Regolamento sul funzionamento del Provveditorato

Approvato con delibera di C. C. n. 98 del 30 Ottobre 2002 esecutiva il 22 Novembre 2002 Ripubblicato dal 28.11.2002 al 13.11.2002

INDICE

TITOLO I – ORDINAMENTO GENERALE ED ATTRIBUZIONI
Art.1: Quadro normativo di riferimento
Art.2: Oggetto del regolamento
Art.3: Ordinamento e dotazioni del Provveditorato
Art.4: Il Dirigente Provveditore Economo
Art.5: Attribuzioni generali ed esclusive del Provveditore Economo
Art.6: Attribuzioni specifiche
Art.7: Adempimenti di competenza
Art.8: Commissione di gara

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Art.9: Catalogo generale
Art.10: Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili
Art.11: Piani di approvvigionamento
Art.12: Organizzazione degli approvvigionamenti
Art.13: Forniture per fabbisogni straordinari
Art.14: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

TITOLO III – NORME PER LA TENUTA DELL’ANAGRAFE DEI FORNITORI, PER LE FORNITURE, LE PRESTAZIONI E PER L’ESECUZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

Art.15: Anagrafe dei fornitori
Art.16: Capitolato d’oneri
Art.17: Modalità generali per gli approvvigionamenti
Art.18: Ricorso alla trattativa privata
Art.19: Ordinativi di esecuzione
Art.20: Contabilizzazione e controllo
Art.21: Verifica e liquidazione delle fatture
Art.22: Spese minute ed urgenti

TITOLO IV – SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Art.23: Attribuzione ed organizzazione del servizio
Art.24: Funzione di cassiere
Art.25: Riscossione di entrate
Art.26: Anticipazione ordinaria – Pagamento di spese minute ed urgenti
Art.27: Rendiconto dell’anticipazione ordinaria
Art.28: Contabilità di cassa
Art.29: Anticipazione per missioni e trasferte
Art.30: Responsabilità e controlli

TITOLO V – GESTIONE DEI MAGAZZINI ECONOMALI

Art.31: Funzione dei magazzini economali
Art.32: Scorte di magazzino
Art.33: Massa vestiario
Art.34: Contabilità di magazzino
Art.35: Verifiche dei magazzini

TITOLO IV: FORMAZIONE E TENUTA DEGLI INVENTARI

Art.36: Inventari dei beni mobili
Art.37: Tenuta degli inventari
Art.38: Targhette di contrassegno
Art.39: Variazioni della consistenza dei beni
Art.40:Consegnatari dei beni mobili
Art.41: Dichiarazione di fuori uso
Art.42: Alienazione beni mobili a vario titolo

TITOLO VII – FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art.43: Disciplina
Art.44:Attribuzioni e responsabilità
Art.45: Forniture in economia
Art.46: Servizi in economia
Art.47: Gestione del procedimento in economia

TITOLO VIII – OGGETTI RINVENUTI

Art.48: Oggetti rinvenuti
Art.49: Rimborso spese deposito e custodia
Art.50: Oggetti rinvenuti non riconsegnati

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.51: Norme di carattere generale
Art.52: Entrata in vigore e diffusione del regolamento.

TITOLO I – ORDINAMENTO GENERALE ED ATTRIBUZIONI

Art. 1: Quadro normativo di riferimento

  1. Il quadro normativo di riferimento del presente regolamento è costituito prevalentemente da:
    • Regio Decreto 18.11.1923 nr.2440;
    • Regio Decreto 23.05.1924 nr.827;
    • D. Lgs. 24.7.1992 nr.358 e succ. mod. ed integr.;
    • D. Lgs. 17.3.1995 nr.157 e succ. mod. ed integr.
    • D. Lgs. 18..8.2000 nr.267.

Art. 2: Oggetto del regolamento

  1. Il servizio comunale di Provveditorato è disciplinato dal presente regolamento che definisce le funzioni allo stesso attribuite e le modalità per il loro espletamento, in conformità ai principi dell’ordinamento giuridico della normativa statutaria, regionale, nazionale ed europea.

Art. 3: Ordinamento e dotazioni del Provveditorato

  1. La posizione e l’ordinamento della Direzione Provveditorato nell’ambito dell’organigramma dei settori comunali, il numero e le qualifiche funzionali del personale allo stesso addetto, sono stabiliti dal piano di organizzazione degli uffici e servizi e dalla relativa dotazione organica.

Art. 4: Il Dirigente Provveditore Economo

  1. Il Dirigente Provveditore Economo è il responsabile dell’espletamento delle funzioni attribuite alla direzione Provveditorato, del buon andamento, della regolarità e dell’efficienza della struttura operativa alla quale è preposto.
  2. Assicura la rigorosa osservanza delle norme del presente regolamento e di quelle stabilite dalle leggi vigenti in materia.
  3. Le funzioni del Dirigente Provveditore Economo possono essere delegate ai funzionari responsabili secondo le disposizioni del vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Art. 5: Attribuzioni generali ed esclusive del Provveditore Economo

  1. La Direzione Provveditorato ha competenza generale ed esclusiva per gli approvvigionamenti, le forniture, la gestione, la manutenzione, la conservazione dei materiali d’uso e di consumo, l’inventario dei beni mobili necessari per il funzionamento di tutti i settori comunali e per l’espletamento dei servizi dagli stessi organizzati, esclusi i servizi per i quali apposite speciali norme autorizzano l’autonoma effettuazione di particolari specifiche provviste da parte dei settori ad essi preposti.
  2. I settori dotati di autonomia per particolari provviste hanno l’obbligo di osservare tutte le modalità stabilite dal presente regolamento e sono tenuti, per tali forniture, agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunali.
  3. Salvo tali casi particolari, come sopra autorizzati, nessun settore, unità organizzativa o servizio, può ordinare direttamente forniture di beni, prestazioni o servizi o comunque attribuirsi funzioni riservate dal presente regolamento alla Direzione Provveditorato.
  4. L’Amministrazione comunale non riconosce e non assume l’onere per forniture, lavori e servizi ordinati direttamente a terzi da soggetti non abilitati dal presente regolamento o dalle norme speciali di cui al precedente primo comma, ancorché si tratti di forniture, lavori o servizi alla cui prestazione il Comune sia tenuto per legge.

