Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni

Regolamento per l’effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni


Deliberazione C.C. n.104 del 16/10/2000

Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Tipologia dei controlli
Art. 3 Modalità dei controlli
Art. 4 Termini per l’effettuazione die controlli
Art. 5 Errori sanabili e imprecisioni rilevate nei controlli
Art. 6 Oggetto dei controlli
Art. 7 Modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli in caso di ragionevole dubbio
Art. 8 Modalità, e criteri per l’effettuazione dei controlli a campione
Art. 9 Modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli puntuali
Art. 10 Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni
Art. 11 Controlli effettuati dall’Amministrazione comunale per conto di altre Pubbliche Amministrazioni
Art. 12 Relazione annuale sull’esito del controlli

Art. 1: Oggetto e finalità

  1. Il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all’Amministrazione Comunale, nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Servizi Pubblici su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati.
  2. Per controllo si intende attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.
  3. I controlli effettuati dai Servizi dell’Amministrazione sulle autocertificazioni, nonché i riscontri per le altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all’ottenimento di provvedimenti e/o benefici.
  4. I servizi dell’Amministrazione Comunale che attivano procedimenti di controlli sulle autocertificazioni devono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti, formali ed informali, con altre Amministrazioni pubbliche al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.
  5. L’acquisizione dei dati e delle informazioni necessari per l’effettuazione dei controlli presso le Pubbliche Amministrazioni competenti al rilascio di corrispondenti certificazioni deve essere accompagnata da conferma scritta della stessa Amministrazione certificante, comprovante gli elementi rappresentati e/o richiesti dal Servizio procedente.
  6. Qualora il complesso di dati ed informazioni sia tale da comportare rilevante impegno organizzativo ed economico sia per l’Amministrazione Comunale che per le Pubbliche Amministrazioni interessate , le relazioni istituzionali dovranno essere formalizzate con specifici protocolli d’intesa tecnico-operativi o con convenzioni.

Art. 2: Tipologia dei controlli

  1. I controlli effettuati dai Servizi dell’Amministrazione Comunale sulle autocertificazioni presentate per l’attivazione di procedimenti e finalizzati all’ottenimento di benefici, agevolazioni, debbono essere effettuati ogni volta che sussistano ragionevoli dubbi.
  2. I controlli possono essere effettuati anche a campione.
  3. Il controllo a campione è effettuato su un numero pre-determinato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi.
  4. Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che le autocertificazioni complessivamente presentate, nell’ambito del procedimento sottoposto a controllo, possano essere non veritiere, si ricorrerà ad un controllo puntuale su tutte le autocertificazioni presentate.
  5. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo.
  6. Per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l’iter procedimentale.
  7. Per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell’adozione di provvedimenti amministrativi. Il controllo successivo sarà effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.

Art. 3: Modalità dei controlli

  1. I Servizi dell’Amministrazione Comunale possono attivarsi, in base ai rapporti definiti in forza del precedente art.1, punto 5, presso altre Pubbliche Amministrazioni per l’effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l’efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni.
  2. Le verifiche dirette sono effettuate dal Servizio procedente accedendo direttamente alle informazioni detenute dall’amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati.
  3. Le verifiche indirette sono effettuate quando il Servizio procedente ha la necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni, e , pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell’Amministrazione certificante affinchè questi confrontino i dati contenuti nell’ autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

Art. 4: Termini per l’effettuazione dei controlli

  1. I controlli devono essere attivati, a fini di garanzia dell’efficacia dell’azione amministrativa:
    1. di norma, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle autocertificazioni nel caso di controllo preventivo;
    2. di norma, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo.

Art. 5: Errori sanabili e imprecisioni rilevati nei controlli

  1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati, dal Responsabile del procedimento, ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni.
  2. Al fine di poter realizzare l’integrazione dell’elemento informativo errato od imprecisato, se sanabile, il Responsabile del procedimento deve verificare:
    1. l’evidenza dell’errore;
    2. la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
    3. la possibilità di essere sanato dall’interessato con una dichiarazione integrativa.

Art. 6: Oggetto dei controlli

  1. Le autocertificazioni devono essere sottoposte a controlli in relazione alle tipologie di procedimenti amministrativi per le quali sono rese e devono comunque rientrare tra quelli di seguito indicate:
    1. procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura agevolativa, sovvenzionale, economica od assimilati;
    2. procedimenti di appalto e/o gara;
    3. procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità in procedimenti concorsuali e/o concorrenziali;
    4. procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni in settori nei quali le informazioni rese costituiscano discriminante per il provvedimento finale o per lo svolgimento delle attività.

Art. 7: Modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli in caso di ragionevole dubbio

  1. Ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un ragionevole dubbio sulle autocertificazioni presentate, effettuerà il controllo. In ogni caso il ragionevole dubbio dovrà essere adeguatamente motivato e non potrà fondarsi su generiche supposizioni.
  2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all’Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all’Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
  3. Tali controlli sono effettuati anche quando nelle autocertificazioni emergano l’indeterminatezza della situazione descritta e l’impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall’Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.

