documentazione, del 50% per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), di cui all’art.10 del D.Lgs.
460/97, relativamente alla superficie degli immobili utilizzati come sede e di quelli
strumentali per le proprie attività istituzionali;
l) per i locali destinati ad attività espositive: del 30%;
m) ai sensi dell’art.67, comma 1, del D.Lgs.507/1993, è prevista l’esenzione e la riduzione,
nelle forme di seguito specificate, della tassa per le nuove attività produttive, commerciali e
di servizi, costituite, a decorrere dall’anno di entrata in vigore del presente regolamento, da
giovani di età inferiore ai 35 anni nonché per quelle a conduzione femminile. L’esenzione
sarà totale il primo anno mentre la tariffa unitaria sarà ridotta del 65% e del 30%
rispettivamente, nella seconda e nella terza annualità.

Modulistica

Normativa/e di riferimento

D.Lgs. 507/1993 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n 421, concernente il riordino della finanza territoriale”
Legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
D.Lgs. n. 460/1997 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
Regolamenti

Tariffe

Consultazione utenti

  • Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani


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Link utili

Tariffe

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Delibera tariffe 2003
Delibera tariffe 2002
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