Nei parlamenti democratici le camere sono elette dal popolo. L’esistenza del parlamento può essere considerata diretta conseguenza del principio di sovranità popolare, in Italia questo viene sancito dall’art. 1, secondo comma, della Costituzione che recita “La sovranità appartiene al popolo”. In Italia il diritto di voto (elettorato attivo) è garantito dal suffragio universale, quindi tutti i cittadini italiani maggiorenni (18 anni) sono iscritti di diritto nelle liste elettorali. Per l’elezione del Senato può votare solo chi abbia compiuto 25 anni. Per candidarsi alle elezioni (elettorato passivo) è necessario aver compiuto 25 anni per la Camera dei Deputati, e 40 anni per il Senato.
Cittadini residenti all’estero
Gli iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), che non abbiano perso il diritto elettorale, sono iscritti nelle Liste Elettorali tenute dai Comuni italiani ed hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia, secondo le diverse modalità previste in ragione del tipo di consultazione o della nazione di residenza. I cittadini italiani residenti all’estero hanno diritto di voto per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari abrogativi e confermativi. In occasione delle elezioni politiche, essi votano nella Circoscrizione Estero per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori. La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: a) Europa; b) America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e Antartide. Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto i 18 anni (per l’elezione della Camera) ed i 25 anni (per il Senato), e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all’estero, in base all’unificazione dell’AIRE dei Comuni e degli schedari Consolari. Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero viene espresso per corrispondenza. Entro 18 giorni prima della data delle elezioni, l’Ufficio Consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, nonché una busta grande preaffrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare stesso; le liste dei candidati; un foglio esplicativo sulle modalità del voto; il testo della Legge 459/2001. L’elettore deve spedire le schede votate all’Ufficio consolare entro 10 giorni prima della data delle elezioni. L’Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale. Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare. Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza; e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori. I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.
Opzione per il voto in Italia
I cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza. La Legge 459/2001 prevede infatti che l’elettore possa optare per l’esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto. L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni. L’opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria. Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia optato per l’esercizio del voto in Italia. Per le consultazioni amministrative (elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e l’elezione diretta del Presidente della Provincia e del consiglio Provinciale) nonché per l’elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale e per le consultazioni referendarie locali, gli elettori residenti all’estero ricevono dal comune di iscrizione AIRE una cartolina-avviso, che oltre ad informarli dalla data della consultazione, consente di rientrare in Italia usufruendo delle agevolazioni di viaggio riconosciute di volta in volta. Qualora non ne siano già in possesso una volta rientrati in Italia dovranno ritirare la Tessera Elettorale nel comune di iscrizione.
Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia
L’attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell’Unione Europea (oltre all’Italia fanno parte dell’U.E.: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco e vice-Sindaco). Inoltre, la Direttiva 93/109/CEE, concernente le modalità di esercizio del diritto di voto per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, il diritto di esercitare il voto alle elezioni del Parlamento Europeo. Per ottenere l’iscrizione occorre essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea e godere della capacità politica con riferimento all’ordinamento del paese d’origine e a quello italiano presentando apposita domanda. La domanda può essere presentata anche a mezzo fax al numero: 0564 488590; in questo caso alla domanda è necessario allegare fotocopia di un documento d’identità personale. Il cittadino straniero, compreso il personale diplomatico o consolare nonché il relativo personale dipendente, che intende esercitare questi diritti deve richiedere l’iscrizione in una apposita lista elettorale “aggiunta”, presentando una domanda all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza. I cittadini dell’Unione Europea, che vivono in uno Stato membro del quale non hanno la cittadinanza e che sono iscritti in apposite liste elettorali aggiunte del Comune di residenza, possono partecipare alle elezioni comunali (elezione diretta del Sindaco, del Consiglio comunale e del Consiglio di circoscrizione) e all’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo. La legge non stabilisce termini per la presentazione delle domande di iscrizione alle liste elettorali aggiunte, tuttavia, in occasione di elezioni comunali o del Parlamento Europeo, le domande devono essere presentate entro e non oltre il quarantesimo giorno anteriore la data di votazione in caso di elezioni comunali, ed il novantesimo giorno anteriore la data di votazione in caso di elezione del Parlamento Europeo. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta ricevono al loro domicilio la tessera elettorale, che indica il luogo dove devono recarsi per esprimere il voto, e si resta iscritti fino a quando l’interessato non chiede di essere cancellato, oppure fino a che non si è cancellati d’ufficio. In riferimento alle elezioni comunali e circoscrizionali, il cittadino dell’Unione Europea può candidarsi come consigliere comunale.
Quando si vota: i seggi sono aperti la domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
Ammissione degli elettori alla votazione
Il diritto di voto viene esercitato dall’elettore presentandosi all’ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è iscritto. Ai fini dell’ammissione degli elettori alla votazione presso la sezione elettorale di iscrizione, è necessario esibire la tessera elettorale, unitamente ad un documento di riconoscimento. Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:
- coloro che si presentino a votare muniti dell’attestazione del Sindaco di ammissione al voto
- i membri del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni del Comune di Grosseto, purché muniti della tessera elettorale
- gli elettori non deambulanti: tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione di una attestazione medica rilasciata dall’unità sanitaria locale attestante l’impedimento
- gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in altra sezione del Comune di Grosseto, che abbiano indicato quale loro dimora, un indirizzo di abitazione compreso nell’ambito territoriale del Comune
Identificazione degli elettori
L’elettore che si presenta a votare deve essere identificato. Tale identificazione può avvenire mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti: carta di identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia del titolare, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, anche se scaduto, sempre che la data di scadenza non risalga oltre tre anni prima del giorno della votazione. Inoltre, l’identificazione può avvenire per attestazione di uno dei membri del seggio.
Sezioni elettorali
Ogni cittadino elettore, nelle elezioni o referendum, può esercitare il diritto di voto recandosi presso la sezione elettorale di appartenenza. Si allega il file dove sono indicate le ubicazioni delle sezioni elettorali nei plessi scolastici.
Affissione manifesti elettorali
In occasione di elezioni o referendum, la propaganda elettorale (affissione manifesti) viene regolamentata da specifiche norme di legge, le quali impongono l’affissione dei manifesti elettorali in appositi spazi assegnati alle varie formazioni politiche in competizione. Questi spazi di affissione sono dislocati in appositi luoghi su tutto il territorio comunale, individuati dall’Amministrazione comunale. Si allega il file dove sono indicati i luoghi di assegnazione dei “cartelloni” per la propaganda elettorale.
Thumb | Nome file | ||
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sezioni elettorali | 118 | 24/12/2018 09:25 | |
ubicazione spazi di propaganda | 51 | 04/09/2020 10:17 | |
assegnazione spazi referendum 2020 | 42 | 07/09/2020 18:17 | |
assegnazione spazi regionali 2020 | 46 | 07/09/2020 18:19 |