Ufficio demanio terrestre

Responsabile: Alessandro Bisdomini

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Indirizzo: Via Colombo, 5 - 58100 Grosseto

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Materie trattate

Beni demaniali art. 822 c.c. Sono i beni immobili o le universalità di mobili che appartengono a enti pubblici territoriali cioè allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni. Sono demaniali solo i beni che la legge indica come tali e quelli a essi assimilabili. Il demanio si distingue in necessario e accidentale. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiiti dalle leggi che li riguardano (art. 823 c.c.). I beni che costituiscono il patrimonio indisponibile del Comune non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art 828 c.c.). Si tratta pertanto di beni destinati ad un pubblico servizio, per i quali sussiste un limite alla alienabilità solo fino a quando dura la destinazione per fini pubblici. Gli altri beni che appartengono al patrimonio disponibile possono essere oggetto di tutti i rapporti di diritto privato e pertanto il Comune può affittarli, darli in locazione, venderli e costituire su di essi diritti reali ecc. E’ quindi possibile anche per i privati chiedere ed ottenere l’utilizzo (e, in alcuni casi, anche l’acquisto) di molti beni del patrimonio comunale. I rapporti con il Comune potranno essere di natura pubblicistica (concessioni) o privatistica (locazioni, affitti, ecc.) a seconda della appartenenza dei beni immobili ad una delle predette categorie.

Normativa

Il demanio si distingue in necessario e accidentale. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiiti dalle leggi che li riguardano (art. 823 c.c.). – I beni che costituiscono il patrimonio indisponibile del Comune non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art 828 c.c.).