Art. 6: Attribuzioni specifiche

  1. Le attribuzioni del Direttore Provveditore Economo, tenuto conto di quanto già stabilito, comprendono:
    1. SERVIZIO APPALTI E GARE:
      • il coordinamento della programmazione dei fabbisogni e la provvista, gestione, manutenzione, riparazione e conservazione dei beni mobili, arredi, macchine ed attrezzature diverse, strumenti tecnici, autoveicoli, beni e materiali diversi per la dotazione di tutti i settori e servizi comunali e degli uffici, istituti e scuole per i quali il Comune è tenuto, per legge a provvedere;
      • l’adozione dei provvedimenti necessari per assicurare costantemente la razionale fornitura e la distribuzione di quanto sopra in relazione alle esigenze complessive dell’organizzazione del Comune ed in rapporto ai programmi ed agli obiettivi dell’Amministrazione;
      • il coordinamento della programmazione dei fabbisogni e la provvista dei beni d’uso corrente, di consumo e di ricambio degli stampati, carta e cancelleria, degli oggetti e materiali vari necessari per il funzionamento dei settori e servizi comunali e delle scuole, istituti ed uffici per i quali il Comune è tenuto, per legge, a provvedere;
      • il coordinamento della programmazione e la provvista delle derrate e dei generi alimentari per le mense e strutture ricettive, nonché delle varie attrezzature, del loro funzionamento e della relativa manutenzione;
      • l’impianto e la tenuta aggiornata del catalogo generale dei materiali d’uso ricorrente, degli stampati ed arredi e la sua diffusione presso i settori e servizi comunali;
      • la gestione delle forniture al personale avente diritto delle divise e del vestiario a carico del Comune, in conformità all’apposito regolamento;
      • la gestione del servizio assicurativo;
      • la gestione del servizio di telefonia fissa e mobile;
      • la gestione del servizio calore;
      • l’organizzazione e la gestione dei servizi di pulizia dei locali;
      • la gestione di altri servizi, oltre quelli indicati, suscettibili di conduzione in economia, previa approvazione di delibere in affidamento o di quant’altro necessario per il corretto funzionamento del servizio stesso.
    2. SERVIZIO ECONOMATO:
      • la gestione del servizio cassa, disciplinato dalle norme del presente regolamento;
      • la registrazione e la tenuta dei registri dei corrispettivi di competenza;
      • l’organizzazione e la gestione dei magazzini economali e la corretta tenuta della contabilità di magazzino;
      • l’acquisto dei libri, riviste, giornali e pubblicazioni; abbonamenti a quotidiani e periodici;
      • la stampa, la traduzione, la riproduzione e la rilegatura di atti dell’Amministrazione, stampa di pubblicazioni e manifesti;
      • il pagamento di spese postali, tassate e telegrafo;
      • l’acquisto, la custodia e la distribuzione delle marche segnatasse e di valori bollati;
      • l’acquisto, la custodia e la distribuzione di medaglie, pergamene ed altri oggetti di valore per premiazioni e cerimonie;
      • la vendita delle pubblicazioni edite od approvvigionate dal Comune, di materiale cartografico e documentario, ove a ciò non provvedano i settori che hanno in carico le pubblicazioni ed i materiali predetti;
      • la gestione del servizio trasporto e facchinaggio;
      • l’organizzazione e l’allestimento di addobbi, di ricevimenti e di altri interventi in occasione di cerimonie e di pubbliche manifestazioni;
      • gli adempimenti connessi a prestazioni, servizi ed approvvigionamento di beni per l’allestimento di convegni, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni organizzate dal Comune od alle quali lo stesso partecipa ove a ciò non provvedano i settori che hanno in carico le manifestazioni ed i materiali predetti;
      • il recupero e la conservazione nei magazzini economali dei materiali residuati, salvo che i settori specificatamente preposti all’allestimento o alla partecipazione alle manifestazioni curino direttamente gli approvvigionamenti, il recupero e la conservazione dei materiali, in conformità all’apposito regolamento;
      • il servizio di deposito dei mobili per conto del Servizio Riscossione Tributi;
      • la tenuta e l’aggiornamento degli inventari dei beni mobili del Comune ed il controllo della loro conservazione da parte dei consegnatari;
      • l’alienazione dei materiali dichiarati fuori uso;
      • l’erogazione delle anticipazioni e dei contributi assistenziali in caso d’urgenza;
      • il controllo, la predisposizione e l’esecuzione delle relative rendicontazioni periodiche, trimestrali e di quant’altro necessario per il corretto funzionamento del servizio.
      • gestione servizio oggetti rinvenuti.

Art. 7: Adempimenti di competenza

  1. Nell’espletamento delle funzioni allo stesso attribuite, il Dirigente del Provveditorato provvede agli adempimenti di istruttoria amministrativa e di controllo, comprendenti:
    • i piani di fornitura sulla base dei bilanci preventivi entro il 1° bimestre dell’anno;
    • i preventivi analitici di spesa;
    • i capitolati d’oneri sulla base delle indicazioni tecniche ed in collaborazione con i settori interessati;
    • i disciplinari di patti e condizioni;
    • le proposte di deliberazioni per le autorizzazioni di spesa;
    • l’espletamento delle procedure negoziali nei modi di legge;
    • le indagini esplorative di mercato;
    • la verifica dell’osservanza delle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
    • la costituzione delle cauzioni da parte dei fornitori ed il loro deposito presso la Tesoreria comunale, tramite il Servizio Finanziario;
    • gli atti per l’introito e svincolo delle cauzioni;
    • le lettere di aggiudicazione o commissione delle forniture e prestazioni;
    • i controlli della regolare e tempestiva esecuzione delle forniture e delle prestazioni;
    • gli atti di liquidazione delle spese;
    • l’acquisizione dei pareri di congruità e di ogni altro parere ed apporto, sia in sede di programmazione sia di esecuzione e liquidazione delle forniture e prestazioni, da parte dei settori competenti per materia;
    • l’emanazione di indicazioni ai settori comunali per le modalità di formazione dei piani di fornitura, l’espletamento ed il controllo delle forniture, la regolamentazione dell’uso di beni e servizi;
    • l’adozione di particolari accorgimenti e procedure al fine del contenimento dei costi ed ogni altra comunicazione utile ai fini del buon funzionamento dell’organizzazione comunale;
    • – l’istruttoria relativa alle controversie concernenti le forniture e prestazioni dallo stesso disposte, con l’assistenza e l’intervento dei servizi legati all’Ente.

