Telefono ufficio: 0564 488846 |
Altri telefoni: 0564 488895 0564 488866 |
Fax: 0564 488823 |
Email: autorizzazioni.sanitarie@comune.grosseto.it |
Indirizzo: Via Colombo, 5 - 58100 Grosseto |
La presentazione delle istanze, secondo le modalità di seguito indicate, deve essere effettuata esclusivamente tramite l’utilizzo del portale telematico SUAP
- ATTIVITA’ ARTIGIANALI ALIMENTARI: Riconoscimento e registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del Reg. (CE) n.852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del Reg. (CE) N. 853/2004 (igiene e alimenti di origine animale) – S.c.i.a. e Atti di riconoscimento e variazione degli stessi.
– Regolamento 01 agosto 2006 n 40 R e allegato A “di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”
– LR 16/2000 – Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica
– D.C.C. n. 74 – 30-06-1996 Regolamento di igiene in materia di alimenti e bevande (in quanto compatibile con il Reg. (CE) n.852/2004)
- STRUTTURE SANITARIE PRIVATE e STUDI PROFESSIONALI:
->https://www.regione.toscana.it/-/autorizzazione-e-accreditamento-strutture-sanitarie
Autorizzazioni all’Apertura e all’Esercizio di Strutture Sanitarie Private e di Studi Professionali non a minore invasività
S.c.i.a. degli Studi professionali a minore invasività
– L.R. n. 51/2009 – “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”
– D.P.G.R. Regolamento regionale 17 novembre 2016, n. 79/R Regolamento di attuazion e della L.R. 5 agosto 2009 , n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie . aggiornato al D.p.g.r. d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, (Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 23.11.2016 )
Il nuovo regolamento di attuazione della L.R. Tosc. n. 51/2009 ha previsto ed approvato una nuova modulistica, nonchè nuove liste di autovalutazione quale strumento di valutazione e descrizione, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa, degli studi medici ed ontoiatrici soggetti ad autorizzazione o a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività).
Con la nuova normativa sono state redatte due sole liste, una per gli studi autorizzati, che ricomprende tutte le tipologie e una per gli studi soggetti a SCIA.
La modulistica (approvata con il Decreto 15101/2020) prevede oltre al precedente modello per la SCIA, un ulteriore modello per la SCIA “semplificata” per tutti i professionisti che erogano attività sanitarie. In questo sono ricompresi tutti i professionisti che secondo il previgente regolamento svolgevano attività libera.
SCHEMA ESPLICATIVO
Studi Medici (compresi quelli già esistenti e operanti sul territorio toscano) | Tutti i professionisti medici che effettuano solo visite o diagnostica strumentale non invasiva e complementare all’attività clinica | SCIA “semplificata” |
Studi Medici (Odontoiatri,Chirurghi, Endoscopisti) | Catalogo Regionale lett. M | SCIA |
Studi Medici (Odontoiatri,Chirurghi, Endoscopisti) | Catalogo Regionale Non M, Non H e R | Autorizzazione |
Studi associati e società tra professionisti di altre professioni sanitarie | Se non richiedono l’accreditamento istituzionale | SCIA |
Studi associati e società tra professionisti di altre professioni sanitarie | Se richiedono l’accreditamento istituzionale | Autorizzazione |
Oneri per l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie e degli studi professionali
Dal 16 aprile 2018 sono entrati in vigore gli oneri a carico delle strutture sanitarie private e degli studi professionali per l’iter dell’autorizzazione all’esercizio.
Ulteriori oneri possono essere applicati da parte dei Comuni.