Art. 8: Modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli a campione

  1. I controlli a campione sui contenuti delle autocertificazioni sono effettuati su un congruo complesso di dichiarazioni, determinato in percentuale sul numero complessivo delle stesse e tale da costituire base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti dell’ Amministrazione Comunale.
  2. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione è determinata dal Responsabile del procedimento e non può essere né inferiore al 3% né superiore al 15%.
  3. Nell’ambito dei limiti di controllo percentuale, di cui al comma precedente per ogni singolo procedimento, anche di natura uguale o similare , può essere variata la misura percentuale del campione in relazione a mutamenti del quadro funzionale di riferimento od organizzativo generale dell’Amministrazione.
  4. La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:
    1. con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
    2. con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni n. presentate a partire dalla numero……);

Art. 9: Modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli puntuali

  1. I controlli puntuali sono effettuati in relazione ai procedimenti che siano stati preliminarmente soggetti ad un controllo a campione e che abbiano dato un risultato negativo superiore al 40% delle autocertificazioni controllate.
  2. Eccezionalmente i controlli puntuali possono essere effettuati quando le autocertificazioni riguardino contenuti con rilevanti profili di complessità, in ordine alla combinazione delle informazioni prodotte, ed anche un forte grado di criticità in relazione al riferimento ad una situazione consolidata e certa.

Art. 10: Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni

  1. Qualora il controllo dei contenuti delle autocertificazioni rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all’Amministrazione Comunale, il Responsabile del procedimento, sentito il Dirigente qualora tale figura di responsabile non coincida con questi, è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti false dichiarazioni all’autorità giudiziaria in applicazione dell’art.26 della legge n.15/1968. Nell’inoltrare la segnalazione all’autorità giudiziaria, dovrà essere indicata espressamente la notitia criminis ed il soggetto presunto autore dell’illecito penale.
  2. Il Responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso o far adottare al soggetto competente i provvedimenti indicati dall’art.11 del D.P.R.403/98.
  3. Quando si tratti di controllo preventivo provvederà ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso dal procedimento in corso comunicadondogli i motivi dell’esclusione.
  4. Quando si tratti di controllo successivo adotterà immediatamente, o farà adottare al soggetto competente, un provvedimento per l’esclusione dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate.
  5. Nei provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale si dovrà dare atto dell’eventuale esclusione dal procedimento di soggetti che abbiano reso false autocertificazioni.

Art. 11: Controlli effettuati dall’amministrazione comunale per conto di altre pubbliche amministrazioni

  1. I Servizi dell’Amministrazione Comunale possono svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni con i criteri indicati nel presente regolamento.
  2. Quando all’Amministrazione Comunale sono trasmesse, sia in modo formale che informale, segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi su profili di dubbio riguardanti dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che ha attivato procedimenti presso la stessa , il Responsabile del Servizio interessato può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto per simili procedimenti.
  3. Lo stesso Responsabile di Servizio è tenuto a rendere all’Amministrazione Pubblica o Gestori ed Esercenti Pubblici Servizi richiedenti le informazioni dovute nel termine da questo stabilita e, comunque, non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta di controllo.
  4. Nell’effettuare il controllo per conto dei soggetti sopra indicati l’Ufficio Comunale che effettua il controllo dovrà ispirarsi ai criteri di semplicità ed immediatezza facendo ampio ricorso agli strumenti telematici, incluse le comunicazioni via fax, posta elettronica. In tutti i casi le comunicazioni relative ai controlli effettuati dovranno contenere l’indicazione dell’esito del controllo, dell’ufficio e del dipendente che ha effettuato il controllo oltre che della data in cui si è dato corso alla verifica richiesta .

Art. 12: Relazione annuale sull’esito dei controlli

  1. Ogni Responsabile del procedimento dovrà predisporre una sintetica relazione annua sui controlli effettuati da trasmettere al Segretario Generale del Comune non oltre il 31 Gennaio dell’anno successivo.
  2. La relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziare i seguenti dati:
    1. numeri percentuale delle autocertificazioni presentate in relazione ai procedimenti svolti;
    2. numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati;
    3. numero dei controlli effettuati in caso di ragionevole dubbio;
    4. numero dei controlli effettuati a campione;
    5. numero dei controlli puntuali;
    6. numero dei controlli effettuati per conto di altre amministrazioni;
    7. esito dei controlli effettuati con particolare riferimento a:
        • Rapporto percentuale delle false dichiarazioni sul complesso delle autocertificazioni presentate
        • Numero dei provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate
        • Numero dei casi di esclusione dai procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate
        • Numero dei casi di controllo effettuati per conto di altre amministrazioni per i quali sia stata riscontrata la falsa dichiarazione.