Art. 8: Commissione di gara

  1. Le Commissioni per l’espletamento delle gare di cui al presente regolamento (appalti di servizi e forniture), sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità di cui ai commi successivi. L’esercizio delle funzioni è obbligatorio. Le Commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell’ambito delle loro competenze, limitatamente alla fase di gara. La Commissione di gara adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza; in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.
  2. Le funzioni di Presidente sono attribuite ordinariamente al Direttore del Servizio Provveditorato – Economato. Gli altri due membri sono nominati dal Direttore Generale e individuati, di norma, rispettivamente, uno all’interno della Direzione Provveditorato-Economato e l’altro nell’ambito del servizio cui la gara prevalentemente si riferisce. In casi di particolare complessità e/o specificità la Commissione potrà essere formata od integrata con esperti esterni all’Amministrazione scelti tra soggetti in possesso di idonea competenza professionale.
  3. Il componente della Commissione individuato all’interno della Direzione Provveditorato-Economato è tenuto a redigere gli atti inerenti il funzionamento della Commissione stessa e provvede alla stesura del verbale di gara ed alle altre operazioni necessarie.
  4. I lavori della Commissione giudicatrice devono ispirarsi ai principi di continuità, funzionalità ed efficienza. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l’aggiornamento dei lavori.
  5. Qualora nel bando o nella lettera di invito non siano prefissati valori espressi in punti o giudizi di valore attribuiti ai singoli elementi di valutazione delle offerte, vi provvede la Commissione prima dell’apertura dei plichi.
  6. La Commissione conclude il suo lavoro esprimendo il parere definitivo in merito all’aggiudicazione. La Commissione, per particolari motivi di opportunità e convenienza, può anche esprimere parere che nessuna delle offerte presentate debba essere prescelta.

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE FORNITURE E PRESTAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Art. 9: Catalogo generale

  1. A cura della Direzione Provveditorato è formato il catalogo generale degli arredi, dei materiali e degli stampati di uso corrente che sono approvvigionati in base al piano dei fabbisogni e dei quali sono normalmente costituite scorte nei magazzini economali o disponibilità impegnate presso i fornitori.
  2. Il catalogo è ordinato per gruppi merceologici nell’ambito dei quali sono evidenziati i materiali d’uso generale e quelli destinati a specifici settori.
  3. Gli arredi, materiali e stampati elencati nel catalogo sono distinti da un codice numerico, che deve essere sempre indicato nei piani di approvvigionamento e nelle richieste di fornitura.
  4. L’Amministrazione adotta, per quanto possibile, tipologie uniformi per gli arredi, per gli effetti di vestiario, per i materiali d’uso e di cancelleria, per gli stampati.
  5. Il catalogo generale è aggiornato annualmente dal Provveditorato in base ad accertamenti diretti od a segnalazioni dei settori interessati.

Art. 10: Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili

  1. I direttori responsabili dei settori comunali debbono trasmettere al servizio Provveditorato, entro il 30 settembre di ogni anno:
    • le previsioni dei fabbisogni degli oggetti di cancelleria, di carta, stampati e di ogni altro materiale d’uso e di consumo, per l’anno successivo;
    • le previsioni dei fabbisogni relativi alla dotazione ed al rinnovo dei mobili, di macchine per ufficio, di attrezzature e di automezzi per l’anno successivo;
    • le previsioni degli interventi programmabili di manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi, macchine da ufficio, attrezzature, mezzi di trasporto, da eseguirsi nell’anno successivo.
  2. Qualora le previsioni siano superiori ai consumi verificatisi nell’anno precedente, debbono essere indicati analiticamente i motivi dell’aumento.
  3. Per i materiali, arredi, macchine ed attrezzature non previste in catalogo debbono essere forniti tutti gli elementi necessari per individuarne le caratteristiche ed il costo.
  4. Per gli interventi di manutenzione da programmare saranno forniti tutti gli elementi idonei per la valutazione del costo da parte del servizio Provveditorato.

<strong>Art. 11: Piani di approvvigionamento

  1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.
  2. A tal fine il servizio Provveditorato predispone il quadro di riepilogo delle previsioni di fabbisogno pervenute e, tenuto conto delle presumibili giacenze di magazzino alla fine dell’esercizio in corso, determina i quantitativi dei quali si prevede l’approvvigionamento per l’esercizio successivo. Applicando agli stessi i prezzi ipotizzabili in rapporto ai tempi di provvista, determina la spesa occorrente ripartendola con riferimento agli articoli di bilancio sui quali la stessa dovrà essere imputata, tenendo conto dei settori e servizi destinatari delle forniture.
  3. Entro il 31 ottobre, il quadro di riepilogo dei fabbisogni e della spesa, viene sottoposto alla Direzione Generale, corredato con le proposte del Provveditore Economo e con il parere del Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla compatibilità degli oneri preventivati con le presumibili disponibilità del bilancio di competenza dell’esercizio successivo
  4. Il Provveditore Economo, determinati i fabbisogni definitivi e il relativo budget da assegnare ad ogni centro di responsabilità, divenuta esecutiva la deliberazione del piano esecutivo di gestione ed i singoli atti di impegno di spesa, da corso alle procedure di fornitura in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

Art. 12: Organizzazione degli approvvigionamenti

  1. Dopo l’approvazione dei piani di fornitura il servizio Provveditorato comunica ai direttori dei settori il limite massimo degli approvvigionamenti per ciascuno di essi consentito nel corso dell’anno.
  2. Le forniture ordinarie devono essere programmate da ciascun responsabile di settore distribuendole gradualmente nel corso dell’anno, per quantitativi rigorosamente corrispondenti ai fabbisogni, contenuti entro il limite massimo autorizzato.
  3. In corso di esercizio i settori possono avanzare motivata richiesta di modifica delle assegnazioni ottenute.
  4. Se le modifiche non comportano variazioni rispetto alla spesa preventivata per il settore, le decisioni sono adottate dal Provveditore Economo, tenuto conto degli impegni assunti verso i fornitori e di eventuali compensazioni con i fabbisogni di altri settori.
  5. Ove le modifiche richieste comportino aumento di spesa il Provveditore Economo ne riferisce al Direttore Generale il quale, di concerto con il Direttore del Servizio Finanziario, deciderà in merito, compatibilmente con le disponibilità finanziarie consentite dal bilancio.
  6. Le richieste di fornitura sono firmate dal direttore del Servizio o dal suo delegato. Nella richiesta è indicata l’unità organizzativa alla quale il materiale è destinato e del quale ne è responsabile il Direttore. Effettuate le verifiche necessarie il Provveditore Economo autorizza la fornitura, che viene registrata in carico al servizio ed in carico al magazzino economale e della quale il dipendente autorizzato ne rilascia ricevuta.
  7. Nel caso che risultino esauriti i quantitativi autorizzati la fornitura non può aver luogo ed il Provveditore Economo segnala tale circostanza al Direttore del servizio interessato.