Tipologia | Specifica | Istanza di autorizzazione/SCIA | Istanza di variazione tipologia/disciplina o sede | Mantenimento triennale requisiti |
STUDI MEDICI | Studi soggetti a S.C.I.A. | €. 300 | €. 150 | |
Studi soggetti ad Autorizzazione | €. 400 | €. 200 | €. 200 | |
SRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA AMBULATORIALE (B) | Una tipologia, una sede | €. 550 | €. 300 | €. 300 |
Quota aggiuntiva per ogni tiplogia | €. 50 | €. 50 | €. 30 | |
Quota aggiuntiva per ogni sede | €. 200 | €. 200 | €. 100 | |
Centro di diagnostica per immagini | €. 100 | €. 50 | €. 50 | |
Tipologia B2 | €. 100 | €. 50 | €. 50 | |
STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO CONTINUATIVO E/O DIURNO PER ACUTI (C) E IN FASE POSTACUTA (D) | Una disciplina, una sede | €. 1000 | €. 600 | €. 600 |
Quota aggiuntiva per ogni disciplina | €. 150 | €. 50 | €. 30 | |
Quota aggiuntiva per ogni sede | €. 200 | €. 200 | €. 100 | |
Centro di diagnostica per immagini | €. 100 | €. 50 | €. 50 | |
Assistenza preventiva | 50% dell’istanza di riferimento |
*Variazione: ampliamento, riduzione, trasformazione attività/locali e trasferimento in altra sede
Il pagamento è effettuabile tramite versamento sul c/c bancario
Codice IBAN: IT12 Y076 0102 8000 0103 6566 733
intestato a: REGIONE TOSCANA ONERI AUTORIZZAZ. E ACCR. STRUTT. SANIT. PRIV. SERV. T.
Si precisa di inserire nella causale dei bollettini o dei bonifici le seguenti indicazioni:
Autorizzazione, codice fiscale e denominazione della struttura sanitaria/studio – SUAP di riferimento
Le tariffe e le modalità di pagamento sono state definite dalla delibera di giunta n.670/2018, nell’allegato A con particolare riferimento alla tabella degli oneri per l’autorizzazione.
- Delibera n. 670 del 18/06/2018 ►►
Nuovi oneri a carico delle strutture sanitarie private per l’iter dell’autorizzazione e accreditamento istituzionale, le modalità di pagamento e revoca DGR 71/2018
Per informazioni
tel. 055/4384242 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00
oneriautorizzazioneaccreditamento@regione.toscana.it
- VETERINARI: S.c.i.a. per l’avvio di attività di Studi veterinari, Ambulatori veterinari, Cliniche veterinarie, Ospedale veterinario, Laboratori veterinari di analisi e relative variazioni di denominazione o ragione sociale e cessazione. (L.R. 7/2009) L.R. 25/2001 e Regol. 1 ottobre 2001, n.46/R.
– Autorizzazioni all’apertura di Ambulatori Veterinari, cliniche veterinarie private, case di cura veterinaria, Ospedale veterinario.
- TRASPORTO SANITARIO: Autorizzazioni e vigilanza sull’attività di trasporto sanitario.
- RICONOSCIMENTI COMUNITARI D.G.R. TOSCANA n. 371 del 15.04.2002 “Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana ed A.N.C.I. Federsanità per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei Comuni”.
– Alimenti di origine animale, Stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell’alimentazione degli animali, Stabilimenti che effettuano scambi, importazioni, deposito e confezionamento delle proteine animali trasformate consentite (prodotti lattiero – caseari, farina di pesce, fosfato dicalcico, proteine idrolizzate di pelli, pesci e piume)
– Stabilimenti che effettuano la produzione di mangimi composti per animali da reddito contenenti proteine animali consentite, escluso i prodotti lattiero caseari, (ai sensi dell’art.5 della L.281/63 e della Decisione CE 9/2001).
- PALESTRE – S.c.i.a. ai sensi della L.R. n. 21/2015 ” Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi” e D.p.g.r. 42/R-2016 “Regolamento di attuazione della L.R. n. 21/2015”.