Art. 13: Forniture per fabbisogni straordinari

  1. Le forniture di carattere straordinario debbono essere opportunamente motivate dai servizi competenti e segnalate all’Ufficio Provveditorato che provvederà a predisporre gli atti necessari per adempiere al fabbisogno compatibilmente con i vincoli di bilancio.
  2. Con gli atti predetti sono approvati i capitolati d’oneri e gli atti progettuali necessari e sono stabilite le modalità per l’espletamento delle forniture e i tempi relativi.
  3. Il Provveditore Economo da un parere di congruità basato sul rapporto qualità-prezzo per tutte le forniture per le quali lo stesso abbia predisposto gli atti e per le altre che rientrino nell’ambito dei settori merceologici oggetto di forniture ordinarie e straordinarie eseguite dal Provveditorato in tempi recenti.

Art. 14: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

  1. Ciascun servizio deve prevedere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili in dotazione.
  2. Il Provveditore Economo valuta l’onere relativo e lo include nel quadro di riepilogo dei fabbisogni e delle spese, vincolato alle decisioni della Giunta Municipale, inoltre predispone un preventivo di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non prevedibili e non programmabili, suddivisi per gruppi di attività Il servizio
  3. Provveditorato dispone immediatamente l’ordinativo di intervento alla ditta incaricata delle prestazioni richieste e provvede alla tenuta di apposita contabilità degli interventi e procede alla liquidazione della spesa.

TITOLO III: NORME PER LA TENUTA DELL’ANAGRAFE DEI FORNITORI, PER LE FORNITURE, LE PRESTAZIONI E PER L’ESECUZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

Art. 15: Anagrafe dei fornitori

  1. E’ istituito l’anagrafe dei fornitori, secondo il vigente regolamento dei contratti.

Art. 16: Capitolato d’oneri

  1. Le forniture, somministrazioni o prestazioni sono eseguite salvo le spese minute ed urgenti disciplinate dal presente regolamento, in base a capitolati d’onere, predisposti dal
  2. Provveditorato e contenenti i seguenti elementi:
    • oggetto della fornitura o prestazione;
    • Il personale docente garantisce che le attività realizzate, anche sulla base delle disposizioni impartite dalla direzione, corrispondano alle finalità ed obiettivi contenuti nel presente regolamento al fine di rispondere alle esigenze di pieno sviluppo della personalità dei bambini e delle bambine, in armonia con i bisogni e le attese delle famiglie.
    • Il personale non docente collaboratore è addetto ai servizi generali ed ai compiti di accoglienza, sorveglianza, collaborazione pulizia per la creazione ed il mantenimento del clima educativo. Le funzioni ausiliarie devono essere organizzate in modo da garantire, in relazione all’orario di apertura del servizio di refezione, il supporto alle attività didattiche, la pulizia ed il riordino dell’ambiente durante ed al termine dell’orario quotidiano di apertura. Devono essere previsti interventi a sostegno dell’attività svolta dal collaboratore tecnico cuoco.
    • Il personale non docente con funzioni di cuoco cura la preparazione dei pasti, secondo il menù prestabilito per la giornata, lo sporzionamento e la pulizia della cucina.

Art. 17: Modalità generali per gli approvvigionamenti

  1. Alle forniture, somministrazioni e prestazioni si provvede mediante le soluzioni di scelta del Contraente previste dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 18: Ricorso alla trattativa privata

  1. Il Provveditorato provvede alle forniture e prestazioni mediante trattativa privata con i limiti e le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 19: Ordinativi di esecuzione

  1. Le richieste di forniture e prestazioni contenenti la quantità e la qualità dei beni o servizi da effettuare e le condizioni essenziali alle quali le stesse debbono essere eseguite saranno firmate ed evase dal Provveditore Economo .
  2. Sull’ordinativo viene precisato l’ufficio o il settore interessato alla fornitura o prestazione, oltre gli estremi della determinazione dirigenziale che ha autorizzato la spesa e dell’impegno di spesa e relativo capitolo di P.E.G. che devono essere riportati sulla fattura da parte del fornitore.

Art. 20: Contabilizzazione e controllo

  1. Per ciascuna fornitura o prestazione viene istituita nella contabilità economale apposita posizione, nella quale sono registrati gli estremi dell’autorizzazione di spesa, il capitolo di bilancio, l’impegno di spesa, gli importi ordinati e quelli liquidati.
  2. Ogni fornitura o prestazione continuativa viene seguita dall’Ufficio Provveditorato mediante registrazione delle parziali e progressive consegne ed esecuzioni, verificando il rispetto dei tempi stabiliti contrattualmente.
  3. La regolarità di esecuzione delle forniture e prestazioni viene accertata dal Provveditore Economo , salvo che le stesse siano effettuate, in conformità a quanto stabilito nell’ordinativo, direttamente dal settore o dai settori interessati; nel qual caso compete ai responsabili di settore di disporre di tale accertamento.
  4. Il Provveditore Economo – o i responsabili dei settori interessati – attestano con annotazione firmata in calce alla nota di consegna od alla fattura la regolare esecuzione della fornitura o prestazione, in rapporto alla quantità dei beni e servizi forniti ed alla corrispondenza alle caratteristiche convenute.
  5. Nel caso che siano riscontrate irregolarità o difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono immediatamente contestate per scritto al fornitore. Ove la contestazione avvenga da parte del responsabile di settore, questo ne rimette copia al Provveditore Economo affinché valuti le eventuali azioni da intraprendere.
  6. Le forniture di arredi, macchine, strumenti ed altri beni che incrementano il patrimonio sono registrate all’Ufficio Provveditorato sull’inventario dei beni mobili e poste in carico ai consegnatari.
  7. Le forniture di beni di consumo sono poste in carico ai magazzini economali e scaricati allorché i beni stessi vengono assegnati ai settori.

Art. 21: Verifica e liquidazione delle fatture

  1. Le ditte fornitrici debbono trasmettere le fatture all’Ufficio Archivio e Protocollo facendo riferimento all’ordinativo ricevuto (allegandone copia) e alla bolla di consegna.
  2. Per ogni fattura si effettueranno i seguenti controlli ed adempimenti:
    • se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle forniture e prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
    • se siano stati applicati i prezzi convenuti;
    • la regolarità dei conteggi e la corretta osservanza delle disposizioni tributarie in materia;
    • l’applicazione di eventuali riduzioni e penalità in caso di ritardi e violazioni di altri impegni contrattualmente assunti;
    • definizione con i fornitori di eventuali contestazioni;
    • certificazione, mediante annotazione apposta sulla fattura e firmata dal Provveditore Economo o da un responsabile dell’Ufficio proponente, dell’avvenuta esecuzione degli adempimenti di liquidazione sopra previsti e determinazione dell’importo netto dovuto dal Comune;
    • trasmissione delle fatture, divise per servizi e per capitoli di bilancio e con l’indicazione dell’atto deliberativo che autorizza la spesa, al Servizio Finanziario per il pagamento.

Art. 22: Spese minute ed urgenti

  1. Le forniture e le prestazioni, che per la loro particolare natura di spesa minuta, urgente ed indifferibile non possono essere tempestivamente programmate e preventivamente autorizzate, sono eseguite dal Provveditore Economo , il quale con proprio atto stabilisce l’importo globale delle spese suddette e la sua ripartizione per capitoli di bilancio.

TITOLO IV – SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Art. 23: Attribuzione ed organizzazione del servizio

  1. Il Provveditore Economo, ovvero ai sensi dell’art.4 il Funzionario delegato, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese indicate nel presente regolamento, sotto la propria personale responsabilità.

Art. 24: Funzione di cassiere

  1. L’Economo, individuato ai sensi dell’art.22, ha funzione di agente contabile per i servizi di cassa economale previsti dal presente regolamento.
  2. Le funzioni di cassiere possono essere delegate al personale interno dotato di adeguate competenze professionali.
  3. L’Amministrazione Comunale provvede, a sue spese, ad assicurare le somme depositate presso la Direzione Provveditorato ed i valori custoditi contro i rischi del furto, incendio e connessi.
  4. L’Amministrazione provvede inoltre alla installazione delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza necessari per la conservazione dei fondi e valori presso l’Ufficio e per i locali nei quali i funzionari preposti svolgono il servizio di cassa.
  5. All’Economo ed ai sub agenti contabili incaricati di operare presso la cassa economale, sono attribuite, per i rischi del servizio di cassa, le indennità per il maneggio valori, riconosciute dalle disposizioni vigenti in materia.
  6. Le giacenze di cassa non possono mai essere superiori alla somma indicata nella Polizza Assicurativa stipulata dall’Amministrazione Comunale.

Art. 25: Riscossione di entrate

  1. Il servizio di cassa economale provvede alla riscossione delle entrate derivanti:
    • dalla vendita delle pubblicazioni edite od approvvigionate dal Comune, di materiale cartografico e documentale, effettuate direttamente dal Provveditorato o, sotto il suo controllo, dalle Direzioni che hanno in carico i materiali predetti, ove tale servizio non venga svolto direttamente da altre Direzioni dell’Amministrazione Comunale, previa specifica autorizzazione da parte della stessa;
    • da prestazioni che, per la loro natura, non consentono l’attivazione della normale procedura di riscossione presso la Tesoreria Comunale;
      da introiti vari occasionali e non previsti, per i quali il Servizio Finanziario ritiene sussista la necessità di immediato incasso o non sia possibile il diretto versamento presso la Tesoreria Comunale.
  2. Le somme introitate sono conservate nella cassaforte dell’Economato e versate alla Tesoreria Comunale a seguito di emissione di apposite reversali d’incasso da parte del Servizio Finanziario.

Art. 26: Anticipazione ordinaria – Pagamento di spese minute ed urgenti

  1. Il servizio di cassa economale è autorizzato a provvedere al pagamento delle minute spese quando lo stesso deve avvenire immediatamente, in relazione alle esigenze di funzionamento dei Servizi comunali e solo se i tempi a disposizione non permettono i pagamenti mediante il normale canale tramite la Tesoreria Comunale.
  2. Per far fronte a tali pagamenti si provvede mediante l’emissione da parte della Servizio Finanziario di mandati di anticipazione ordinaria a favore dell’Economo.
  3. L’importo della quota di anticipazione viene determinato di anno in anno con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario in relazione alle necessità previste e all’andamento dell’esercizio precedente.
  4. L’Economo può utilizzare le anticipazioni ricevute esclusivamente per le spese minute d’Ufficio e per le spese dei servizi in economia od eseguite per conto dello Stato, ed in particolare per le seguenti:
    • spese minute, urgenti ed indifferibili;
    • spese d’ufficio per posta, telegrafo, carta e valori bollati, spedizioni ferroviarie, postali o a mezzo corriere contro assegno;
    • spese per l’acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni;
    • spese per la pubblicazione, obbligatoria per legge, di avvisi dell’Ente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui giornali quotidiani;
    • spese e tasse di immatricolazione e circolazione degli automezzi e veicoli comunali ed altre tasse, diritti e tributi vari da corrispondersi con immediatezza;
    • spese per la stipulazione, registrazione, trascrizione visure catastali e simili, relative a contratti;
    • spese per procedure esecutive e notifiche a mezzo di ufficiali giudiziari;
    • anticipazioni per indennità di missione ad amministratori e dipendenti;
    • spese per rimpatrio di indigenti;
    • spese urgenti per i servizi effettuati per conto dello Stato e della Regione in dipendenza di obblighi posti dalle leggi vigenti;
    • spese minute ed urgenti di carattere diverso, necessarie per il funzionamento dell’Amministrazione e degli Uffici e servizi dell’Ente, compresi anche modesti importi dovuti per cerimonie, onoranze e funzioni di rappresentanza;
    • spese per mezzi di trasporto a disposizione di Amministratori e dipendenti.
  5. L’anticipazione complessivamente prevista nel provvedimento può essere erogata in più quote.

Art. 27: Rendiconto dell’anticipazione ordinaria

  1. Entro 10 giorni dall’avvenuta utilizzazione di ciascuna anticipazione ordinaria e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo a ciascun trimestre, l’Economo deve presentare il rendiconto delle spese effettuate distinte per capitoli di bilancio al fine di ottenere il rimborso.
  2. I rendiconti corredati di tutta la documentazione giustificativa, sono presentati al Dirigente del Servizio Finanziario che, dopo averli verificati, li approva ed emette mandati a favore dell’Economo per il reintegro della quota di anticipazione ordinaria.
  3. Con la chiusura dell’esercizio l’Economo deve riversare nelle Casse Comunali tutta la rimanenza residua dell’anticipazione ricevuta.
  4. Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio l’Economo è tenuto a presentare il rendiconto come agente contabile ai sensi della normativa vigente.