- PISCINE – L.R. n. 8/2006, DPGR 23/R – 2010 “Regolamento” – S.c.i.a e/o Autorizzazioni
- ARTIGIANATO – SCIA e Procedimenti sanzionatori di competenza del Comune:
– ACCONCIATORI (L. R. N. 29/2013 – Norme in materia di attività di acconciatore.)
– ESTETICA TATUAGGIO E PIERCING (L.R. 28/2004, DPGR 47/R – 2007) S.c.i.a. e procedimenti sanzionatori di competenza del Comune.
– D.C.C. n. 91- 26/11/2014 Regolamento per attività di Servizi alla persona di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing..
– Ordinanza del Sindaco n. 31- 26/02/2014 ORARI – Revoca vecchie ordinanze acconciatori estetisti in materia di orari.
EMERGENZA COVID-19 – IN EVIDENZA
Decreto 8 ottobre 2021 – Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.
A decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorita', lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio. --------
Aggiornamento al 21/06/2021 (a seguito dal Decreto Legge 18 maggio 2021, 65 che ha parzialmente modificato il complesso delle misure, nel quadro di un loro generale allentamento )
La Toscana, dal 21/06/2021, è in Zona BIANCA (Ordinanza Ministero della Salute del 18/06/2021) .
- Piscine: possono riaprire piscine, centri natatori e centri benessere al chiuso. Consentito l’uso delle docce nelle palestre e nelle piscine.
- Restano ferme le previsioni già emanate e che consentono lo svolgimento delle attività dei servizi alla persona, delle palestre e delle piscine.
Aggiornamento al 22/04/2021 (a seguito dal Decreto Legge 18 maggio 2021, 65 che ha parzialmente modificato il complesso delle misure, nel quadro di un loro generale allentamento).
La Toscana, dal 26/04/2021, è in Zona Gialla (Ordinanza Ministero della Salute del 23 aprile 2021) .
Il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
PISCINE ALL'APERTO A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attivita' di PISCINE ALL'APERTO in conformita' a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
PALESTRE A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di PALESTRE in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
SERVIZI ALLA PERSONA Sono consentite le attività inerenti servizi alla persona tra cui estetica, tatuatori, acconciatori, piercing.
Aggiornamento al 22/03/2021
L’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 34 del 20 marzo 2021 (Disposizioni restrittive per i Comuni del Grossetano) ha disposto, per il territorio del Comune di Grosseto, l’applicazione delle misure di contenimento previste dal Capo V del D.P.C.M. 2 marzo 2021 per la c.d. “zona rossa” da lunedì 22 marzo 2021 a domenica 28 marzo 2021 e cioè le misure per le zone caratterizzate da uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato; in particolare l’art. 47 prevede la sospensione per tutte le attività inerenti ai “servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24”:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
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– aggiornamento al 16/01/2021
Si informa che Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 14 gennaio 2021 – ai quali i rimanda per una lettura esaustiva, hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19, dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.
In base alle Ordinanze del Ministro della salute dell’8 e del 16 gennaio 2021, la Toscana è attualmente ricompresa nell’area gialla.
- sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, terme (ad eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche),
- consentite le attività dei servizi alla persona a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
--------------------
Per scadenza delle precedenti ordinanze del Ministero della Salute nei giorni compresi dal 20 al 23 dicembre 2020 la Toscana è in zona gialla vedi link del Governo (ctrl+click) (cliccare sulla cartina della Toscana) area gialla
Ferme restando le disposizioni già introdotte dal D.p.c.m. 3 novembre 2020 (individuazione di 3 aree in base agli scenari di rischio) – confermate con il D.p.c.m. 3 Dicembre 2020, con il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172 il Governo ha introdotto ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 durante il periodo delle feste, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Perciò:
nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal D.p.c.m. 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; vedi link del Governo (ctrl+click) (cliccare sulla cartina della Toscana) area rossa
nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal D.p.c.m. 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto; vedi link del Governo (ctrl+click) (cliccare sulla cartina della Toscana) area arancione
……………….