Art. 28: Contabilità di cassa

  1. L’Economo ha l’obbligo di tenere, manualmente od a mezzo del sistema informatico le seguenti scritture contabili:
    • un registro prima nota in cui vengono registrate giornalmente e separatamente le entrate e le uscite;
    • un giornale di cassa nel quale vengono registrate, cronologicamente ed in apposite colonne, tutte le somme incassate, quelle pagate ed il saldo generale di cassa.
  2. Sugli atti che costituiscono la contabilità della cassa economale sono annotati il visto, le eventuali osservazioni e rilievi, la data e la firma del Responsabile del Servizio Finanziario in occasione di ciascuna verifica periodica o saltuaria.

Art. 29: Anticipazione per missioni e trasferte

  1. Per le missioni e trasferte di Amministratori e dipendenti che comportano spese di particolare rilevanza nel provvedimento di autorizzazione può essere disposta l’erogazione agli interessati di una anticipazione da parte dell’Ufficio Economato.
  2. L’interessato ha l’obbligo di rimettere la richiesta di liquidazione al rientro dalla missione e di versare all’Economato, nello stesso termine, i fondi eventualmente non utilizzati.
  3. Ove l’interessato, ricevuta l’anticipazione, non provveda a presentare la richiesta di liquidazione documentata, l’Economo segnala l’inadempienza all’Ufficio competente il quale, in sede di pagamento delle indennità di carica e di presenza o delle retribuzioni, dispone il recupero dell’anticipazione a favore dell’Economato.
  4. Non appena il soggetto che ha effettuato la missione riceve il rimborso da parte dell’Ente è tenuto a restituire immediatamente all’Economo l’anticipazione ricevuta o l’eventuale differenza rispetto a quanto aveva già restituito al proprio rientro.

Art. 30: Responsabilità e controlli

  1. L’Economo e, per quanto di loro pertinenza, gli altri impiegati autorizzati ad espletare le funzioni di Agenti o Sub Agenti Contabili sono personalmente responsabili delle somme ricevute in consegna fino a quando non ne abbiano ottenuto legale discarico.
  2. Essi sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili e sono personalmente responsabili della regolarità dei pagamenti.
  3. Verifiche della cassa economale possono essere effettuate in qualsiasi momento per iniziativa del Dirigente del Servizio Finanziario, dei Revisori dei Conti.

TITOLO V – GESTIONE DEI MAGAZZINI ECONOMALI

Art. 31: Funzione dei magazzini economali

  1. La conservazione e distribuzione dei materiali approvvigionati avviene negli appositi locali posti sotto la direzione dell’Economo ed affidati a dipendenti consegnatari, responsabili della quantità dei materiali esistenti e della loro buona conservazione.
  2. Il dipendente responsabile dei magazzini deve curare la presa in consegna dei materiali, effettuando le opportune verifiche qualitative e quantitative e provvedere sia alla ordinaria disposizione degli stessi affinché si possa facilmente adempiere alla movimentazione ed al controllo che alla tenuta dei locali in perfetto ordine.

Art. 32: Scorte di magazzino

  1. La costituzione delle scorte di magazzino viene effettuata in base ai piani di approvvigionamento, ai tempi programmati per le consegne ed ai fabbisogni ricorrenti dei settori comunali.
  2. Il Provveditore Economo ha ogni facoltà a tal fine necessaria, dovendo tempestivamente assicurare l’approvvigionamento ordinario di tutti i servizi comunali, senza tuttavia costituire depositi eccessivi di materiali che possono deteriorarsi, risultare superati tecnicamente, impegnare mezzi finanziari eccessivi per il loro acquisto.

Art. 33: Massa vestiario

  1. L’approvvigionamento e la distribuzione degli effetti di vestiario per il personale che ne ha diritto avviene nei tempi e con le modalità stabilite dall’apposito regolamento.
  2. Per il vestiario depositato nei magazzini economali si provvede all’assunzione in carico, al discarico ed alle registrazioni contabili previste per gli altri materiali.

Art. 34: Contabilità di magazzino

  1. La contabilità dei magazzini viene tenuta, sotto la direzione dell’Economo, da un dipendente incaricato.
  2. L’assunzione in carico dei materiali avviene in base alla documentazione che accompagna gli approvvigionamenti, dalla quale sono desunti gli elementi da registrare.
  3. Il discarico viene documentato dalle bollette di consegna firmate dai riceventi.
  4. Nella contabilità vengono indicate per singole voci:
    • la consistenza iniziale accertata con l’inventario;
    • le immissioni successive;
    • i prelevamenti;
    • le rimanenze risultanti dopo ciascuna operazione.
  5. Alla fine dell’esercizio il responsabile provvede all’inventario del magazzino, redigendo apposito atto che viene firmato e trasmesso al Provveditore Economo.
  6. Nel caso di cessazione dall’incarico del responsabile dei magazzini, si procede ad un inventario straordinario, in presenza del dipendente che cessa dall’incarico e di quello che subentra, che sottoscrivono l’inventario stesso assieme al Provveditore Economo.

Art. 35: Verifiche dei magazzini

  1. Il Provveditore Economo o suo incaricato debbono accertare, mediante periodiche verifiche, che tutte le operazioni di magazzino si svolgano regolarmente.
  2. Le verifiche si estendono all’accertamento della buona conservazione e manutenzione dei materiali depositati e della loro distribuzione.
  3. Viene inoltre accertato che per i materiali non più suscettibili di proficua riparazione ed inservibili sia fatta da parte del Responsabile del magazzino la proposta per la dichiarazione di fuori uso o di vendita.

TITOLO VI – FORMAZIONE E TENUTA DEGLI INVENTARI

Art. 36: Inventari dei beni mobili

  1. Gli inventari dei beni mobili appartenenti al Comune sono tenuti dalla Direzione Provveditorato con l’osservanza delle disposizioni vigenti e sotto la direzione e responsabilità del Provveditore Economo o di suo incaricato.
  2. Gli inventari hanno carattere permanente e generale.
  3. L’inventario dei beni mobili di uso pubblico e dei beni mobili patrimoniali contiene l’elencazione, la descrizione ed il valore di stima o di acquisto.
  4. Gli inventari dei beni mobili sono ordinati distintamente in relazione all’ufficio, scuola, servizio, museo, magazzino, presso il quale si trovano assegnati o conservati e nell’ambito di tale classificazione, in raggruppamenti secondo la diversa natura, specie o sottospecie.
  5. Negli inventari dei beni mobili non sono compresi gli oggetti d’uso in dotazione ai settori ed ai magazzini economali e comunque, gli oggetti di poca durata o limitato valore, periodicamente determinato con provvedimento del Dirigente del Servizio Provveditorato.

Art. 37: Tenuta degli inventari

  1. La formazione e tenuta degli inventari dei beni mobili del Comune avviene, da parte della Direzione Provveditorato, per mezzo di scritture sezionali che riunite ed ordinate sistematicamente costituiscono l’inventario generale dei beni mobili sia di uso pubblico che patrimoniali.
  2. Le scritture sezionali sono formate per ogni Consegnatario, Direzione, Servizio, Ufficio presso il quale sono assegnati o depositati i beni.
  3. Gli inventari sezionali comprendono:
    • l’indicazione e l’esatta ubicazione del consegnatario, scuola, impianto, servizio, museo o magazzino al quale sono assegnati, con la precisazione del settore cui lo stesso appartiene;
    • il numero d’ordine che deve coincidere con quello applicato sul bene che lo identifica e con quello indicato sulle schede di consistenza di ciascun locale;
    • la data di rilevazione;
    • la descrizione e denominazione dell’oggetto;
    • la quantità, quando si tratti di beni identici e destinati allo stesso uso;
    • lo stato d’uso;
    • il valore determinato in base al prezzo di acquisto o in seguito a stima di massima;
    • il numero di riferimento al verbale di consegna od all’eventuale buono di variazione;
    • ogni eventuale altra notizia riguardante i beni inventariati.
  4. Gli inventari sono redatti in doppio originale.
  5. Un esemplare rimane presso il Provveditore Economo ed ordinato sistematicamente per settori e compone l’inventario generale dei beni mobili.
  6. L’altro esemplare viene conservato presso l’Ufficio del consegnatario responsabile degli oggetti in esso elencati.
  7. I due originali sono firmati dal Provveditore Economo e dal consegnatario.
  8. La tenuta e l’aggiornamento degli inventari è regolata dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
  9. Le registrazioni effettuate sugli inventari, sia originarie che modificative devono portare, a concludere, la data in cui sono state eseguite e le firme del Provveditore Economo e del consegnatario.

Art. 38: Targhette di contrassegno

  1. Quando si forma l’inventario e, per ogni successiva acquisizione, all’atto della presa in consegna, ogni oggetto è distinto da un numero progressivo d’inventario.
  2. Il numero è di solito impresso su una targhetta od etichetta fissata all’oggetto, che reca le denominazione dell’Ente.
  3. situazione in data non anteriore a sei mesi di ogni legale rappresentante al Casellario Giudiziale Generale

Art. 39: Variazioni della consistenza dei beni

  1. Tutte le variazioni che si verificano nella consistenza dei beni mobili registrati nell’inventario sezionale debbono essere giustificate da buoni di consegna e di riconsegna ed annotate nei due esemplari degli inventari predetti, tenuti dalla Direzione Provveditorato e dal consegnatario.
  2. Nel caso di nuove acquisizioni di beni, gli stessi vengono registrati in aumento nell’inventario sezionale, corrispondente alla loro assegnazione.
  3. E’ compito d’ogni consegnatario comunicare tempestivamente ogni variazione alla consistenza dei beni mobili avuta in carico mediante gli appositi modelli di variazione.
  4. E’ compito, altresì, dei responsabili delle Direzioni o degli Uffici dotati di autonomia per particolari provviste, così come specificato nell’art. 5 del presente Regolamento, trasmettere mensilmente al Provveditorato Economato le copie delle fatture d’acquisto di beni mobili, con l’indicazione della localizzazione degli stessi, del consegnatario e del numero progressivo d’inventario.
  5. Il Provveditorato provvede ad aggiornare, di conseguenza, la consistenza patrimoniale.
  6. Nel caso di trasferimento di mobili da un ufficio ad un altro all’interno dell’Ente, sono apportate le conseguenti variazioni in aumento e diminuzione nei corrispondenti inventari sezionali.

Art. 40: Consegnatari dei beni mobili

  1. I direttori delle Direzioni provvedono a designare per scritto i consegnatari responsabili dei beni mobili assegnati a ciascuna unità organizzativa o servizio dagli stessi dipendenti. In caso di mancata assegnazione risponde il direttore stesso.
  2. Salvo casi particolari e motivati, consegnatario è il dipendente comunale più alto in grado preposto all’Unità organizzativa o all’Ufficio.
  3. Il servizio Provveditorato nel curare la tenuta dell’inventario dei beni mobili, sorveglia la conservazione e manutenzione degli stessi, segnalando all’Amministrazione tutte le irregolarità, perdite o deterioramenti accertati. Tale sorveglianza è congiuntamente effettuata dai dirigenti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
  4. Per i beni ceduti in uso temporaneo ad enti od istituzioni, consegnatario responsabile è il legale rappresentante dell’ente od istituzione cui i beni sono in uso.
  5. I consegnatari responsabili devono tenere costantemente aggiornato l’inventario sezionale, assicurandone la perfetta conservazione con i buoni di consegna e riconsegna allegati. Sono altresì tenuti a segnalare al Provveditore Economo ed al dirigente dell’Ufficio le necessità di manutenzioni e restauri, le perdite, le distruzioni, indicandone i motivi.

Art. 41: Dichiarazione di fuori uso

  1. I materiali di magazzino nonché i beni mobili inventariati non più suscettibili di proficua riparazione e quelli inservibili vengono dichiarati fuori uso dal Provveditore Economo .
  2. Nella dichiarazione di fuori uso, viene proposta, in rapporto allo stato dei beni, la distruzione o la vendita stessi.
  3. I beni dichiarati fuori uso vengono eliminati dall’inventario mediante adozione di apposito atto adottato dal Dirigente consegnatario.

Art. 42: Alienazione beni mobili a vario titolo

  1. Qualora l’Amministrazione Comunale si trovasse nella necessità di dover provvedere all’alienazione di beni mobili di diversa natura, dette vendite sono affidate alla direzione
  2. Provveditorato che ne curerà tutte le problematiche connesse alla presa in consegna, conservazione, vendita e alla loro cancellazione dall’inventario.
  3. Tali alienazioni riguardano:
    • Beni mobili pignorati dall’Esattore e rimasti invenduti al primo e secondo incanto nelle aste esattoriali e quindi consegnati al Sindaco e, per esso, al Provveditore Economo , per la vendita a trattativa privata, senza limitazione di prezzo, ai sensi della normativa vigente.
    • Beni mobili di proprietà comunale per i quali sia stata emessa la dichiarazione di “fuori uso” come automezzi, strumenti di lavoro, residui delle lavorazioni, nonché altri beni mobili di cui l’Amministrazione intende disfarsi.
  4. Anche in questo caso la vendita verrà effettuata mediante trattativa privata a cura del Provveditore Economo.