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 117 del 05 dicembre 2020
estratto
Disposizioni per l’attività di estetista
31. L’ attività di estetista è consentita in zona arancione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera ii) che prevede l’apertura di tutti i servizi alla persona nel rispetto delle specifiche linee guida regionali.
…………
Si informa che il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, al quale si rimanda per una lettura esaustiva, dispone tra l’altro, che:
Dpcm 3/12/2020 art 1 lett.ii) *ii) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che* le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni
art. 3 co. 4 lett. h):
sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;
Allegato 24
Servizi per la persona
• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attività delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
………………………………………………………………………………..
- L’Ordinanza del Ministero della salute del 13 novembre 2020 – ha stabilito che le misure di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020 art. 3 sono applicate ai territori di cui all’allegato 2 che colloca perciò la Regione Toscana in c.d. Zona Rossa. L’0rdinanza, al momento, ha effetti per 15 giorni dal 15/11/2020.
Si informa che il D.P.C.M. 3 novembre 2020, al quale si rimanda per una lettura esaustiva, dispone tra l’altro, che:
art. 3 co. 4 lett. h):
sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;
Allegato 24 Servizi per la persona • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia • Attivita` delle lavanderie industriali • Altre lavanderie, tintorie • Servizi di pompe funebri e attivita` connesse • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere art. 1 co.9 lett.f): sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti; ................................................................................
Si informa che il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, al quale si rimanda per una lettura esaustiva, dispone tra l’altro, che:
art.1 co. 9 lett. f)
sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
art.1 co. 9 lett. gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
Ai sensi dell’art. 12, le disposizioni del D.P.C.M. si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.
RIAPERTURA ATTIVITA’
l DPCM 24 OTTOBRE 2020 – Allegato 9 – “Linee guida per la riapertura delle attivita’ economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020” reca un aggiornamento delle linee guida per la riapertura.
D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2020 – LINEE GUIDA SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori) pagg. 41,42 (link)
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf
D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2020 – LINEE GUIDA PISCINE pagg. 46,47 (link)
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf
D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2020 – LINEE GUIDA PALESTRE pagg. 48 (link)
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20201024_allegati.pdf
Si informano gli operatori che intendono riprendere ad esercitare la propria attività che devono attenersi alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” di cui all’allegato 17 al D.P.C.M. del 18/5/2020, del quale viene pubblicato di seguito un estratto relativo alla tipologia di attività di competenza di questo ufficio (acconciatori, estetiste, palestre) https://new.comune.grosseto.it/web/wp-content/uploads/gr_uffici/2020/05/AUTORIZZAZIONI-SANITARIE.pdf
EMERGENZA COVID-19 – RIAPERTURA ATTIVITA’
Si informa che l’allegato 1 del D.P.C.M. 14 Luglio 2020 ha approvato le nuove “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020”. Viene pubblicato di seguito un estratto (allegati Pdf) relativo alla tipologia di attività di competenza di questo ufficio.
Dpcm 14-07-2020-Linee-guida-14-07-2020 – ACCONCIATORI ESTETISTI TATUATORI.pdf
Dpcm 14-07-2020-Linee-guida-14-07-2020 – PISCINE.pdf
Dpcm 14-07-2020-Linee-guida-14-07-2020 – PALESTRE.pdf
Dpcm 14-07-2020-Linee-guida-14-07-2020 – SAGRE E FIERE LOCALI.pdf
Dpcm-14-07-2020-Linee-guida-14-07-2020 – UFFICI APERTI AL PUBBLICO – Studi-professionali-.pdf
2021.07.20
E’ pubblicato l’avviso per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno delle micro e piccole imprese del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura del Comune di Grosseto a seguito dello stato di emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del Covid-19, di cui alla D.G.C. n. 274 del 14.07.2021 e Det.Dir. n. 1583 del 19.07.2021.
Maggiori informazioni cliccando il link.