TITOLO VII – FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 43: Disciplina

  1. Per le forniture e servizi in economia viene adottata la disciplina di cui al D.P.R. 20. agosto 2001, n.384.

Art. 44: Attribuzioni e responsabilità

  1. Alla Direzione Provveditorato è attribuita la competenza e la responsabilità dell’esecuzione in economia delle forniture e dei servizi.

Art. 45: Forniture in economia

  1. Possono essere eseguite in economia dal Provveditorato le seguenti forniture:
    1. assunzioni in locazioni di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l’espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell’interesse dell’Amministrazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali;
    2. partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’Amministrazione;
    3. divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi d’informazione;
    4. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie d’informazione;
    5. lavori di stampa, tipografia, litografia qualora ragioni d’urgenza lo richiedano;
    6. pagamento polizze di assicurazione, tasse di immatricolazione e di circolazione;
    7. spese postali, telefoniche e telegrafiche;
    8. acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l’esecuzione di lavoro e servizi in amministrazione diretta;
    9. spese per l’effettuazione di indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci e delle relazioni programmatiche dell’amministrazione;
    10. anticipazioni di spese per il normale funzionamento dei servizi in economia e gestioni speciali, in conformità ai regolamenti vigenti;
    11. spese inderogabili ed urgenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali quali: cancelleria, valori bollati, svincoli pacchi postali, spese contrattuali, acquisto mobili, macchine ed altre attrezzature d’ufficio;
    12. provviste combustibili per riscaldamento e rifornimenti carburanti per gli automezzi comunali;
    13. provvista vestiario ai dipendenti;
    14. provvista di casalinghi per le mense scolastiche;
    15. forniture da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratti;
    16. forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell’amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
    17. spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
    18. forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d’istituto, la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi;
    19. forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione;

Art. 46: Servizi in economia

  1. Sono eseguiti in economia dal Provveditorato i seguenti servizi:
    1. prestazioni indispensabili per assicurare le continuità dei servizi d’istituto, la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi;
    2. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione;
    3. prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all’appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l’esecuzione nel tempo previsto;
    4. servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;
    5. manutenzione e riparazione, anche con acquisto di pezzi di ricambio, dei mobili, macchine e attrezzature in uso agli uffici e servizi comunali;
    6. noleggio, istallazione, manutenzione e gestione di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori compresi acquisti di modesta entità;
    7. lavori di traduzione e di copia nei casi in cui l’amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
    8. lavori di imballaggio, magazzinaggio, spedizioni e facchinaggio in genere, anche con spese di attrezzature per il carico e lo scarico dei materiali.

Art. 47: Gestione del procedimento in economia

  1. Il procedimento per l’esecuzione in economia viene avviato dal Provveditorato Economato direttamente o dietro presentazione di una semplice comunicazione, da parte del responsabile della Direzione interessata alla fornitura o al servizio, contenente:
    1. l’esatta indicazione di ciò che viene richiesto o che si intende eseguire;
    2. le cause che hanno determinato la necessità della richiesta;
    3. l’importo presunto della spesa.
  2. Di norma, l’inizio del procedimento non può aver luogo se non dopo che le determinazioni dirigenziali di competenza siano divenute esecutive.

TITOLO VIII – OGGETTI RINVENUTI

Art. 48:Oggetti rinvenuti

  1. Il servizio di ricevimento, custodia, riconsegna e alienazione di tutti gli oggetti rinvenuti, nell’osservanza delle disposizioni di cui agli artt.927, 928, 929, 930 e 931 Codice Civile, è affidato all’Ufficio Economato.
  2. Al depositante è rilasciata ricevuta dell’oggetto consegnato, in relazione al verbale all’uopo steso, nel quale devono indicarsi le circostanze ed il luogo del ritrovamento, la natura e lo stato dell’oggetto e quant’altro ritenuto opportuno.
  3. L’Ufficio Economato tiene in custodia i beni e i valori rinvenuti presso i propri locali utilizzando le attrezzature di sicurezza fornite dall’Amministrazione nonché eventuali coperture assicurative che si rendessero necessarie.

Art. 49: Rimborso spese di custodia

  1. Tanto il proprietario quanto il rinvenitore, all’atto del ritiro degli oggetti, sono tenuti a pagare all’Ufficio Economato le spese occorse per pubblicazioni, deposito, custodia, assicurazione e ogni altra eventuale spesa sostenuta.
  2. Il diritto per il rimborso delle spese di custodia è stabilito periodicamente con provvedimento della Giunta Comunale o del Dirigente del Servizio Provveditorato, comprensivo delle variazioni annuali dell’ISTAT.

Art. 50: Oggetti rinvenuti e non riconsegnati

  1. Trascorso un anno dalla pubblicazione all’albo pretorio del ritrovamento, senza che si presenti il proprietario, gli oggetti o i valori ritrovati, spettano al rinvenitore, il quale può esercitare tale diritto entro 30 giorni dal termine predetto pagando le spese di deposito e custodia e presentando copia del verbale di deposito, dopodiché trascorso tale periodo gli oggetti saranno distrutti o, se vendibili, venduti in asta pubblica o mediante trattativa privata. Il ricavato, unitamente a quello derivante dalla vendita degli oggetti e/o beni, sarà introitato dalla Amministrazione Comunale con atto del Dirigente Responsabile del Provveditorato.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51: Norme di carattere generale

  1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica ogni altra disposizione in materia stabilita da leggi comunitarie, nazionali o regionali.

Art. 52: Entrata in vigore e diffusione del regolamento

  1. Il presente regolamento entra in vigore il 16′ giorno successivo dalla data della ripubblicazione per 15 giorni all’albo comunale della delibera d’approvazione ed annulla ogni altra disposizione precedentemente adottata dall’Ente nelle materie dallo stesso disciplinate ed in particolare sono abrogate le norme del vigente Regolamento dei Contratti – Capo IV “Forniture di beni e servizi” – artt. da 32 a 38.
  2. Per quanto attiene all’attivazione integrale delle attribuzioni e competenze di cui agli artt.5 e 6, si procederà con opportuna gradualità e mediante successivi atti organizzatori, da adottarsi dalla Direzione Generale, compatibilmente con l’assetto logistico e dotazionale della Direzione Provveditorato nonché tenuto conto di specifiche complessità e carichi di lavoro delle funzioni assegnate, entro e non oltre il 31.12.2003.
  3. Copia dello stesso viene diffusa, a cura del Provveditorato, ai settori ed agli uffici e servizi non comunali, per i quali l’Ente è tenuto a provvedere per legge alla fornitura e prestazioni regolate dalle presenti norme.